10.2006.30
minaccia nei confronti di un minorenne e ingiurie nei confronti della madre dello stesso
26 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.30
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, PRPEN
Titolo:
minaccia nei confronti di un minorenne e ingiurie nei confronti della madre dello stesso
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2006.30
DA
87/2006
Bellinzona
26 aprile
2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________ il
2 maggio 2005, incusso spavento a CIVI 2. (__________) dicendo che gli avrebbe
spaccato la faccia e l’avrebbe appeso al muro;
2. ingiuria,
per avere, a __________ il
2 maggio 2005, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “jugoslava di merda”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 177 e
180 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 68 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 gennaio
2006 n. DA 87/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 600.--
(seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 26 aprile 2006,
al quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale sostiene che
le testimonianze non sono affidabili. Egli osserva che la frase minacciosa non
era rivolta al bambino, ma è stata proferita in maniera generale e inoltre non
aveva alcuna intenzione di metterla in atto. Chiede pertanto di essere
prosciolto da ogni accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Minaccia,
1.2. Ingiuria,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 87/2006
del 16 gennaio 2006?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 68 cpv. 1, 177, 180
cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. minaccia,
art. 180 cpv. 1 CPS,
Considerandi
2.
ingiuria,
art. 177 CPS,
per i
fatti compiuti a __________ il 2 maggio 2005 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 87/2006 del 16 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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