10.2006.302
esercizio illecito della prostituzione senza notifica e senza permesso per esercitare attività lucrativa
30 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.302
Data decisione, Autorità:
30.01.2007, PRPEN
Titolo:
esercizio illecito della prostituzione senza notifica e senza permesso per esercitare attività lucrativa
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2006.302
DA
2297/2006
Bellinzona
30
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, presso l’EP __________
a __________, nei periodi 7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al
6.03.2006 e infine dal 5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione omettendo di
notificarsi alla Polizia cantonale;
2. contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza
essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CP, 23 cpv. 6 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 23 giugno
Fatti
2006 n. 2297/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr.
500.00 (cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.
50.00
(cinquanta).
ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 giugno 2006;
indetto il dibattimento 30 gennaio 2007,
al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore,
avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18
dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da ogni accusa;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
esercizio illecito della
prostituzione, per avere, presso l’EP __________ a __________, nei periodi
7.07.2005
sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al 6.03.2006 e infine dal
5.06.2006
al 20.06.2006, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità
d'esercizio della prostituzione omettendo di notificarsi alla Polizia
cantonale?
1.2
contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza
essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2.; negativamente al quesito posto sub 3, come segue ai quesiti
posti sub 2 e 4;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione (art. 199 CP) e di contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS)
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2297/2006 del 23 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
dispone che non si faccia luogo
all'iscrizione della condanna a casellario giudiziale;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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