10.2006.305
Lesioni colpose da parte di un conducente che, per imprevidenza colpevole, ha percorso alcuni metri nonostante una terza persona fosse attaccata al finestrino del suo veicolo
14 maggio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
10.2006.305
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, PRPEN
Titolo:
Lesioni colpose da parte di un conducente che, per imprevidenza colpevole, ha percorso alcuni metri nonostante una terza persona fosse attaccata al finestrino del suo veicolo
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
rappr. dal tutore: TU 1
Incarto
n.
10.2006.305
DA
2096/2006
Bellinzona
22
marzo 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere
Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
(difeso da: avv.
DIFE 1)
prevenuto colpevole di lesioni colpose,
per avere, a __________ presso
il piazzale del Ristorante __________, in data 11.05.2005, cagionato per imprevidenza
colpevole un danno al corpo o alla salute di CIVI 1, e meglio per avere, alla
guida dell’autofurgone targato __________, dopo aver inserito la prima marcia,
sebbene CIVI 1 si trovasse in piedi attaccato con le mani al finestrino lato
conducente, percorso alcuni metri, dal cui fatto ne derivò che CIVI 1 perse
l’equilibrio e cadendo a terra riportò una frattura occipitale infossata
sinistra così come da documentazione medica agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 2096/2006 di
data 12 giugno 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.--
(trecento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 giugno 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 22 marzo 2007, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il Sost.
Procuratore pubblico e il patrocinatore della parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, il
quale chiede la conferma del decreto di accusa, con l’adattamento della
proposta di pena a 10 aliquote giornaliere sospese da fr. 90.- ciascuna oltre
che alla multa di fr. 500.-;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa ai sensi di quanto
chiesto dal Sostituto Procuratore pubblico e il rinvio della parte civile al
competente foro civile per le sue pretese;
sentito il difensore, il quale chiede - in
via subordinata invocando lo stato di necessità - il proscioglimento
dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Se ha agito in stato di necessità.
3. Sulla
pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. L’11 maggio 2005
l’accusato, alla guida dell’autofurgone __________, si è recato al Ristorante __________
a __________ per concordare con CIVI 1, gerente dell’esercizio pubblico, la
tempistica relativa ai lavori di riparazione che avrebbe dovuto svolgere con la
sua ditta di lattoneria, alla quale il proprietario dell’immobile aveva
appaltato il lavoro.
Giunto sul piazzale
antistante il ristorante ACCU 1 ha posteggiato il veicolo in uno dei parcheggi
più vicini alla scala di accesso e si è recato all’interno del ritrovo sito al mappale
__________ RFD di __________ (cfr. schizzo a mano eseguito dall’accusato al
dibattimento e piano prodotto dalla pubblica accusa).
Nel ristorante l’accusato, che
non conosceva il CIVI 1 se non per averlo visto allorquando con il proprietario
ha effettuato un sopralluogo dello stabile onde poter allestire l’offerta (cfr.
act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 29 agosto 2005, pag.1), ha
comunicato a questi la sua intenzione di iniziare i lavori di miglioria al
tetto il giorno successivo, ciò che ha provocato una contrariata reazione di
animosità da parte del gerente (cfr. ibidem, pag. 2).
Per evitare ulteriori
discussioni il ACCU 1 si è allontanato dall’esercizio pubblico, non senza
mandare “a quel paese” il CIVI 1 una volta giunto all’esterno del ristorante
mentre si accingeva a scendere la scala di accesso (cfr. ibidem). Al
dibattimento l’accusato ha precisato di aver proferito la parola “Ma va fan un culo!”
in quanto era il gerente ad aver bisogno di lui e non viceversa (cfr. verbale
del dibattimento del 22 marzo 2007).
2.Il ferimento di CIVI 1, oggetto del presente procedimento per
lesioni colpose, si è verificato subito dopo allorquando l’imputato si è messo
alla guida del suo veicolo; infatti - dopo aver eseguito la retromarcia per
uscire dal posto auto nel quale aveva parcheggiato - ACCU 1, nel frattempo
raggiunto dal gerente che sembra volesse a tutti i costi sapere l’epiteto che
gli era stato testé rivolto (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1
del 29 agosto 2005, pag. 2), sebbene CIVI 1 si trovasse in piedi
attaccato con le mani al finestrino lato conducente, ha percorso alcuni metri,
in modo che quest’ultimo ha perso l’equilibrio e cadendo a terra ha riportato
una frattura occipitale infossata sinistra così come da documentazione medica
agli atti e tale da render necessario il suo ricovero all’ospedale fino al 17
maggio 2005.
3.Prima di entrare nel merito della questione occorre altresì
fare - anche se la questione esula dall’odierno dibattimento (cfr. decreto di
non luogo a procedere del 12 giugno 2006 agli atti) - un’ulteriore premessa
riguardante la parte civile, la quale la sera del 7 giugno 2005 è caduta a
terra in stato di ubriachezza all’interno dell’esercizio pubblico picchiando
nuovamente il capo ed è stata rinvenuta il giorno seguente sanguinante alla
testa ed in stato di incoscienza nel suo
appartamento.
A seguito di questo ulteriore evento si trova tuttora in coma, giudicato
irreversibile.
Fatti
I due episodi, seppur verificatisi a breve distanza temporale,
non sono da porre in relazione diretta l’un l’altro nemmeno per quanto attiene
a eventuali complicazioni traumatologiche dovute alle conseguenze del primo
ferimento; pertanto all’accusato non possono essere ascritti dal profilo penale
gli effetti del fatto accaduto in giugno 2005 in quanto non vi è nesso causale
adeguato (cfr. pure act 22, consulenza tecnica medico-legale sulla vicenda
clinica di CIVI 1, pag. 19 in fine).
4.Per l’art. 125 cpv.1 CP chiunque per negligenza cagiona un
danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con
una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Pacifico e del resto incontestato che nell’evenienza concreta
sia stata presentata regolare e tempestiva querela.
5.Agli atti si trovano, oltre alla verbalizzazione
dell’accusato, anche le testimonianze di __________ e __________, che hanno
assistito alla scena, nonché della moglie del CIVI 1 alla quale fu riferito
l’episodio direttamente dal marito la sera dei fatti, allorquando questi si
trovava ricoverato all’ospedale. Per contro non è stato possibile per la
ragione di cui al considerando n° 3 (cfr. pure act 1, rapporto di segnalazione
della polizia cantonale del 14 giugno 2005, pag.1 in fine e 2), assumere a
verbale la parte civile.
5a. L’accusato ha
dichiarato che “quando ero già sceso le scale esterne, salito sul mio
autofurgone e quando avevo già effettuato la manovra di retromarcia dal
posteggio venivo raggiunto dal CIVI 1. Io avevo il finestrino aperto e il CIVI
1 allungava le mani all’interno con la chiara intenzione di passare a vie di
fatto nei miei confronti. A tutti i costi voleva sapere che cosa gli avevo
indirizzato poco prima. Ad un certo punto, in considerazione che come detto
avevo il finestrino aperto con le mani si aggrappava alla portiera. Lo invitavo
a lasciare la presa, poiché non era mia intenzione continuare la discussione ed
inserivo la prima marcia per lasciare il parcheggio. Dopo alcuni metri di
marcia notavo che il CIVI 1 lasciava la presa e a quel punto continuavo la mia
corsa, ma guardando dallo specchietto retrovisore esterno notavo lo stesso a
terra. Subito ho arrestato la corsa del mio autofurgone e sono sceso
dirigendomi verso di lui con il chiaro intento di sincerarmi delle sue
condizioni” (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 29 agosto
2005, pag. 2 e 3, sottolineatura nostra).
Inoltre ACCU 1 ha
precisato che “quando lui mi ha raggiunto ero fermo intenzionato a
ripartire. La discussione tra noi è stata breve, giudico al massimo di mezzo
minuto. Come detto lui allungava quasi subito le mani, nella mia direzione,
all’interno del furgone. Poi quando lui si è aggrappato alla portiera con il
finestrino aperto lo invitavo a lasciare la presa ed inserivo la prima marcia
mettendo in movimento il mio mezzo. In contemporanea con la mano sinistra
tentavo di togliere le sue dalla portiera” (cfr. ibidem, pag. 3,
sottolineatura nostra).
5b. Per __________ - cuoco presso il ristorante in questione
- sebbene non sia stato in grado di precisare se il CIVI 1 sia rimasto
impigliato al mezzo in movimento con i suoi indumenti, ”CIVI 1 raggiungeva
direttamente il parcheggio e si avvicinava all’autofurgone dalla parte sinistra
del mezzo o meglio dal lato del conducente. Dalla mia posizione notavo che CIVI
1 si appoggiava al finestrino aperto, ma solo per pochi istanti poiché
l’autofurgone ripartiva con inserita la marcia in avanti con l’intenzione di
lasciare il luogo. In sostanza il conducente ripartiva sebbene CIVI 1 aveva le
braccia appoggiate sul finestrino. […] Non sono in grado di riferire se CIVI 1,
dal momento della partenza dell’autofurgone era solo appoggiato con le braccia
sul finestrino o se eventualmente si era aggrappato allo stesso. (cfr. act
20, verbale di interrogatorio di __________ del 21 giugno 2005, pag.1 e 2,
sottolineatura nostra).
5c. __________, avventore
dell’esercizio pubblico, ha dichiarato che “il CIVI 1 lo ha raggiunto
sul lato sinistro, quindi con le braccia appoggiate alla portiera o sul
finestrino aperto iniziava a parlare con il conducente che a bordo era solo.
Dopo pochi secondi l’autofurgone ripartiva ed in pratica ho visto che lo stesso
trascinava CIVI 1. A quel punto a mia volta ho iniziato ad urlare e a
fischiare con il chiaro intento di fermare il conducente dell’autofurgone. Ho
notato che dopo circa 4/5 metri il CIVI 1 si sganciava dal mezzo e cadeva
sull’asfalto. Per contro l’autofurgone si fermava dopo alcuni metri dal luogo
ove era caduto PR 1. Personalmente mi sono avvicinato al CIVI 1 con l’intento
di soccorrerlo e ho notato che lo stesso era in uno stato di incoscienza e
sanguinante dalla parte posteriore del capo. […] Non sono in grado di dire
se il CIVI 1 al momento che l’autofurgone si metteva in movimento si era
aggrappato al finestrino o alla portiera di sua spontanea volontà o se
eventualmente era rimasto impigliato con gli indumenti” (cfr. act 20,
verbale di interrogatorio di __________ del 17 giugno 2005, pag. 2 e 3,
sottolineatura nostra).
5d. La moglie di CIVI 1, che
non ha assistito alla scena, ha raccontato che “CIVI 1 mi riferiva che si
era appoggiato al finestrino dell’autofurgone dell’altro per continuare la
discussione. L’altro a quel punto accelerava e lui cadeva a terra riportando
una ferita al capo” (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di __________
del 19 agosto 2005, pag. 2).
5e. La versione dell’accusato è
nella sostanza confermata dalle altre persone, salvo la questione dell’intenzione
della parte civile di commettere vie di fatto (cfr. infra, consid.10) e alcune
piccole comprensibili divergenze comunque non di primaria importanza ai fini
del giudizio.
Per stessa ammissione di ACCU
1, egli si è messo in moto senza che la parte civile fosse completamente
distaccata dall’autofurgone; al riguardo poco importa se sia stato il CIVI 1 a
non aver mollato la presa o l’accusato a non essere riuscito a staccare le sue
mani dalla portiera prima di mettersi in movimento.
6. Al dibattimento ACCU 1,
modificando parzialmente la versione resa a verbale davanti alla polizia, ha
dichiarato in particolare che prima ha staccato le dita del CIVI 1 dal
finestrino e soltanto in seguito è partito (cfr. verbale del dibattimento del
22 marzo
2007). Tale
asserzione non è tuttavia credibile, tanto più che la dichiarazione resa a
verbale, nel quale parla peraltro di mero tentativo di togliere le dita della
parte civile dalla portiera, è confermata anche dai testimoni, secondo i quali
al momento della partenza la parte civile non era staccata. Al riguardo non
sono così determinanti ai fini del giudizio le questioni atte a sapere se sia
avvenuto o meno il trascinamento, se il CIVI 1 si sia impigliato al veicolo e
infine la circostanza asserita dall’imputato di non aver effettuato una
partenza brusca ritenuto oltretutto che era alla guida di un autofurgone con
ponte parzialmente carico di materiale.
7. L’imputato,
mettendosi in moto con l’intenzione di allontanarsi normalmente sebbene il CIVI
1 non fosse del tutto staccato dal finestrino della portiera anteriore, è stato
negligente in quanto doveva sapere che con il suo agire avrebbe creato in ogni
caso una situazione di grande pericolo; non è infatti al di fuori di ogni
logica che una circostanza del genere possa provocare la caduta e il ferimento
del pedone coinvolto.
In proposito le norme generali
della circolazione stradale impongono tra l’altro a ogni conducente di non
mettere in pericolo gli altri utenti della strada e di usare tutta la prudenza
necessaria.
Incontestate sono peraltro le
ferite riportate alla testa dal CIVI 1 a seguito della caduta sul piazzale che
ha reso necessario il suo ricovero al pronto soccorso.
8. La difesa ha
sottolineato al dibattimento che il CIVI 1 - persona nota nel __________ per
essere dedita all’abuso etilico - fosse in uno stato alterato, ritenuto come al
momento della visita al pronto soccorso dell’ospedale avesse addirittura il 2,9
per mille di alcool nel sangue (cfr. act 4, cartella medica del 11 maggio 2005,
secondo fascicolo).
La circostanza evocata non è tuttavia tale da far apparire l’imprevidenza
dell’accusato del tutto secondaria; al riguardo oltretutto questi ha
dichiarato che ha visto la parte civile correre verso di lui come uno “zombie”
e di aver percepito che la stessa un po’ puzzava di alcool (cfr. verbale del
dibattimento del 22 marzo
2007).
Ciò posto, ACCU 1 avrebbe a
maggior ragione dovuto accertarsi che il CIVI 1 fosse a distanza di sicurezza o
quantomeno non fosse più attaccato al finestrino della portiera quando ha messo
in marcia il suo autofurgone.
Nulla muta
alla negligenza rimproverata all’accusato neppure il fatto che il CIVI 1 abbia
tenuto un comportamento arrogante e abbia fatto resistenza all’arrivo della
polizia e dei soccorsi.
9. Una concolpa della
vittima per non aver lasciato la presa del finestrino di un veicolo in
movimento anche in questo caso non è tale da far apparire l’imprevidenza
dell’accusato del tutto secondaria e far sì che l’adeguatezza del nesso causale
non sia data.
10. La difesa ha infine
invocato al dibattimento che l’accusato ha agito in stato di necessità nel senso
dell’art. 17 CP (art. 34 vCP), in quanto si è sentito minacciato dal
comportamento della parte civile.
Tuttavia lo stato di necessità
non entra in linea di conto nell’episodio in esame in quanto dal profilo
oggettivo il paventato pericolo non era di natura tale da non poter essere
evitato altrimenti; inoltre si rileva - circostanza questa non decisiva ma
certamente significativa - che agli atti non risulta alcuna querela penale
sporta da ACCU 1 per minaccia o vie di fatto nei confronti della parte civile.
11. Per tutte le motivazioni
addotte ACCU 1 è quindi autore colpevole di lesioni colpose.
Per quanto concerne la pena
sono applicabili le nuove norme del codice penale in vigore dal 1° gennaio
2007, che prevedono la sanzione pecuniaria al posto della pena detentiva.
Se da un lato a favore
dell’imputato vi è la sua incensuratezza e il fatto che vi sia stata anche una
provocazione da parte della vittima, dall’altro lato la sua negligenza è da
considerarsi grave in quanto ha creato una situazione di grande pericolo al
volante del suo veicolo.
Tutto ben ponderato 10 aliquote
appaiono correttamente commisurate al grado di colpa e alle particolarità del
caso specifico. L’ammontare della singola aliquota è fissato in fr. 90.- sulla
base degli accertamenti agli atti, che erano a disposizione dell’accusato, e in
particolare delle sue dichiarazioni rese al dibattimento. Non vi sono motivi né
oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della
pena pecuniaria.
Alla pena pecuniaria sospesa è
inoltre aggiunta una multa di fr. 500.-.
visti gli art. 17, 18, 34, 42, 47 CP;
125 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
colpose per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2096/2006 del 12 giugno 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di
corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 650.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1'500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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