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Decisione

10.2006.305

Lesioni colpose da parte di un conducente che, per imprevidenza colpevole, ha percorso alcuni metri nonostante una terza persona fosse attaccata al finestrino del suo veicolo

14 maggio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I due episodi, seppur verificatisi a breve distanza temporale,

non sono da porre in relazione diretta l’un l’altro nemmeno per quanto attiene

a eventuali complicazioni traumatologiche dovute alle conseguenze del primo

ferimento; pertanto all’accusato non possono essere ascritti dal profilo penale

gli effetti del fatto accaduto in giugno 2005 in quanto non vi è nesso causale

adeguato (cfr. pure act 22, consulenza tecnica medico-legale sulla vicenda

clinica di CIVI 1, pag. 19 in fine).

4.Per l’art. 125 cpv.1 CP chiunque per negligenza cagiona un

danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con

una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Pacifico e del resto incontestato che nell’evenienza concreta

sia stata presentata regolare e tempestiva querela.

5.Agli atti si trovano, oltre alla verbalizzazione

dell’accusato, anche le testimonianze di __________ e __________, che hanno

assistito alla scena, nonché della moglie del CIVI 1 alla quale fu riferito

l’episodio direttamente dal marito la sera dei fatti, allorquando questi si

trovava ricoverato all’ospedale. Per contro non è stato possibile per la

ragione di cui al considerando n° 3 (cfr. pure act 1, rapporto di segnalazione

della polizia cantonale del 14 giugno 2005, pag.1 in fine e 2), assumere a

verbale la parte civile.

5a. L’accusato ha

dichiarato che “quando ero già sceso le scale esterne, salito sul mio

autofurgone e quando avevo già effettuato la manovra di retromarcia dal

posteggio venivo raggiunto dal CIVI 1. Io avevo il finestrino aperto e il CIVI

1 allungava le mani all’interno con la chiara intenzione di passare a vie di

fatto nei miei confronti. A tutti i costi voleva sapere che cosa gli avevo

indirizzato poco prima. Ad un certo punto, in considerazione che come detto

avevo il finestrino aperto con le mani si aggrappava alla portiera. Lo invitavo

a lasciare la presa, poiché non era mia intenzione continuare la discussione ed

inserivo la prima marcia per lasciare il parcheggio. Dopo alcuni metri di

marcia notavo che il CIVI 1 lasciava la presa e a quel punto continuavo la mia

corsa, ma guardando dallo specchietto retrovisore esterno notavo lo stesso a

terra. Subito ho arrestato la corsa del mio autofurgone e sono sceso

dirigendomi verso di lui con il chiaro intento di sincerarmi delle sue

condizioni” (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 29 agosto

2005, pag. 2 e 3, sottolineatura nostra).

Inoltre ACCU 1 ha

precisato che “quando lui mi ha raggiunto ero fermo intenzionato a

ripartire. La discussione tra noi è stata breve, giudico al massimo di mezzo

minuto. Come detto lui allungava quasi subito le mani, nella mia direzione,

all’interno del furgone. Poi quando lui si è aggrappato alla portiera con il

finestrino aperto lo invitavo a lasciare la presa ed inserivo la prima marcia

mettendo in movimento il mio mezzo. In contemporanea con la mano sinistra

tentavo di togliere le sue dalla portiera” (cfr. ibidem, pag. 3,

sottolineatura nostra).

5b. Per __________ - cuoco presso il ristorante in questione

- sebbene non sia stato in grado di precisare se il CIVI 1 sia rimasto

impigliato al mezzo in movimento con i suoi indumenti, ”CIVI 1 raggiungeva

direttamente il parcheggio e si avvicinava all’autofurgone dalla parte sinistra

del mezzo o meglio dal lato del conducente. Dalla mia posizione notavo che CIVI

1 si appoggiava al finestrino aperto, ma solo per pochi istanti poiché

l’autofurgone ripartiva con inserita la marcia in avanti con l’intenzione di

lasciare il luogo. In sostanza il conducente ripartiva sebbene CIVI 1 aveva le

braccia appoggiate sul finestrino. […] Non sono in grado di riferire se CIVI 1,

dal momento della partenza dell’autofurgone era solo appoggiato con le braccia

sul finestrino o se eventualmente si era aggrappato allo stesso. (cfr. act

20, verbale di interrogatorio di __________ del 21 giugno 2005, pag.1 e 2,

sottolineatura nostra).

5c. __________, avventore

dell’esercizio pubblico, ha dichiarato che “il CIVI 1 lo ha raggiunto

sul lato sinistro, quindi con le braccia appoggiate alla portiera o sul

finestrino aperto iniziava a parlare con il conducente che a bordo era solo.

Dopo pochi secondi l’autofurgone ripartiva ed in pratica ho visto che lo stesso

trascinava CIVI 1. A quel punto a mia volta ho iniziato ad urlare e a

fischiare con il chiaro intento di fermare il conducente dell’autofurgone. Ho

notato che dopo circa 4/5 metri il CIVI 1 si sganciava dal mezzo e cadeva

sull’asfalto. Per contro l’autofurgone si fermava dopo alcuni metri dal luogo

ove era caduto PR 1. Personalmente mi sono avvicinato al CIVI 1 con l’intento

di soccorrerlo e ho notato che lo stesso era in uno stato di incoscienza e

sanguinante dalla parte posteriore del capo. […] Non sono in grado di dire

se il CIVI 1 al momento che l’autofurgone si metteva in movimento si era

aggrappato al finestrino o alla portiera di sua spontanea volontà o se

eventualmente era rimasto impigliato con gli indumenti” (cfr. act 20,

verbale di interrogatorio di __________ del 17 giugno 2005, pag. 2 e 3,

sottolineatura nostra).

5d. La moglie di CIVI 1, che

non ha assistito alla scena, ha raccontato che “CIVI 1 mi riferiva che si

era appoggiato al finestrino dell’autofurgone dell’altro per continuare la

discussione. L’altro a quel punto accelerava e lui cadeva a terra riportando

una ferita al capo” (cfr. act 20, verbale di interrogatorio di __________

del 19 agosto 2005, pag. 2).

5e. La versione dell’accusato è

nella sostanza confermata dalle altre persone, salvo la questione dell’intenzione

della parte civile di commettere vie di fatto (cfr. infra, consid.10) e alcune

piccole comprensibili divergenze comunque non di primaria importanza ai fini

del giudizio.

Per stessa ammissione di ACCU

1, egli si è messo in moto senza che la parte civile fosse completamente

distaccata dall’autofurgone; al riguardo poco importa se sia stato il CIVI 1 a

non aver mollato la presa o l’accusato a non essere riuscito a staccare le sue

mani dalla portiera prima di mettersi in movimento.

6. Al dibattimento ACCU 1,

modificando parzialmente la versione resa a verbale davanti alla polizia, ha

dichiarato in particolare che prima ha staccato le dita del CIVI 1 dal

finestrino e soltanto in seguito è partito (cfr. verbale del dibattimento del

22 marzo

2007). Tale

asserzione non è tuttavia credibile, tanto più che la dichiarazione resa a

verbale, nel quale parla peraltro di mero tentativo di togliere le dita della

parte civile dalla portiera, è confermata anche dai testimoni, secondo i quali

al momento della partenza la parte civile non era staccata. Al riguardo non

sono così determinanti ai fini del giudizio le questioni atte a sapere se sia

avvenuto o meno il trascinamento, se il CIVI 1 si sia impigliato al veicolo e

infine la circostanza asserita dall’imputato di non aver effettuato una

partenza brusca ritenuto oltretutto che era alla guida di un autofurgone con

ponte parzialmente carico di materiale.

7. L’imputato,

mettendosi in moto con l’intenzione di allontanarsi normalmente sebbene il CIVI

1 non fosse del tutto staccato dal finestrino della portiera anteriore, è stato

negligente in quanto doveva sapere che con il suo agire avrebbe creato in ogni

caso una situazione di grande pericolo; non è infatti al di fuori di ogni

logica che una circostanza del genere possa provocare la caduta e il ferimento

del pedone coinvolto.

In proposito le norme generali

della circolazione stradale impongono tra l’altro a ogni conducente di non

mettere in pericolo gli altri utenti della strada e di usare tutta la prudenza

necessaria.

Incontestate sono peraltro le

ferite riportate alla testa dal CIVI 1 a seguito della caduta sul piazzale che

ha reso necessario il suo ricovero al pronto soccorso.

8. La difesa ha

sottolineato al dibattimento che il CIVI 1 - persona nota nel __________ per

essere dedita all’abuso etilico - fosse in uno stato alterato, ritenuto come al

momento della visita al pronto soccorso dell’ospedale avesse addirittura il 2,9

per mille di alcool nel sangue (cfr. act 4, cartella medica del 11 maggio 2005,

secondo fascicolo).

La circostanza evocata non è tuttavia tale da far apparire l’imprevidenza

dell’accusato del tutto secondaria; al riguardo oltretutto questi ha

dichiarato che ha visto la parte civile correre verso di lui come uno “zombie”

e di aver percepito che la stessa un po’ puzzava di alcool (cfr. verbale del

dibattimento del 22 marzo

2007).

Ciò posto, ACCU 1 avrebbe a

maggior ragione dovuto accertarsi che il CIVI 1 fosse a distanza di sicurezza o

quantomeno non fosse più attaccato al finestrino della portiera quando ha messo

in marcia il suo autofurgone.

Nulla muta

alla negligenza rimproverata all’accusato neppure il fatto che il CIVI 1 abbia

tenuto un comportamento arrogante e abbia fatto resistenza all’arrivo della

polizia e dei soccorsi.

9. Una concolpa della

vittima per non aver lasciato la presa del finestrino di un veicolo in

movimento anche in questo caso non è tale da far apparire l’imprevidenza

dell’accusato del tutto secondaria e far sì che l’adeguatezza del nesso causale

non sia data.

10. La difesa ha infine

invocato al dibattimento che l’accusato ha agito in stato di necessità nel senso

dell’art. 17 CP (art. 34 vCP), in quanto si è sentito minacciato dal

comportamento della parte civile.

Tuttavia lo stato di necessità

non entra in linea di conto nell’episodio in esame in quanto dal profilo

oggettivo il paventato pericolo non era di natura tale da non poter essere

evitato altrimenti; inoltre si rileva - circostanza questa non decisiva ma

certamente significativa - che agli atti non risulta alcuna querela penale

sporta da ACCU 1 per minaccia o vie di fatto nei confronti della parte civile.

11. Per tutte le motivazioni

addotte ACCU 1 è quindi autore colpevole di lesioni colpose.

Per quanto concerne la pena

sono applicabili le nuove norme del codice penale in vigore dal 1° gennaio

2007, che prevedono la sanzione pecuniaria al posto della pena detentiva.

Se da un lato a favore

dell’imputato vi è la sua incensuratezza e il fatto che vi sia stata anche una

provocazione da parte della vittima, dall’altro lato la sua negligenza è da

considerarsi grave in quanto ha creato una situazione di grande pericolo al

volante del suo veicolo.

Tutto ben ponderato 10 aliquote

appaiono correttamente commisurate al grado di colpa e alle particolarità del

caso specifico. L’ammontare della singola aliquota è fissato in fr. 90.- sulla

base degli accertamenti agli atti, che erano a disposizione dell’accusato, e in

particolare delle sue dichiarazioni rese al dibattimento. Non vi sono motivi né

oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della

pena pecuniaria.

Alla pena pecuniaria sospesa è

inoltre aggiunta una multa di fr. 500.-.

visti gli art. 17, 18, 34, 42, 47 CP;

125 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

colpose per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 2096/2006 del 12 giugno 2006.

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 90.- (novanta), per un totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

dà atto che nel decreto di accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per le sue pretese di

corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 650.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1'500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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