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Decisione

10.2006.309

ebrietà al volante

13 novembre 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di

fr. 1'500.--.

3.

Alla revoca del

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.

4.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 5 luglio 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 13 novembre 2006,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore

pubblico con lettera 6 novembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede che

al punto 1 del decreto di accusa la pena sia ridotta a 50 (cinquanta) giorni di

detenzione sospesi condizionalmente, non opponendosi ad un prolungamento del

periodo di prova; non contesta il punto 2; per quanto concerne il punto 3 del

decreto di accusa chiede che la revoca della pena di 30 (trenta) giorni venga

annullata e eventualmente sostituita con altre misure;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.

4.

Se devono essere previste altre

misure;

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

che alle 23.20 del 9 aprile

2006.

ACCU 1 è stato fermato in contemporanea dalla Polizia comunale di __________

e dalla Polizia cantonale, poiché conduceva il veicolo Mercedes targato TI __________

in modo scorretto e pericoloso;

che vista la mancanza di

equilibrio e la presenza di fetore etilico il fermato è stato sottoposto ad

analisi dell’alito con un risultato di 2.43 ‰ alle 23.23 e di 2.33 ‰ alle

23.

;

che dall’analisi del sangue

prelevato alle 00.05 è risultato un tenore minimo di 2.07 g/kg e un tenore

massimo di 2.29 g/kg;

che l’accusato era già stato

condannato l’11 luglio 2005 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 3 anni per ebrietà al volante commessa a __________

il 23 maggio 2005 con un tenore alcolico di 1.97 g/kg;

che preso atto di quanto sopra

il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di guida in stato

di inattitudine e ha proposto la condanna alla pena di 75 giorni di detenzione

sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e della multa di fr.

1'500.-, con revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;

che davanti alla polizia

l’imputato ha dichiarato di aver mangiato del riso bianco a mezzogiorno e di

aver bevuto prima dell’evento, tra le 20.30 e le 21.30, un Jägermeister con

ghiaccio, di fronte al medico ha invece sostenuto di non aver mangiato nulla

quel giorno e di aver bevuto due bicchieri di vino sempre tra le 20.30 e le

21.

;

che al dibattimento, dopo aver

precisato di non bere solitamente alcol salvo del vino a pasto, ha per contro

ammesso di aver festeggiato quella sera con alcuni amici, che lo avevano

aiutato, la fine dei lavori di sistemazione del suo esercizio pubblico a __________,

che sarebbe stato inaugurato il giorno seguente;

che con questi amici ha cenato

e bevuto alcolici di ogni tipo tra i quali vino, birra e grappa;

che ha poi dichiarato che

attorno alle 23.00 si è recato a __________ per fare benzina siccome doveva

riportare a casa due amici, uno nella zona di __________, l’altro in __________;

egli stesso sarebbe indi tornato a __________ dove ha locato un piccolo

appartamento;

che la difesa, dopo aver

osservato che i fatti non sono contestati, ha sostenuto che la pena di 75

giorni di detenzione è eccessiva se si tiene conto da un lato del fatto che

l’accusato non è un alcolizzato e che le due occasioni in cui ha circolato

ebbro sono da ricondurre a circostanze particolari: la prima volta un evento

famigliare, la seconda una festa; e dall’altro lato che ha dimostrato sincero

pentimento annunciandosi spontaneamente al centro di cura dell’alcolismo Ingrado,

così consigliato dalle istituzioni alle quali si era rivolto, senza sapere che

avrebbe poi comunque dovuto rivolgersi a questo centro se voleva riavere la

licenza di condurre; in sostanza ha postulato una riduzione a 50 giorni di

detenzione (se del caso con un periodo di prova di 5 anni);

che il difensore ha poi chiesto

di non revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30

giorni di detenzione visto che alla luce delle abitudini dell’imputato e degli

sforzi da lui profusi per dimostrare il suo pentimento e la non dipendenza

dall’alcol è ancora possibile formulare una prognosi favorevole; inoltre il

fatto di dover scontare la pena gli causerebbe grosse difficoltà nella gestione

dell’esercizio pubblico, dove la sua presenza sarebbe indispensabile (si deve

anche tenere in considerazione che deve già assentarsi per dar seguito alle

esigenze poste da Ingrado);

che a mente della difesa la

revoca della sospensione condizionale potrebbe essere sostituita da altre

misure;

che per l’art. 91 cpv. 1 LCStr

chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con l’arresto

o con la multa; la detenzione o la multa sono inflitte quando è rilevata una

concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr);

che giusta l’art. 1

dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia

nella circolazione stradale un conducente è considerato in ogni caso inabile

alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di

alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una

quantità di alcol che determina una tale concentrazione; è considerata

qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più;

che in concreto il tenore di

alcol nel sangue era importante, così come lo era la prima volta: si tratta

della seconda infrazione grave nello spazio di nemmeno un anno;

che una tale concentrazione di

alcol mette gravemente in pericolo la circolazione stradale, tant’è che

l’imputato è stato fermato proprio per il suo modo scorretto di condurre;

che l’accusato ha agito con

particolare leggerezza; infatti, benché fosse incorso da poco tempo nelle stessa

infrazione, non si è fatto alcun scrupolo di bere nuovamente a dismisura pur

sapendo che avrebbe poi dovuto riportare a casa gli amici;

che il fatto che l’eccesso di

consumo di alcol avvenga solo in circostanze particolari non è decisivo per la

determinazione della pena;

che ciò posto la pena di 75

giorni di detenzione proposta dal Procuratore pubblico appare correttamente

commisurata al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico;

che per quanto concerne la

revoca della precedente condanna non può essere condivisa l’opinione della

difesa, secondo la quale sarebbe possibile formulare una prognosi favorevole

dal momento che ACCU 1 si è rivolto spontaneamente a un centro di cura

dell’alcolismo;

che infatti, oltre alla

circostanza che il contratto con Ingrado è del 4 maggio 2006 (cfr. doc. 2),

ossia il medesimo giorno in cui la consulente del centro scrive al medico

dell’accusato osservando che lo stesso è oggetto di una misura amministrativa

(cfr. doc. 1), occorre rilevare che il sottoporsi a cure, monitoraggi,

controlli ecc. è necessario per chiunque intenda riottenere, come è il caso

dell’imputato, la licenza di condurre;

che dalla frequentazione del

corso da sola non è quindi possibile concludere un cambiamento di abitudini

dell’accusato o un suo pentimento per quanto successo;

che di conseguenza, vista la

recidiva specifica in un breve lasso di tempo, non è possibile prescindere

dalla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;

che per quanto concerne le

paventate difficoltà sul posto di lavoro, si potrà valutare l’applicazione, fra

le diverse modalità di esecuzione esistenti, di quella meno incisiva;

che in definitiva la proposta

contenuta nel decreto di accusa merita piena conferma;

visti gli art. 41, 63 CP; 91 cpv. 1 LCStr;

9.

e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2173/2006 del 19 giugno 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 75

(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo

di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 1'500.-;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.-;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (80564),

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.00 multa

fr. 650.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 2'500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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