10.2006.309
ebrietà al volante
13 novembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
10.2006.309
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, PRPEN
Titolo:
ebrietà al volante
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.309
DA
2173/2006
Bellinzona
13
novembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola
Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da:
Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Mercedes targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.13 - max. 2.44 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 1.97 grammi per mille);
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa n. 2173/2006 di
data 19 giugno 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 1'500.--.
3.
Alla revoca del
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 5 luglio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 13 novembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore
pubblico con lettera 6 novembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che
al punto 1 del decreto di accusa la pena sia ridotta a 50 (cinquanta) giorni di
detenzione sospesi condizionalmente, non opponendosi ad un prolungamento del
periodo di prova; non contesta il punto 2; per quanto concerne il punto 3 del
decreto di accusa chiede che la revoca della pena di 30 (trenta) giorni venga
annullata e eventualmente sostituita con altre misure;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.
4.
Se devono essere previste altre
misure;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che alle 23.20 del 9 aprile
2006.
ACCU 1 è stato fermato in contemporanea dalla Polizia comunale di __________
e dalla Polizia cantonale, poiché conduceva il veicolo Mercedes targato TI __________
in modo scorretto e pericoloso;
che vista la mancanza di
equilibrio e la presenza di fetore etilico il fermato è stato sottoposto ad
analisi dell’alito con un risultato di 2.43 ‰ alle 23.23 e di 2.33 ‰ alle
23.
;
che dall’analisi del sangue
prelevato alle 00.05 è risultato un tenore minimo di 2.07 g/kg e un tenore
massimo di 2.29 g/kg;
che l’accusato era già stato
condannato l’11 luglio 2005 a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 3 anni per ebrietà al volante commessa a __________
il 23 maggio 2005 con un tenore alcolico di 1.97 g/kg;
che preso atto di quanto sopra
il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di guida in stato
di inattitudine e ha proposto la condanna alla pena di 75 giorni di detenzione
sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e della multa di fr.
1'500.-, con revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;
che davanti alla polizia
l’imputato ha dichiarato di aver mangiato del riso bianco a mezzogiorno e di
aver bevuto prima dell’evento, tra le 20.30 e le 21.30, un Jägermeister con
ghiaccio, di fronte al medico ha invece sostenuto di non aver mangiato nulla
quel giorno e di aver bevuto due bicchieri di vino sempre tra le 20.30 e le
21.
;
che al dibattimento, dopo aver
precisato di non bere solitamente alcol salvo del vino a pasto, ha per contro
ammesso di aver festeggiato quella sera con alcuni amici, che lo avevano
aiutato, la fine dei lavori di sistemazione del suo esercizio pubblico a __________,
che sarebbe stato inaugurato il giorno seguente;
che con questi amici ha cenato
e bevuto alcolici di ogni tipo tra i quali vino, birra e grappa;
che ha poi dichiarato che
attorno alle 23.00 si è recato a __________ per fare benzina siccome doveva
riportare a casa due amici, uno nella zona di __________, l’altro in __________;
egli stesso sarebbe indi tornato a __________ dove ha locato un piccolo
appartamento;
che la difesa, dopo aver
osservato che i fatti non sono contestati, ha sostenuto che la pena di 75
giorni di detenzione è eccessiva se si tiene conto da un lato del fatto che
l’accusato non è un alcolizzato e che le due occasioni in cui ha circolato
ebbro sono da ricondurre a circostanze particolari: la prima volta un evento
famigliare, la seconda una festa; e dall’altro lato che ha dimostrato sincero
pentimento annunciandosi spontaneamente al centro di cura dell’alcolismo Ingrado,
così consigliato dalle istituzioni alle quali si era rivolto, senza sapere che
avrebbe poi comunque dovuto rivolgersi a questo centro se voleva riavere la
licenza di condurre; in sostanza ha postulato una riduzione a 50 giorni di
detenzione (se del caso con un periodo di prova di 5 anni);
che il difensore ha poi chiesto
di non revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena di 30
giorni di detenzione visto che alla luce delle abitudini dell’imputato e degli
sforzi da lui profusi per dimostrare il suo pentimento e la non dipendenza
dall’alcol è ancora possibile formulare una prognosi favorevole; inoltre il
fatto di dover scontare la pena gli causerebbe grosse difficoltà nella gestione
dell’esercizio pubblico, dove la sua presenza sarebbe indispensabile (si deve
anche tenere in considerazione che deve già assentarsi per dar seguito alle
esigenze poste da Ingrado);
che a mente della difesa la
revoca della sospensione condizionale potrebbe essere sostituita da altre
misure;
che per l’art. 91 cpv. 1 LCStr
chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con l’arresto
o con la multa; la detenzione o la multa sono inflitte quando è rilevata una
concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 55 cpv. 6 LCStr);
che giusta l’art. 1
dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale un conducente è considerato in ogni caso inabile
alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di
alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una
quantità di alcol che determina una tale concentrazione; è considerata
qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più;
che in concreto il tenore di
alcol nel sangue era importante, così come lo era la prima volta: si tratta
della seconda infrazione grave nello spazio di nemmeno un anno;
che una tale concentrazione di
alcol mette gravemente in pericolo la circolazione stradale, tant’è che
l’imputato è stato fermato proprio per il suo modo scorretto di condurre;
che l’accusato ha agito con
particolare leggerezza; infatti, benché fosse incorso da poco tempo nelle stessa
infrazione, non si è fatto alcun scrupolo di bere nuovamente a dismisura pur
sapendo che avrebbe poi dovuto riportare a casa gli amici;
che il fatto che l’eccesso di
consumo di alcol avvenga solo in circostanze particolari non è decisivo per la
determinazione della pena;
che ciò posto la pena di 75
giorni di detenzione proposta dal Procuratore pubblico appare correttamente
commisurata al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico;
che per quanto concerne la
revoca della precedente condanna non può essere condivisa l’opinione della
difesa, secondo la quale sarebbe possibile formulare una prognosi favorevole
dal momento che ACCU 1 si è rivolto spontaneamente a un centro di cura
dell’alcolismo;
che infatti, oltre alla
circostanza che il contratto con Ingrado è del 4 maggio 2006 (cfr. doc. 2),
ossia il medesimo giorno in cui la consulente del centro scrive al medico
dell’accusato osservando che lo stesso è oggetto di una misura amministrativa
(cfr. doc. 1), occorre rilevare che il sottoporsi a cure, monitoraggi,
controlli ecc. è necessario per chiunque intenda riottenere, come è il caso
dell’imputato, la licenza di condurre;
che dalla frequentazione del
corso da sola non è quindi possibile concludere un cambiamento di abitudini
dell’accusato o un suo pentimento per quanto successo;
che di conseguenza, vista la
recidiva specifica in un breve lasso di tempo, non è possibile prescindere
dalla revoca della sospensione condizionale della precedente condanna;
che per quanto concerne le
paventate difficoltà sul posto di lavoro, si potrà valutare l’applicazione, fra
le diverse modalità di esecuzione esistenti, di quella meno incisiva;
che in definitiva la proposta
contenuta nel decreto di accusa merita piena conferma;
visti gli art. 41, 63 CP; 91 cpv. 1 LCStr;
9.
e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 2173/2006 del 19 giugno 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 1'500.-;
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’000.-;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico __________.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino (80564),
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.00 multa
fr. 650.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 2'500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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