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Decisione

10.2006.311

Abuso di autorità da parte di poliziotto nella sua funzione; lesioni semplici; proporzionalità dell'intervento; apprezzamento delle prove

29 gennaio 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 123 cifra 1 e 312 CPS;

richiamato

l'art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto

d’accusa del 3 luglio 2006 n. 2329/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, che

propone la condanna:

1. Alla pena

di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di

Considerandi

2.

(due) anni.

2.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, L__________ è rinviata al

competente foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 500.--.;

viste le

opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 4 luglio

2006.

dall’accusato e 18 luglio 2006 dalla parte civile;

indetto il pubblico

dibattimento in data 29 gennaio 2008 alla quale sono comparsi:

-

l’autorità inquirente, Procuratore pubblico CIVI 1,

-

l’accusato, ACCU 1,

-

il difensore, DI 1,

-

il patrocinatore della parte civile, PR 1;

accertate le generalità

dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentita la testimone

B__________ , , agente della Polizia comunale, la quale, avvertita della sua

facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126

CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura di dire

la verità;

sentiti il

Procuratore pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa, con la

modifica della pena da 5 giorni di detenzione a 5 aliquote giornaliere (di fr.

140.

-- cadauna), non opponendosi a che la stessa venga sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni; inoltre chiede vi sia condanna ad una

multa di fr. 500.--;

il

patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto

d’accusa e che il condannato sia tenuto a rifondere fr. 45'243.20 oltre a

interessi di mora la 5 % dal 29 gennaio 2008, come a notifica scritta;

il

difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto da ogni accusa;

in replica

la (sola) parte civile;

per ultimo

l'accusato;

posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1

autore colpevole di:

1.1

abuso di

autorità, per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di

agente della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo

scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di

servizio, durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni

sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica

provocandogli le lesioni di cui al punto 2 del presente decreto?

1.2

lesioni

semplici, per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1,

colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto

temporale della teca cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche

così come dai certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________,

L__________; del 08.09.2005 del Dr. Med. A__________ e del 31.01.2006,

17.03

, 28.03.2006 e 24.04.2006 del Dr. Med. F?

2.

Può

trovare applicazione l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) in relazione al

quesito posto sub 1.2?

3.

In caso di condanna, quale deve essere la pena?

4.

Può

beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova?

5.

Devono

essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o

deve esservi rinvio al competente foro civile?

6.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

l’accusato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto con scritto 30 gennaio

2008.

la motivazione scritta della sentenza, notificando nel contempo, “a

titolo prettamente cautelativo” dichiarazione di ricorso;

considerato in fatto e

in diritto,

1.

Di

formazione elettrauto (senza diploma), , classe 19__________, ha dapprima

lavorato per tre anni quale guardia delle fortificazioni. In seguito, nel

novembre 1978 è entrato a far parte del corpo di Polizia del Comune di L__________;

nel 1988 è stato promosso ad appuntato e nel 20__________ a caporale. Il

comandante della Polizia comunale di L__________, , lo descrive come un “buon

elemento”, che svolge la funzione di capo gruppo, specializzato come agente

di quartiere, “con piena soddisfazione da parte dei superiori”. Lo

“stato di servizio” dell’accusato dà poi atto di altre indubbie qualità: “carattere

aperto, naturale”, “sempre disponibile e leale alle esigenze poste dal

comando e dai superiori”, “sicuro di sé, determinato”, “si impone

in modo rispettoso nei confronti dei suoi subordinati”, “buona visione

di insieme nell’apprezzamento delle situazioni” e, ancora, “buona

resistenza nelle situazioni di stress” (cfr. doc. 1 prodotto al

dibattimento dalla difesa).

Così

interrogato l’accusato ha sostenuto di mai aver avuto problemi per atti di

violenza o episodi legati al modo d’intervento nell’esercizio della propria

funzione di poliziotto. Del resto nulla di diverso traspare dagli atti.

Dal

profilo personale l’accusato è divorziato e ha due figli maggiorenni.

2.

L’altro

protagonista diretto della vicenda è CIVI 1, cresciuto a L__________, ove vive

con i genitori.

Diplomatosi

a 22 anni in impiantistica sanitaria, egli ha riferito al Procuratore Pubblico

di aver sempre lavorato in tale settore di formazione “con qualche breve

periodo di disoccupazione” (doc. 5, pag. 4).

Quasi

ventinovenne al momento dei fatti, quella notte CIVI 1 era di ritorno da Piazza

Grande ove aveva prestato lavoro (a turni) come “tuttofare” nell’ambito del Festival

del Film.

CIVI 1 è

definita persona “arcinota” negli estratti dei rapporti di intervento

della Polizia comunale di L__________: precedentemente al 25 agosto 2005 egli

risulta essere stato “fermato” (a volte con seguito di contravvenzione) almeno

in otto occasioni (dalla primavera 2003) per disturbi alla quiete pubblica per

l’uso inadeguato dello skateboard. In altre due occasioni egli avrebbe attirato

l’attenzione della forza pubblica a seguito di diverbi e alterchi avuti con dei

turisti rispettivamente con la propria ragazza.

Fra tutti

questi interventi, il nome del cpl ACCU 1 compare in sole tre occasioni (due

nel luglio e una nel novembre 2003), tutte relative a infrazioni con lo skateboard.

3.

Quanto

avvenuto poco dopo l’una di notte del 25 agosto 2005 in via __________ è

raccontato in maniera assai diversa dai due protagonisti, le cui versioni

trovano conforto nella collega di pattuglia agt B__________ da una parte e, pur

solo parzialmente, nella madre e nel fratello Y__________ dall’altra.

Dicasi

qui, rimandando per le puntualizzazioni sulle diverse posizioni ai considerandi

che seguono, che nell’ambito di un controllo di polizia effettuato

dall’accusato e dall’agt B__________ è stato fermato, proprio “sotto” casa sua.

Nel procinto di procedere alla verifica della bicicletta di quest’ultimo,

l’accusato è intervenuto fisicamente nei confronti di CIVI 1, giungendo infine

ad immobilizzarlo attraverso una presa al bavero contro un cassonetto

dell’immondizia. Le versioni discordano in specie su quanto avvenuto negli

attimi precedenti: il poliziotto afferma di aver dovuto intervenire, poiché

aggredito dal “fermato”, con due sberle a guisa di “colpo di disturbo” prima di

(e per poter) procedere all’immobilizzazione del giovane, il quale, nel suo

racconto, sostiene di aver ricevuto in due momenti diversi più pugni che

l’avrebbero colpito al collo.

Nessuno ha

messo in discussione che l’agt B__________, a pochi metri, abbia sempre

mantenuto un ruolo passivo.

4.

Al termine

dell’istruttoria predibattimentale, avviata a seguito della denuncia 26

settembre 2005 di CIVI 1, il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto

d’accusa in cui ha ravvisato nell’agire del cpl ACCU 1 i reati di abuso di

autorità (per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di agente

della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo

di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio,

durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo

ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le

lesioni di cui al punto 2 del presente decreto) e di lesioni semplici (per

avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, colpito CIVI 1 con

dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca

cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche così come dai

certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________, L__________;

del 08.09.2005 del Dr. med. A__________, e del 31.01.2006, 17.03.2006,

28.03.2006

e 24.04.2006 del Dr. med. F__________), proponendo una pena di 5

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, rinviando la parte civile al competente foro civile per le proprie

pretese.

Al decreto

d’accusa si sono tempestivamente opposti tanto ACCU 1 che CIVI 1; da qui il

dibattimento.

5.

Le due

differenti descrizioni dei fatti già lette nei verbali della fase predibattimentale,

sono risuonate anche in aula. Da un lato quella del denunciante, costituitosi

parte civile, ribadita (per lui, assente) dal suo patrocinatore e fatta propria

dall’accusa; dall’altra quella, di viva voce, dell’accusato.

Utile poi

udire le parole della teste B__________, agente di polizia di pattuglia, quella

notte, con l’accusato, che ha assistito direttamente ai fatti.

5.1

Sulle prove

raccolte e su quanto agli atti il giudice decide secondo il suo libero

convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o

l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente

convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data

ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere

praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe

essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale

che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale

convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta

fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S. e; 20 agosto

1992.

in re E.G. e S.A.; Rep.

1990, pag. 147).

5.2

Di fronte a

versioni (in massima parte) discordanti occorre individuare i motivi per cui

l’una è preferibile alle altre.

Già si è

accennato al fatto che il racconto dell’accusato trova completa conferma in

quello della sua ex collega B__________, sia per quanto da lei riferito, come

teste, nei verbali davanti al Procuratore Pubblico che, di nuovo, al

dibattimento.

In incipit

va subito fatto notare come non si vede per quale perché l’agt B__________, che

peraltro ora lavora, sempre come agente di polizia, in altro Comune, avrebbe

dovuto - per dirla con le parole della difesa - “tenere su il sacco” al

collega, esponendosi a gravi conseguenze. Essa ha ribadito due volte, sotto

giuramento, la propria descrizione dei fatti, dando in aula l’impressione

palpabile di non voler andare oltre a quanto visto e, a distanza di due anni e

mezzo, effettivamente ricordato; i due racconti da lei resi sono coerenti e

lineari, non riportano contraddizioni (semmai qualche imprecisione,

comprensibile visto il tempo trascorso dai fatti) e rispecchiano il contenuto

del rapporto informativo di polizia, redatto “a caldo”, il giorno stesso degli

avvenimenti. Insomma, non si vede ragione - né l’ha indicata l’accusa o la

parte civile - per cui le sue parole non debbano essere considerate fededegne.

Si ricordi

poi l’estrema sua vicinanza (da lei stimata in 3-5 metri) con gli eventi, ciò

che le ha permesso di constatare de visu tutto quanto accaduto, a

differenza di Fr__________ e Y__________, che hanno (parzialmente) visto quanto

accaduto dal balcone del loro appartamento, dall’alto (quindi da un’angolazione

non ottimale), da una distanza ben maggiore e per di più in piena notte, pur

giovando dell’illuminazione artificiale dei luoghi.

La madre e

il fratello hanno descritto in maniera differente quanto avvenuto: la loro

imprecisione può essere dovuta, come detto, alla cattiva illuminazione, alla

distanza, alla concitazione emotiva del momento; proprio per questo però le

loro parole acquistano valenza di minor fedeltà all’accaduto rispetto a chi ha

seguito gli avvenimenti con diverso stato d’animo e da pochissimi metri.

Così Fr__________

sostiene (doc. 6, pag. 2) che l’accusato abbia colpito suo figlio con “due

pugni sul collo e uno in pancia”, mentre il figlio Y__________ accenna ad

un solo pugno “sul collo/fondo nuca-cervicale” del fratello (doc. 7,

pag. 2). Notisi poi che nessuno dei due ha visto “partire” pugni dati a CIVI 1

a terra; proprio quest’ultimo, nel proprio verbale d’interrogatorio (doc. 5)

riferisce di aver ricevuto dapprima “tre pugni (...) all’altezza del

viso” e, ancora, altri tre (“sul collo”) quando il poliziotto l’ha “preso

per i vestiti all’altezza delle spalle cercando di alzarmi”; scena, questa,

che non trova ratifica da parte degli altri interrogati.

Di più. Y__________

si è sporto dal balcone (la madre riferisce che solo così si può vedere cosa

accade di sotto, cfr. doc. 6, pag. 1) solo dopo aver “sentito un diverbio

verbale tra due voci anche se non avevo subito riconosciuto quella di mio

fratello” (doc. 7, pag. 1) e riferendo che “per quello che io ho visto

mio fratello non ha avuto alcun comportamento violento o minaccioso nei

confronti dell’agente”, non potendo quindi pronunciarsi su quanto avvenuto

negli attimi precedenti, in particolare per determinare se l’accusato abbia

(re)agito a fronte di un’aggressione di CIVI 1.

Sia pur

detto, in conclusione, come la denuncia (doc. 1, pto 1 e 2) non abbia trovato

riscontro (laddove non sia stata addirittura smentita) in più suoi passaggi: i

colpi ricevuti in numero di sei (“contro”, per restare alle versioni a lui

“favorevoli”, i tre visti dalla madre e uno solo dal fratello) oppure i “lampeggianti

accesi” sull’autovettura della polizia, circostanza negata dagli agenti, ma

anche da Fr__________.

Invano si

cercherebbe traccia nell’incarto del fatto che l’agt ACCU 1 “tentò pure di

strangolare” il denunciante (doc. 1, pto. 3).

Infine

sono rimaste affermazioni di parte (civile) quelle che dipingono l’accusato

nutrire verso CIVI 1 una particolare antipatia, permeata di una sorta di

razzismo per le di lui origini, a volte sfociante in vere e proprie vessazioni

verbali: l’unica persona indicata in un primo tempo come testimone per aver

assistito ad uno di questi episodi, tale G__________, è poi stata depennata

dalla lista degli interrogabili dalla stessa parte civile, la quale ha indicato

di non ricordare più chi l’avrebbe accompagnato in quell’occasione.

L’ex

collega B__________, che ha diviso per alcuni anni la quotidianità del servizio

con il cpl ACCU 1, ha negato che questi si sia mai pronunciato con pregiudizi o

antipatie nei confronti di chicchessia, tantomeno di CIVI 1, lodandone, anzi,

in più occasioni, il sangue freddo e la capacità di contatto con l’utenza, in

specie con i giovani, da cui la sua funzione di agente di quartiere. D’aiuto a corrobare

tale quadro quanto scritto da R__________, suo comandante (cfr. cons. 1).

6.

Sugli

antefatti all’arrivo sotto il palazzo di via __________, mancando altre

indicazioni, non si può che riportare quanto detto dall’accusato e dall’agt B__________

nel loro “rapporto informativo” di polizia (cfr. annesso al doc. 15) e durante

i loro interrogatori.

In buona

sostanza i due agenti in pattuglia hanno scorto alle ore 01.10 del 26 agosto

2005, su via M__________, un uomo, incappucciato, in bicicletta, che sembrava

aver rallentato l’andatura, o addirittura essersi fermato, alla vista dell’autovettura

della Polizia. Insospettiti, l’accusato e l’agt B__________, congiuntamente,

hanno deciso di affiancare la loro vettura al ciclista, riconoscendolo, in quell’istante,

in CIVI 1 e intimandogli di fermarsi, anche perché avevano notato che la bicicletta

era diversa da quella da lui abitualmente usata (una BMX nera). Senonché,

usciti i due agenti dalla vettura, CIVI 1 ripartiva con la bicicletta e veniva

raggiunto alcune decine di metri più avanti, proprio davanti al suo domicilio.

A questo

punto si inseriscono i racconti di tutti i verbalizzati.

Per quanto

esposto in precedenza si richiama l’esposizione dei fatti per voce dell’agt B__________,

la quale, dalla sua posizione “privilegiata”, ha visto che all’atto del collega

di bloccare la bicicletta per il manubrio (cercando di trattenerla per

effettuare il controllo), CIVI 1 “faceva partire un braccio in direzione del

cpl ACCU 1”, il quale lo schivava e immediatamente reagiva con un paio di

sberle al viso a guisa di “colpo di disturbo” per poi immobilizzare, o meglio -

come si evince dal rapporto - “neutralizzare”, la parte civile “con

una presa al collo contro un container”. CIVI 1 è stato rilasciato non

appena calmatosi.

L’accusato

ha sostenuto che l’azione è durata al massimo una quindicina di secondi e di

non aver avuto l’impressione che il giovane avesse avuto male a seguito del suo

intervento. Nello stesso senso la teste B__________, la quale ha riferito al

dibattimento di non aver sentito CIVI 1 lamentarsi.

7.

Adempie il

reato di lesioni semplici chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro

modo (rispetto alle lesioni gravi) al corpo od alla salute di una persona (art.

123.

cifra 1 CP).

Le lesioni

semplici intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione

all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però

sino al punto di porre la vittima in pericolo di morte o da cagionarle

un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di

lesioni gravi, come previste dall’art. 122 CP. Sussistono lesioni semplici

quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad

esempio fratture senza complicazioni che guariscono completamente, commozioni

cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da colpi, urti o altre cause

analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come conseguenza soltanto un

disturbo passeggero e senza importanza del sentimento di benessere

(DTF 119 IV 25 consid. 2). In generale si riconoscono come lesioni

semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.).

Dal

profilo soggettivo il reato deve essere commesso intenzionalmente, laddove

l’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz,

Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 123,

pag. 138). V’è dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o

il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce: in questo caso, egli prende in

considerazione l’evento nel caso che si realizzi e, pur non desiderandolo, lo

accetta. Non è, infatti, necessario che l’agente desideri il realizzarsi

dell’evento né che egli sia soddisfatto di tale realizzazione (DTF 125 IV 251;

123.

IV 156; 199, 210; 121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).

7.1

Nella

fattispecie le lesioni fisiche cagionate alla parte civile (certificate con

referto medico 25.8.2005 del dr. med. D. della Clinica C__________ di L__________)

adempiono senza ombra di dubbio i requisiti necessari affinché si possa parlare

di lesioni semplici, trattandosi di:

- abrasione

di circa 4-5 cm di lunghezza alla parte destra della base del collo, dolente

alla palpitazione,

- ematoma

di circa 2 cm di diametro in zona occipitale teca cronica,

- ematoma

di circa 2 cm di diametro in zona parieto-temporale sinistra della teca

cranica,

- ematoma

di circa 3 cm di lunghezza nella mano sinistra.

Il medesimo medico ha prescritto un collare semirigido per 10 giorni,

attestando sino al 31.8.2005 l’inidoneità lavorativa a causa dell’infortunio.

L’8 settembre 2005 il dr. med. P__________ ha constatato, tra l’altro,

come l’abrasione e l’ematoma in zona occipitale non fossero più presenti,

prolungando la sua inabilità lavorativa al 17 settembre 2005.

Il dr. med. F__________ da parte sua ha attestato l’esistenza di

conseguenze psichiche, le quali stanno alla base della seguente, lunga

inabilità al lavoro della parte civile. Su quest’ultimo aspetto si veda sub

cons. 11.

7.2

La perizia

resa dal prof. dott. T, ordinario di Medicina legale all’Università, risponde

alla questione se le lesioni riscontrate siano da ricondurre a “due sberle a

mano aperta sul viso” oppure a vari “pugni sul collo” (doc. 18). La

domanda, per come posta dall’autorità inquirente, non considera la possibilità

che le lesioni siano state provocate dall’atto di immobilizzazione, e meglio

dalla (stretta) presa al bavero e dall’immediatamente seguente spinta contro il

cassonetto dell’immondizia.

Nondimeno

il perito indica la causa dell’abrasione al collo nella presa per il bavero

rispettivamente che gli ematomi alla testa possono trovare giustificazione in

colpi (“pugni”) ricevuti, precisando tuttavia che tale “lesività non è

incompatibile con la dinamica dei fatti indicata dal cpl ACCU 1”,

trovandone la causa nell’urto del capo contro il cassonetto (doc. 18, pag. 2 in

fine e pag. 3).

Quest’ultima

“lettura” appare compatibile con gli accadimenti per come descritti dall’agt B__________.

Se si esclude che le lesioni fisiche riportate da CIVI 1 possano essere state

provocate da due sberle, l’abrasione al collo risulta provocata dal vigore

della presa per il bavero (“l’ho stretto attorno al collo”, ha detto

l’accusato in aula), mentre la seguente “spinta” dell’esile ventinovenne

contro il cassonetto, contro il quale egli ha assai presumibilmente sbattuto la

nuca, può dare un’origine alle lesioni ivi riscontrate.

Il nesso

di causalità richiesto tra l’azione e le lesioni fisiche sopradescritte è dato,

ad esclusione dell’ematoma alla mano, la cui origine non ha potuto essere

appurata.

Rimane

per contro tutto da esaminare quanto afferente i problemi psichici per come

attestati dal dott. med. F__________, sulla cui liquidità e sulla sussistenza

del nesso causale dovrà, se del caso, giocoforza chinarsi il giudice civile (cfr.

cons. 11). In effetti gli atti ed il dibattimento non consentono di stabilire,

quo alle lesioni psichiche allegate, un nesso di causalità.

Una

persona esperta e debitamente formata nelle tecniche di difesa come l’accusato,

pur in quei pochi secondi di concitazione, non poteva non considerare che gli

atti da lui compiuti per immobilizzare la parte civile, vista anche la sua

esile costituzione, potessero causare le lesioni (fisiche) da lui riportate. Si

deve pertanto ammettere che, dal punto di vista soggettivo, il prevenuto ha

agito quantomeno con dolo eventuale.

7.4

Rimane da

esaminare se, come sollevato dalla difesa, può a giusta ragione l’accusato,

avendo agito per “parare” l’aggressione della parte civile, richiamarsi alla

legittima difesa.

Giusta

l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) ognuno ha il diritto di respingere in

modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia di

un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

L’esercizio

della legittima difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti

personali, quali ad esempio l’integrità fisica e la vita oppure la proprietà. Affinché

possa essere riconosciuta la legittima difesa esimente occorre che l’autore

dell’atto che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con

coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in

corso. L’art. 15 CP non presuppone però che colui che si difende abbia avuto

l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La

legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di un precedente attacco,

al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere

illecita (Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 vCP, pag. 101 segg.).

La vittima

ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono

proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice

un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità. A tale fine

entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure

la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con

la reazione difensiva. L’adeguatezza della difesa deve essere valutata in base

alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente

attaccato nel momento della sua azione (DTF 107 IV 12 consid. 3;

Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 vCP, pag. 140 seg.).

Nella

Legge sulla polizia, al suo art. 3, è inserita una disposizione che sancisce la

coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando

è proporzionata allo scopo e alle circostanze; essa deve cessare immediatamente

quando la resistenza è piegata.

Senza

necessità di riprendere oltre il racconto dell’agt B__________ si ricordino le

sue parole in aula, più volte ribadite, allorquando ha confermato che

l’accusato ha dovuto difendersi da un improvviso attacco di CIVI 1, che ha

fatto “partire un braccio” in direzione del più anziano collega e che

questi ha reagito con le tecniche note alla polizia, rilasciando il “fermato”

non appena divenuto innocuo.

7.5

Ci si deve

a questo punto chiedere se il poliziotto abbia agito nel rispetto del principio

della proporzionalità all’aggressione imminente e illecita.

L’art. 16

cpv. 1 CP, che concerne il comportamento di una persona che si difende da

un’aggressione illecita con un’energia o mezzi sproporzionati rispetto all’aggressione,

riprende le disposizioni dell’art. 33 cpv. 2 vCP adeguando le conseguenze

dell’eccesso della legittima difesa al nuovo sistema di sanzioni (Messaggio, n. 212.45, pag. 28; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht

I, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 segg., pagg. 341 segg.). L’eccesso di legittima

difesa è una reazione non proporzionata alle circostanze. In tale evenienza,

come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero

apprezzamento. Seppure il caso non riguardi la fattispecie, è bene ricordare

che l’imputato va esente da pena se l’attacco ingiusto ha provocato uno stato

di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso

fanno apparire scusabile.

Ebbene, la

reazione dell’accusato all’aggressione è apparsa rispettosa del principio della

proporzionalità nella prima fase (“colpo di disturbo”), che peraltro non ha

comportato lesioni fisiche dirette, mentre è apparsa eccedere lo stesso

principio nella fase di immobilizzazione.

La difesa

ha presentato una presa di posizione scritta (“rapporto peritale” 14 gennaio

2008) redatta dal sgt M__________ C__________, istruttore di difesa personale

per il corpo di polizia e judoka premiato da numerosi allori. Lo stesso si

sofferma a lungo sul “colpo di disturbo”, che ha il fine “di destabilizzare

momentaneamente una persona che oppone resistenza” ed è, necessario in

quanto permette “in seguito di applicare correttamente le tecniche di

controllo e di immobilizzare individui non collaboranti”. Fra gli esempi di

“colpi di disturbo” egli indica “un rovescio di mano al viso”.

L’agt B__________

ha riferito che durante la scuola di polizia l’agente viene reso edotto

dell’importanza e della necessità del ”colpo di disturbo”, allorquando

attaccato.

Ciò basta

per dedurne che il “colpo di disturbo” costituisse, nel contesto, atto consono,

se non addirittura necessario.

Tuttavia,

nella fase seguente, per immobilizzare e neutralizzare CIVI 1, l’accusato, per

la sua formazione e esperienza, aveva a disposizione mezzi più consoni ed

idonei, in considerazione anche del fatto che fra i due protagonisti, per sua

stessa ammissione, vi è una notevole differenza di stazza: 176 cm d’altezza x

100.

kg di peso l’accusato, contro i 170-172 x 60 kg (“ora è molto più magro”)

del ciclista.

In tal

senso chiosa, a dire il vero un poco in sordina, anche il referto C__________,

dopo essersi diffusamente soffermato sul “colpo di disturbo”: “A onor del

vero, le modalità con cui ACCU 1 ha immobilizzato CIVI 1 sono un po’ “alla

buona” nell’ottica delle tecniche di difesa personale e di controllo

attualmente in vigore nelle forze di Polizia (ACCU 1 avrebbe potuto

immobilizzare CIVI 1 con delle tecniche di controllo più idonee, come una presa

di controllo al collo o alla spalla, oppure, ancora, una leva al polso o al

gomito)”.

La collega

B__________ ha affermato che lei, anche per la sua corporatura e forza, di

fronte alla reazione del fermato per sospetto reato, avrebbe fatto un’altra

mossa, cercando di atterrare CIVI1 con la tecnica di strangolamento.

Se ne

conclude che l’accusato poteva difendersi, agire nei propri compiti, in maniera

diversa, con (minor) danno alla parte civile.

7.6

In base

alle considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per

lesioni semplici, commesse per legittima difesa discolpante ex art. 123

cifra 1 CP in relazione con l’art. 16 cpv. 1 CP.

8.

Il Procuratore Pubblico ha ravvisato

nell’agire dell’accusato anche un abuso di autorità per avere questi, “nella

sua vste di agente della Polizia comunale di L__________, abusato della propria

carica allo scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi

compiti di servizio, durante un normale controllo di polizia colpito CIVI 1 con

dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca

cranica provocandogli le lesioni” fisiche e psichiche come ai certificati

medici agli atti.

Per l’art.

312.

CP i membri di un’autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro

carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar

danno ad altri sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria.

Abusa

della propria autorità il funzionario o il membro delle autorità che,

nell’esercizio delle proprie funzioni, usa in modo illecito il potere o la

costrizione, conferitegli dalla sua carica, profittando della sua particolare

posizione di forza (cfr. DTF 127 IV 209 cons. 1.a.aa; Heimgartner, Basler Kommentar,

Strafrecht II, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 312, n. 7; Corboz, op. cit., pag. 588, n. 6). Secondo

la giurisprudenza del TF l’abuso di autorità sussiste anche quando un

funzionario, nel perseguire uno scopo legittimo, fa uso della forza in modo

sproporzionato (DTF 104 IV 22; Heimgartner,

op. cit., ad art. 312, n. 11; Corboz,

op. cit., pag. 588, n. 8). Parimenti il TF riconosce che l’abuso d’autorità non

è limitato alle fattispecie in cui l’agente abusa della propria autorità per

perseguire fini inerenti la propria funzione, bensì si estende a tutte le

situazioni in cui il funzionario sfrutta i poteri conferitigli dalla sua

funzione (DTF 127 IV 209 cons. 1.b; Heimgartner,

op. cit., ad art. 312, n. 14).

Dal

profilo soggettivo l’art. 312 CP presuppone che vi sia dolo (anche solo eventuale)

nonché lo speciale disegno “di procurare a sé o ad altri un indebito

profitto o di recar danno ad altri”. Non è necessario che il profitto o il

danno provocato ad altri siano di natura patrimoniale (cfr. Corboz, op. cit., pag. 589, n. 10; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n.

22).

Ora,

diversamente da quanto ritenuto dall’accusa al momento di stilare il proprio

decreto, la versione cui viene fatta fede è quella che vede l’accusato nella

necessità di difendersi dall’agire improvviso e illecito della parte civile.

Così egli facendo, a prescindere dalla proporzionalità del proprio intervento,

non si può ritenere seriamente che egli abbia abusato della propria autorità.

In nessun modo l’accusato si è “fatto forza” della propria funzione e dei

poteri da questi conferitigli. Nemmeno sussiste un caso paragonabile a quello

citato in DTF 104 IV 22, ove un funzionario aveva fatto uso sproporzionato

della forza per perseguire uno scopo legittimo, per raggiungere un fine che

rientrava nei suoi compiti, perché, a differenza di quel caso, qui il

poliziotto ha ecceduto nella proporzionalità nell’atto di difesa di

un’aggressione.

Men che

meno, poi, risulta adempiuto il presupposto soggettivo del dolo e

dell’intenzione di nuocere, atteso che l’accusato ha cercato (solamente) di

difendere la propria integrità fisica.

Alla base

dell’agire di ACCU 1 nei confronti di CIVI 1 vi sarebbe, a dire di quest’ultimo

e dall’accusa, una sorta di accanimento premeditato. Come già evidenziato (cfr.

cons. 5.2), tuttavia, tale visione rimane affermazione priva di ogni riscontro

probatorio. Anzi, i fatti, per come accertati, la sfatano: l’idea di seguire il

sospetto è stata congiunta dei due agenti e non deriva dalla sua

identificazione con CIVI 1 (giunta in un secondo tempo), ma dal comportamento

del ciclista irriconoscibile, poiché, di notte, incappucciato. I due

poliziotti, insomma, hanno agito sulla base di valutazioni non legate alla

persona di CIVI 1, bensì nell’ambito di un controllo di funzione che dovevano

svolgere; vi era in altre parole una necessità di servizio di procedere alla

verifica della bici e del suo conducente.

In

conclusione non si ravvisa il reato di abuso di autorità e pertanto ACCU 1 va

prosciolto da tale accusa.

9.

L’art. 123

cifra 1 CP (lesioni semplici) sanziona la commissione del reato con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La precedente formulazione

dell’art. 123 cpv. 1 vCP, in vigore sino al 31 dicembre 2006, prevedeva per

contro la possibilità di infliggere una pena detentiva.

Il 1. gennaio

2007.

è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la

revisione della parte generale del CPS, che ha rivoluzionato il sistema delle

sanzioni. Il giudice chiamato a pronunciarsi, come in concreto, su un reato

commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad

applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex

mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

Il nuovo

diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive

inferiori a sei mesi (art. 40 CP).

Le pene

detentive inferiori a sei mesi sono state di principio sostituite dalla pena

pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.--

per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale

ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo

tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale

(art. 34 cpv. 2 CP).

Nel caso

di specie, a mente di questo giudice e anche dell’accusa, il diritto attuale

appare maggiormente favorevole all’accusato rispetto alla normativa precedente.

10.

Giusta

l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali,

nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

A

carico del prevenuto grava qui soprattutto il fatto che nonostante la propria

formazione ed esperienza egli non abbia saputo gestire la situazione nella

maniera più adeguata.

A

suo favore ricorre il lungo stato di servizio impeccabile e la buona

considerazione da parte del suo superiore, corroborata dalle parole della sua

collega B__________ sentite in aula. Egli risulta inoltre incensurato.

Tenendo

in debita considerazione il contenuto dell’art. 16 cpv. 1 CP che permette al

giudice di attenuare la pena nonché il proscioglimento dal reato di abuso di

autorità, si giustifica comminare in casu una pena di due aliquote

giornaliere, la quale rispetta la già proporzionata (e in linea con la prassi

in casi simili) proposta di pena del Procuratore Pubblico.

L’esame

della situazione finanziaria del condannato, il quale ha confermato al

dibattimento le cifre già risultanti dall’incarto, conduce a fissare l’entità

dell’aliquota giornaliera in fr. 140.--.

In

ossequio ai dettami dell’art. 42 cpv. 1 CP e non ricorrendo i presupposti per

eccepire alla regola, la pena va sospesa condizionalmente per il periodo minimo

di due anni.

L’art.

42.

cpv. 4 CP permette infine al giudice di infliggere, oltre alla pena condizionalmente

sospesa, una multa, nel caso quantificata in fr. 300.--.

11.

Le pretese

vantate dalla parte civile nella misura di totali fr. 45'243.20 oltre accessori

sono in netta maggior parte vantate, per fr. 39'998.40 a titolo di perdita di

guadagno causa inabilità al lavoro al 100 % dal 25 agosto 2005 al 24 aprile

2006.

L’esame di tale fattispecie abbisogna in tutta evidenza di un’istruttoria

che solo il giudice civile può compiere, atteso che occorre valutare il nesso

di causalità fra le lesioni e l’inabilità lavorativa (per quanto agli atti dal

18.

settembre 2005 al 24 aprile 2006 per motivi legati a trauma psichico) oltre

che approfondire alcuni aspetti quale la proporzione fra l’indennizzo ricevute

dall’assicurazione infortuni non professionali (di fr. 2'496.10) rispetto alla

pretesa nonché la situazione professionale di CIVI 1,

Si

giustifica pertanto rinviare la parte civile al competente foro per l’esame

delle proprie pretese.

12.

La

tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1

CPP).

P.q.m.,

visti gli art.

16.

cpv. 1, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo come segue ai

quesiti posti,

dichiara ACCU

1,

autore colpevole di

lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) al collo ed in zona occipitale e parieto

temporale della teca cranica così come accertate nei certificati medici del

25.8.2005

della Clinica C__________, L__________ e del 8.9.2005 del dr. med. A__________,

commesse in stato di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP) ai danni

di CIVI 1 il 25.08.2005 a L__________;

condanna ACCU 1,

1.

alla

pena pecuniaria di 2 (due) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta),

per un totale di fr. 280.-- (duecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla

multa di fr. 300.-- (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 650.--, per complessivi fr. 1’250.-- (milleduecentocinquanta);

rinvia la

parte civile al competente foro per le proprie pretese;

comunica che la

condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di abuso di autorità;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

avverte che la

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

AINQ 1,

ACCU 1,

DI 1,

CIVI 1,

PR 1,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Municipio

del Comune di L__________, L__________,

Comando

della Polizia comunale, L__________,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU1,

fr. 300.-- multa

fr. 600.-- tassa di giustizia

fr. 620.-- spese giudiziarie

fr. 30.-- testi

fr. 1'550.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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