10.2006.311
Abuso di autorità da parte di poliziotto nella sua funzione; lesioni semplici; proporzionalità dell'intervento; apprezzamento delle prove
29 gennaio 2008Italiano33 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2006.311
Data decisione, Autorità:
29.01.2008, PRPEN
Titolo:
Abuso di autorità da parte di poliziotto nella sua funzione; lesioni semplici; proporzionalità dell'intervento; apprezzamento delle prove
ABUSO DI AUTORITÀ
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
art. 15 CPS
art. 16 cpv. 1 CPS
art. 123 cf. 1 CPS
art. 312 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.311
DA
2329/2006
Bellinzona
29
gennaio 2008
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1 presso la Polizia comunale
di L__________,
difeso da: DI
1
prevenuto colpevole di:
1. abuso
di autorità
per
avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di agente della Polizia
Comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo di recar
danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio, durante
un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in
zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le lesioni
di cui al punto 2 del presente decreto;
2. lesioni
semplici
per
avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, colpito CIVI 1 con
dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica
provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche così come dai certificati
medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________, L__________; del
08.09.2005 del Dr. Med. A e del 31.01.2006, 17.03.2006, 28.03.2006 e 24.04.2006
del Dr. Med. F;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 123 cifra 1 e 312 CPS;
richiamato
l'art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 3 luglio 2006 n. 2329/2006 del Procuratore pubblico AINQ 1, che
propone la condanna:
1. Alla pena
di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di
Considerandi
2.
(due) anni.
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, L__________ è rinviata al
competente foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 500.--.;
viste le
opposizioni al decreto d’accusa interposte tempestivamente in data 4 luglio
2006.
dall’accusato e 18 luglio 2006 dalla parte civile;
indetto il pubblico
dibattimento in data 29 gennaio 2008 alla quale sono comparsi:
-
l’autorità inquirente, Procuratore pubblico CIVI 1,
-
l’accusato, ACCU 1,
-
il difensore, DI 1,
-
il patrocinatore della parte civile, PR 1;
accertate le generalità
dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentita la testimone
B__________ , , agente della Polizia comunale, la quale, avvertita della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura di dire
la verità;
sentiti il
Procuratore pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa, con la
modifica della pena da 5 giorni di detenzione a 5 aliquote giornaliere (di fr.
140.
-- cadauna), non opponendosi a che la stessa venga sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni; inoltre chiede vi sia condanna ad una
multa di fr. 500.--;
il
patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto
d’accusa e che il condannato sia tenuto a rifondere fr. 45'243.20 oltre a
interessi di mora la 5 % dal 29 gennaio 2008, come a notifica scritta;
il
difensore, il quale chiede che l’accusato venga prosciolto da ogni accusa;
in replica
la (sola) parte civile;
per ultimo
l'accusato;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1
autore colpevole di:
1.1
abuso di
autorità, per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di
agente della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo
scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di
servizio, durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni
sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica
provocandogli le lesioni di cui al punto 2 del presente decreto?
1.2
lesioni
semplici, per avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1,
colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto
temporale della teca cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche
così come dai certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________,
L__________; del 08.09.2005 del Dr. Med. A__________ e del 31.01.2006,
17.03
, 28.03.2006 e 24.04.2006 del Dr. Med. F?
2.
Può
trovare applicazione l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) in relazione al
quesito posto sub 1.2?
3.
In caso di condanna, quale deve essere la pena?
4.
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
5.
Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o
deve esservi rinvio al competente foro civile?
6.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
l’accusato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto con scritto 30 gennaio
2008.
la motivazione scritta della sentenza, notificando nel contempo, “a
titolo prettamente cautelativo” dichiarazione di ricorso;
considerato in fatto e
in diritto,
1.
Di
formazione elettrauto (senza diploma), , classe 19__________, ha dapprima
lavorato per tre anni quale guardia delle fortificazioni. In seguito, nel
novembre 1978 è entrato a far parte del corpo di Polizia del Comune di L__________;
nel 1988 è stato promosso ad appuntato e nel 20__________ a caporale. Il
comandante della Polizia comunale di L__________, , lo descrive come un “buon
elemento”, che svolge la funzione di capo gruppo, specializzato come agente
di quartiere, “con piena soddisfazione da parte dei superiori”. Lo
“stato di servizio” dell’accusato dà poi atto di altre indubbie qualità: “carattere
aperto, naturale”, “sempre disponibile e leale alle esigenze poste dal
comando e dai superiori”, “sicuro di sé, determinato”, “si impone
in modo rispettoso nei confronti dei suoi subordinati”, “buona visione
di insieme nell’apprezzamento delle situazioni” e, ancora, “buona
resistenza nelle situazioni di stress” (cfr. doc. 1 prodotto al
dibattimento dalla difesa).
Così
interrogato l’accusato ha sostenuto di mai aver avuto problemi per atti di
violenza o episodi legati al modo d’intervento nell’esercizio della propria
funzione di poliziotto. Del resto nulla di diverso traspare dagli atti.
Dal
profilo personale l’accusato è divorziato e ha due figli maggiorenni.
2.
L’altro
protagonista diretto della vicenda è CIVI 1, cresciuto a L__________, ove vive
con i genitori.
Diplomatosi
a 22 anni in impiantistica sanitaria, egli ha riferito al Procuratore Pubblico
di aver sempre lavorato in tale settore di formazione “con qualche breve
periodo di disoccupazione” (doc. 5, pag. 4).
Quasi
ventinovenne al momento dei fatti, quella notte CIVI 1 era di ritorno da Piazza
Grande ove aveva prestato lavoro (a turni) come “tuttofare” nell’ambito del Festival
del Film.
CIVI 1 è
definita persona “arcinota” negli estratti dei rapporti di intervento
della Polizia comunale di L__________: precedentemente al 25 agosto 2005 egli
risulta essere stato “fermato” (a volte con seguito di contravvenzione) almeno
in otto occasioni (dalla primavera 2003) per disturbi alla quiete pubblica per
l’uso inadeguato dello skateboard. In altre due occasioni egli avrebbe attirato
l’attenzione della forza pubblica a seguito di diverbi e alterchi avuti con dei
turisti rispettivamente con la propria ragazza.
Fra tutti
questi interventi, il nome del cpl ACCU 1 compare in sole tre occasioni (due
nel luglio e una nel novembre 2003), tutte relative a infrazioni con lo skateboard.
3.
Quanto
avvenuto poco dopo l’una di notte del 25 agosto 2005 in via __________ è
raccontato in maniera assai diversa dai due protagonisti, le cui versioni
trovano conforto nella collega di pattuglia agt B__________ da una parte e, pur
solo parzialmente, nella madre e nel fratello Y__________ dall’altra.
Dicasi
qui, rimandando per le puntualizzazioni sulle diverse posizioni ai considerandi
che seguono, che nell’ambito di un controllo di polizia effettuato
dall’accusato e dall’agt B__________ è stato fermato, proprio “sotto” casa sua.
Nel procinto di procedere alla verifica della bicicletta di quest’ultimo,
l’accusato è intervenuto fisicamente nei confronti di CIVI 1, giungendo infine
ad immobilizzarlo attraverso una presa al bavero contro un cassonetto
dell’immondizia. Le versioni discordano in specie su quanto avvenuto negli
attimi precedenti: il poliziotto afferma di aver dovuto intervenire, poiché
aggredito dal “fermato”, con due sberle a guisa di “colpo di disturbo” prima di
(e per poter) procedere all’immobilizzazione del giovane, il quale, nel suo
racconto, sostiene di aver ricevuto in due momenti diversi più pugni che
l’avrebbero colpito al collo.
Nessuno ha
messo in discussione che l’agt B__________, a pochi metri, abbia sempre
mantenuto un ruolo passivo.
4.
Al termine
dell’istruttoria predibattimentale, avviata a seguito della denuncia 26
settembre 2005 di CIVI 1, il Procuratore Pubblico ha emanato un decreto
d’accusa in cui ha ravvisato nell’agire del cpl ACCU 1 i reati di abuso di
autorità (per avere, a L__________, il 25.08.2005, nella sua veste di agente
della Polizia Comunale di L__________, abusato della propria carica allo scopo
di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi compiti di servizio,
durante un normale controllo di polizia, colpito CIVI 1 con dei pugni sul collo
ed in zona occipitale e parieto temporale della teca cranica provocandogli le
lesioni di cui al punto 2 del presente decreto) e di lesioni semplici (per
avere, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1, colpito CIVI 1 con
dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca
cranica provocandogli delle lesioni fisiche e psichiche così come dai
certificati medici agli atti del 25.08.2005 della Clinica C__________, L__________;
del 08.09.2005 del Dr. med. A__________, e del 31.01.2006, 17.03.2006,
28.03.2006
e 24.04.2006 del Dr. med. F__________), proponendo una pena di 5
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, rinviando la parte civile al competente foro civile per le proprie
pretese.
Al decreto
d’accusa si sono tempestivamente opposti tanto ACCU 1 che CIVI 1; da qui il
dibattimento.
5.
Le due
differenti descrizioni dei fatti già lette nei verbali della fase predibattimentale,
sono risuonate anche in aula. Da un lato quella del denunciante, costituitosi
parte civile, ribadita (per lui, assente) dal suo patrocinatore e fatta propria
dall’accusa; dall’altra quella, di viva voce, dell’accusato.
Utile poi
udire le parole della teste B__________, agente di polizia di pattuglia, quella
notte, con l’accusato, che ha assistito direttamente ai fatti.
5.1
Sulle prove
raccolte e su quanto agli atti il giudice decide secondo il suo libero
convincimento, in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o
l’inesistenza di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente
convinto. Egli deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data
ove egli abbia ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere
praticamente che, nelle circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe
essere diversa e giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale
che, per legge, deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale
convincimento, la prova dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta
fornita (Assise Criminali di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S. e; 20 agosto
1992.
in re E.G. e S.A.; Rep.
1990, pag. 147).
5.2
Di fronte a
versioni (in massima parte) discordanti occorre individuare i motivi per cui
l’una è preferibile alle altre.
Già si è
accennato al fatto che il racconto dell’accusato trova completa conferma in
quello della sua ex collega B__________, sia per quanto da lei riferito, come
teste, nei verbali davanti al Procuratore Pubblico che, di nuovo, al
dibattimento.
In incipit
va subito fatto notare come non si vede per quale perché l’agt B__________, che
peraltro ora lavora, sempre come agente di polizia, in altro Comune, avrebbe
dovuto - per dirla con le parole della difesa - “tenere su il sacco” al
collega, esponendosi a gravi conseguenze. Essa ha ribadito due volte, sotto
giuramento, la propria descrizione dei fatti, dando in aula l’impressione
palpabile di non voler andare oltre a quanto visto e, a distanza di due anni e
mezzo, effettivamente ricordato; i due racconti da lei resi sono coerenti e
lineari, non riportano contraddizioni (semmai qualche imprecisione,
comprensibile visto il tempo trascorso dai fatti) e rispecchiano il contenuto
del rapporto informativo di polizia, redatto “a caldo”, il giorno stesso degli
avvenimenti. Insomma, non si vede ragione - né l’ha indicata l’accusa o la
parte civile - per cui le sue parole non debbano essere considerate fededegne.
Si ricordi
poi l’estrema sua vicinanza (da lei stimata in 3-5 metri) con gli eventi, ciò
che le ha permesso di constatare de visu tutto quanto accaduto, a
differenza di Fr__________ e Y__________, che hanno (parzialmente) visto quanto
accaduto dal balcone del loro appartamento, dall’alto (quindi da un’angolazione
non ottimale), da una distanza ben maggiore e per di più in piena notte, pur
giovando dell’illuminazione artificiale dei luoghi.
La madre e
il fratello hanno descritto in maniera differente quanto avvenuto: la loro
imprecisione può essere dovuta, come detto, alla cattiva illuminazione, alla
distanza, alla concitazione emotiva del momento; proprio per questo però le
loro parole acquistano valenza di minor fedeltà all’accaduto rispetto a chi ha
seguito gli avvenimenti con diverso stato d’animo e da pochissimi metri.
Così Fr__________
sostiene (doc. 6, pag. 2) che l’accusato abbia colpito suo figlio con “due
pugni sul collo e uno in pancia”, mentre il figlio Y__________ accenna ad
un solo pugno “sul collo/fondo nuca-cervicale” del fratello (doc. 7,
pag. 2). Notisi poi che nessuno dei due ha visto “partire” pugni dati a CIVI 1
a terra; proprio quest’ultimo, nel proprio verbale d’interrogatorio (doc. 5)
riferisce di aver ricevuto dapprima “tre pugni (...) all’altezza del
viso” e, ancora, altri tre (“sul collo”) quando il poliziotto l’ha “preso
per i vestiti all’altezza delle spalle cercando di alzarmi”; scena, questa,
che non trova ratifica da parte degli altri interrogati.
Di più. Y__________
si è sporto dal balcone (la madre riferisce che solo così si può vedere cosa
accade di sotto, cfr. doc. 6, pag. 1) solo dopo aver “sentito un diverbio
verbale tra due voci anche se non avevo subito riconosciuto quella di mio
fratello” (doc. 7, pag. 1) e riferendo che “per quello che io ho visto
mio fratello non ha avuto alcun comportamento violento o minaccioso nei
confronti dell’agente”, non potendo quindi pronunciarsi su quanto avvenuto
negli attimi precedenti, in particolare per determinare se l’accusato abbia
(re)agito a fronte di un’aggressione di CIVI 1.
Sia pur
detto, in conclusione, come la denuncia (doc. 1, pto 1 e 2) non abbia trovato
riscontro (laddove non sia stata addirittura smentita) in più suoi passaggi: i
colpi ricevuti in numero di sei (“contro”, per restare alle versioni a lui
“favorevoli”, i tre visti dalla madre e uno solo dal fratello) oppure i “lampeggianti
accesi” sull’autovettura della polizia, circostanza negata dagli agenti, ma
anche da Fr__________.
Invano si
cercherebbe traccia nell’incarto del fatto che l’agt ACCU 1 “tentò pure di
strangolare” il denunciante (doc. 1, pto. 3).
Infine
sono rimaste affermazioni di parte (civile) quelle che dipingono l’accusato
nutrire verso CIVI 1 una particolare antipatia, permeata di una sorta di
razzismo per le di lui origini, a volte sfociante in vere e proprie vessazioni
verbali: l’unica persona indicata in un primo tempo come testimone per aver
assistito ad uno di questi episodi, tale G__________, è poi stata depennata
dalla lista degli interrogabili dalla stessa parte civile, la quale ha indicato
di non ricordare più chi l’avrebbe accompagnato in quell’occasione.
L’ex
collega B__________, che ha diviso per alcuni anni la quotidianità del servizio
con il cpl ACCU 1, ha negato che questi si sia mai pronunciato con pregiudizi o
antipatie nei confronti di chicchessia, tantomeno di CIVI 1, lodandone, anzi,
in più occasioni, il sangue freddo e la capacità di contatto con l’utenza, in
specie con i giovani, da cui la sua funzione di agente di quartiere. D’aiuto a corrobare
tale quadro quanto scritto da R__________, suo comandante (cfr. cons. 1).
6.
Sugli
antefatti all’arrivo sotto il palazzo di via __________, mancando altre
indicazioni, non si può che riportare quanto detto dall’accusato e dall’agt B__________
nel loro “rapporto informativo” di polizia (cfr. annesso al doc. 15) e durante
i loro interrogatori.
In buona
sostanza i due agenti in pattuglia hanno scorto alle ore 01.10 del 26 agosto
2005, su via M__________, un uomo, incappucciato, in bicicletta, che sembrava
aver rallentato l’andatura, o addirittura essersi fermato, alla vista dell’autovettura
della Polizia. Insospettiti, l’accusato e l’agt B__________, congiuntamente,
hanno deciso di affiancare la loro vettura al ciclista, riconoscendolo, in quell’istante,
in CIVI 1 e intimandogli di fermarsi, anche perché avevano notato che la bicicletta
era diversa da quella da lui abitualmente usata (una BMX nera). Senonché,
usciti i due agenti dalla vettura, CIVI 1 ripartiva con la bicicletta e veniva
raggiunto alcune decine di metri più avanti, proprio davanti al suo domicilio.
A questo
punto si inseriscono i racconti di tutti i verbalizzati.
Per quanto
esposto in precedenza si richiama l’esposizione dei fatti per voce dell’agt B__________,
la quale, dalla sua posizione “privilegiata”, ha visto che all’atto del collega
di bloccare la bicicletta per il manubrio (cercando di trattenerla per
effettuare il controllo), CIVI 1 “faceva partire un braccio in direzione del
cpl ACCU 1”, il quale lo schivava e immediatamente reagiva con un paio di
sberle al viso a guisa di “colpo di disturbo” per poi immobilizzare, o meglio -
come si evince dal rapporto - “neutralizzare”, la parte civile “con
una presa al collo contro un container”. CIVI 1 è stato rilasciato non
appena calmatosi.
L’accusato
ha sostenuto che l’azione è durata al massimo una quindicina di secondi e di
non aver avuto l’impressione che il giovane avesse avuto male a seguito del suo
intervento. Nello stesso senso la teste B__________, la quale ha riferito al
dibattimento di non aver sentito CIVI 1 lamentarsi.
7.
Adempie il
reato di lesioni semplici chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro
modo (rispetto alle lesioni gravi) al corpo od alla salute di una persona (art.
123.
cifra 1 CP).
Le lesioni
semplici intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessaria una lesione
all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però
sino al punto di porre la vittima in pericolo di morte o da cagionarle
un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di
lesioni gravi, come previste dall’art. 122 CP. Sussistono lesioni semplici
quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che interne, quali ad
esempio fratture senza complicazioni che guariscono completamente, commozioni
cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da colpi, urti o altre cause
analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come conseguenza soltanto un
disturbo passeggero e senza importanza del sentimento di benessere
(DTF 119 IV 25 consid. 2). In generale si riconoscono come lesioni
semplici i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.).
Dal
profilo soggettivo il reato deve essere commesso intenzionalmente, laddove
l’intenzione deve concernere tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 17 ad art. 123,
pag. 138). V’è dolo eventuale laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o
il reato si produca e, ciò nondimeno, agisce: in questo caso, egli prende in
considerazione l’evento nel caso che si realizzi e, pur non desiderandolo, lo
accetta. Non è, infatti, necessario che l’agente desideri il realizzarsi
dell’evento né che egli sia soddisfatto di tale realizzazione (DTF 125 IV 251;
123.
IV 156; 199, 210; 121 IV 253; 119 IV 3; 103 IV 67).
7.1
Nella
fattispecie le lesioni fisiche cagionate alla parte civile (certificate con
referto medico 25.8.2005 del dr. med. D. della Clinica C__________ di L__________)
adempiono senza ombra di dubbio i requisiti necessari affinché si possa parlare
di lesioni semplici, trattandosi di:
- abrasione
di circa 4-5 cm di lunghezza alla parte destra della base del collo, dolente
alla palpitazione,
- ematoma
di circa 2 cm di diametro in zona occipitale teca cronica,
- ematoma
di circa 2 cm di diametro in zona parieto-temporale sinistra della teca
cranica,
- ematoma
di circa 3 cm di lunghezza nella mano sinistra.
Il medesimo medico ha prescritto un collare semirigido per 10 giorni,
attestando sino al 31.8.2005 l’inidoneità lavorativa a causa dell’infortunio.
L’8 settembre 2005 il dr. med. P__________ ha constatato, tra l’altro,
come l’abrasione e l’ematoma in zona occipitale non fossero più presenti,
prolungando la sua inabilità lavorativa al 17 settembre 2005.
Il dr. med. F__________ da parte sua ha attestato l’esistenza di
conseguenze psichiche, le quali stanno alla base della seguente, lunga
inabilità al lavoro della parte civile. Su quest’ultimo aspetto si veda sub
cons. 11.
7.2
La perizia
resa dal prof. dott. T, ordinario di Medicina legale all’Università, risponde
alla questione se le lesioni riscontrate siano da ricondurre a “due sberle a
mano aperta sul viso” oppure a vari “pugni sul collo” (doc. 18). La
domanda, per come posta dall’autorità inquirente, non considera la possibilità
che le lesioni siano state provocate dall’atto di immobilizzazione, e meglio
dalla (stretta) presa al bavero e dall’immediatamente seguente spinta contro il
cassonetto dell’immondizia.
Nondimeno
il perito indica la causa dell’abrasione al collo nella presa per il bavero
rispettivamente che gli ematomi alla testa possono trovare giustificazione in
colpi (“pugni”) ricevuti, precisando tuttavia che tale “lesività non è
incompatibile con la dinamica dei fatti indicata dal cpl ACCU 1”,
trovandone la causa nell’urto del capo contro il cassonetto (doc. 18, pag. 2 in
fine e pag. 3).
Quest’ultima
“lettura” appare compatibile con gli accadimenti per come descritti dall’agt B__________.
Se si esclude che le lesioni fisiche riportate da CIVI 1 possano essere state
provocate da due sberle, l’abrasione al collo risulta provocata dal vigore
della presa per il bavero (“l’ho stretto attorno al collo”, ha detto
l’accusato in aula), mentre la seguente “spinta” dell’esile ventinovenne
contro il cassonetto, contro il quale egli ha assai presumibilmente sbattuto la
nuca, può dare un’origine alle lesioni ivi riscontrate.
Il nesso
di causalità richiesto tra l’azione e le lesioni fisiche sopradescritte è dato,
ad esclusione dell’ematoma alla mano, la cui origine non ha potuto essere
appurata.
Rimane
per contro tutto da esaminare quanto afferente i problemi psichici per come
attestati dal dott. med. F__________, sulla cui liquidità e sulla sussistenza
del nesso causale dovrà, se del caso, giocoforza chinarsi il giudice civile (cfr.
cons. 11). In effetti gli atti ed il dibattimento non consentono di stabilire,
quo alle lesioni psichiche allegate, un nesso di causalità.
Una
persona esperta e debitamente formata nelle tecniche di difesa come l’accusato,
pur in quei pochi secondi di concitazione, non poteva non considerare che gli
atti da lui compiuti per immobilizzare la parte civile, vista anche la sua
esile costituzione, potessero causare le lesioni (fisiche) da lui riportate. Si
deve pertanto ammettere che, dal punto di vista soggettivo, il prevenuto ha
agito quantomeno con dolo eventuale.
7.4
Rimane da
esaminare se, come sollevato dalla difesa, può a giusta ragione l’accusato,
avendo agito per “parare” l’aggressione della parte civile, richiamarsi alla
legittima difesa.
Giusta
l’art. 15 CP (legittima difesa esimente) ognuno ha il diritto di respingere in
modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia di
un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
L’esercizio
della legittima difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti
personali, quali ad esempio l’integrità fisica e la vita oppure la proprietà. Affinché
possa essere riconosciuta la legittima difesa esimente occorre che l’autore
dell’atto che ha condotto ad un risultato illecito l’abbia commesso con
coscienza e volontà allo scopo di difendersi da un attacco imminente o in
corso. L’art. 15 CP non presuppone però che colui che si difende abbia avuto
l’intenzione di pervenire con il suo atto al risultato che si è prodotto. La
legittima difesa implica necessariamente l’esistenza di un precedente attacco,
al quale si è supposti rispondere. L’aggressione o la minaccia deve essere
illecita (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 vCP, pag. 101 segg.).
La vittima
ha il diritto di difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega sono
proporzionati alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice
un ampio potere di apprezzamento nel valutare la proporzionalità. A tale fine
entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure
la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con
la reazione difensiva. L’adeguatezza della difesa deve essere valutata in base
alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente
attaccato nel momento della sua azione (DTF 107 IV 12 consid. 3;
Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 vCP, pag. 140 seg.).
Nella
Legge sulla polizia, al suo art. 3, è inserita una disposizione che sancisce la
coercizione fisica è autorizzata per adempiere i compiti di polizia solo quando
è proporzionata allo scopo e alle circostanze; essa deve cessare immediatamente
quando la resistenza è piegata.
Senza
necessità di riprendere oltre il racconto dell’agt B__________ si ricordino le
sue parole in aula, più volte ribadite, allorquando ha confermato che
l’accusato ha dovuto difendersi da un improvviso attacco di CIVI 1, che ha
fatto “partire un braccio” in direzione del più anziano collega e che
questi ha reagito con le tecniche note alla polizia, rilasciando il “fermato”
non appena divenuto innocuo.
7.5
Ci si deve
a questo punto chiedere se il poliziotto abbia agito nel rispetto del principio
della proporzionalità all’aggressione imminente e illecita.
L’art. 16
cpv. 1 CP, che concerne il comportamento di una persona che si difende da
un’aggressione illecita con un’energia o mezzi sproporzionati rispetto all’aggressione,
riprende le disposizioni dell’art. 33 cpv. 2 vCP adeguando le conseguenze
dell’eccesso della legittima difesa al nuovo sistema di sanzioni (Messaggio, n. 212.45, pag. 28; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht
I, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 segg., pagg. 341 segg.). L’eccesso di legittima
difesa è una reazione non proporzionata alle circostanze. In tale evenienza,
come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo libero
apprezzamento. Seppure il caso non riguardi la fattispecie, è bene ricordare
che l’imputato va esente da pena se l’attacco ingiusto ha provocato uno stato
di eccitazione e di sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso
fanno apparire scusabile.
Ebbene, la
reazione dell’accusato all’aggressione è apparsa rispettosa del principio della
proporzionalità nella prima fase (“colpo di disturbo”), che peraltro non ha
comportato lesioni fisiche dirette, mentre è apparsa eccedere lo stesso
principio nella fase di immobilizzazione.
La difesa
ha presentato una presa di posizione scritta (“rapporto peritale” 14 gennaio
2008) redatta dal sgt M__________ C__________, istruttore di difesa personale
per il corpo di polizia e judoka premiato da numerosi allori. Lo stesso si
sofferma a lungo sul “colpo di disturbo”, che ha il fine “di destabilizzare
momentaneamente una persona che oppone resistenza” ed è, necessario in
quanto permette “in seguito di applicare correttamente le tecniche di
controllo e di immobilizzare individui non collaboranti”. Fra gli esempi di
“colpi di disturbo” egli indica “un rovescio di mano al viso”.
L’agt B__________
ha riferito che durante la scuola di polizia l’agente viene reso edotto
dell’importanza e della necessità del ”colpo di disturbo”, allorquando
attaccato.
Ciò basta
per dedurne che il “colpo di disturbo” costituisse, nel contesto, atto consono,
se non addirittura necessario.
Tuttavia,
nella fase seguente, per immobilizzare e neutralizzare CIVI 1, l’accusato, per
la sua formazione e esperienza, aveva a disposizione mezzi più consoni ed
idonei, in considerazione anche del fatto che fra i due protagonisti, per sua
stessa ammissione, vi è una notevole differenza di stazza: 176 cm d’altezza x
100.
kg di peso l’accusato, contro i 170-172 x 60 kg (“ora è molto più magro”)
del ciclista.
In tal
senso chiosa, a dire il vero un poco in sordina, anche il referto C__________,
dopo essersi diffusamente soffermato sul “colpo di disturbo”: “A onor del
vero, le modalità con cui ACCU 1 ha immobilizzato CIVI 1 sono un po’ “alla
buona” nell’ottica delle tecniche di difesa personale e di controllo
attualmente in vigore nelle forze di Polizia (ACCU 1 avrebbe potuto
immobilizzare CIVI 1 con delle tecniche di controllo più idonee, come una presa
di controllo al collo o alla spalla, oppure, ancora, una leva al polso o al
gomito)”.
La collega
B__________ ha affermato che lei, anche per la sua corporatura e forza, di
fronte alla reazione del fermato per sospetto reato, avrebbe fatto un’altra
mossa, cercando di atterrare CIVI1 con la tecnica di strangolamento.
Se ne
conclude che l’accusato poteva difendersi, agire nei propri compiti, in maniera
diversa, con (minor) danno alla parte civile.
7.6
In base
alle considerazioni che precedono, l’imputato deve essere condannato per
lesioni semplici, commesse per legittima difesa discolpante ex art. 123
cifra 1 CP in relazione con l’art. 16 cpv. 1 CP.
8.
Il Procuratore Pubblico ha ravvisato
nell’agire dell’accusato anche un abuso di autorità per avere questi, “nella
sua vste di agente della Polizia comunale di L__________, abusato della propria
carica allo scopo di recar danno, in particolare, nell’espletamento dei suoi
compiti di servizio, durante un normale controllo di polizia colpito CIVI 1 con
dei pugni sul collo ed in zona occipitale e parieto temporale della teca
cranica provocandogli le lesioni” fisiche e psichiche come ai certificati
medici agli atti.
Per l’art.
312.
CP i membri di un’autorità o i funzionari che abusano dei poteri della loro
carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar
danno ad altri sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una
pena pecuniaria.
Abusa
della propria autorità il funzionario o il membro delle autorità che,
nell’esercizio delle proprie funzioni, usa in modo illecito il potere o la
costrizione, conferitegli dalla sua carica, profittando della sua particolare
posizione di forza (cfr. DTF 127 IV 209 cons. 1.a.aa; Heimgartner, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 312, n. 7; Corboz, op. cit., pag. 588, n. 6). Secondo
la giurisprudenza del TF l’abuso di autorità sussiste anche quando un
funzionario, nel perseguire uno scopo legittimo, fa uso della forza in modo
sproporzionato (DTF 104 IV 22; Heimgartner,
op. cit., ad art. 312, n. 11; Corboz,
op. cit., pag. 588, n. 8). Parimenti il TF riconosce che l’abuso d’autorità non
è limitato alle fattispecie in cui l’agente abusa della propria autorità per
perseguire fini inerenti la propria funzione, bensì si estende a tutte le
situazioni in cui il funzionario sfrutta i poteri conferitigli dalla sua
funzione (DTF 127 IV 209 cons. 1.b; Heimgartner,
op. cit., ad art. 312, n. 14).
Dal
profilo soggettivo l’art. 312 CP presuppone che vi sia dolo (anche solo eventuale)
nonché lo speciale disegno “di procurare a sé o ad altri un indebito
profitto o di recar danno ad altri”. Non è necessario che il profitto o il
danno provocato ad altri siano di natura patrimoniale (cfr. Corboz, op. cit., pag. 589, n. 10; Heimgartner, op. cit., ad art. 312, n.
22).
Ora,
diversamente da quanto ritenuto dall’accusa al momento di stilare il proprio
decreto, la versione cui viene fatta fede è quella che vede l’accusato nella
necessità di difendersi dall’agire improvviso e illecito della parte civile.
Così egli facendo, a prescindere dalla proporzionalità del proprio intervento,
non si può ritenere seriamente che egli abbia abusato della propria autorità.
In nessun modo l’accusato si è “fatto forza” della propria funzione e dei
poteri da questi conferitigli. Nemmeno sussiste un caso paragonabile a quello
citato in DTF 104 IV 22, ove un funzionario aveva fatto uso sproporzionato
della forza per perseguire uno scopo legittimo, per raggiungere un fine che
rientrava nei suoi compiti, perché, a differenza di quel caso, qui il
poliziotto ha ecceduto nella proporzionalità nell’atto di difesa di
un’aggressione.
Men che
meno, poi, risulta adempiuto il presupposto soggettivo del dolo e
dell’intenzione di nuocere, atteso che l’accusato ha cercato (solamente) di
difendere la propria integrità fisica.
Alla base
dell’agire di ACCU 1 nei confronti di CIVI 1 vi sarebbe, a dire di quest’ultimo
e dall’accusa, una sorta di accanimento premeditato. Come già evidenziato (cfr.
cons. 5.2), tuttavia, tale visione rimane affermazione priva di ogni riscontro
probatorio. Anzi, i fatti, per come accertati, la sfatano: l’idea di seguire il
sospetto è stata congiunta dei due agenti e non deriva dalla sua
identificazione con CIVI 1 (giunta in un secondo tempo), ma dal comportamento
del ciclista irriconoscibile, poiché, di notte, incappucciato. I due
poliziotti, insomma, hanno agito sulla base di valutazioni non legate alla
persona di CIVI 1, bensì nell’ambito di un controllo di funzione che dovevano
svolgere; vi era in altre parole una necessità di servizio di procedere alla
verifica della bici e del suo conducente.
In
conclusione non si ravvisa il reato di abuso di autorità e pertanto ACCU 1 va
prosciolto da tale accusa.
9.
L’art. 123
cifra 1 CP (lesioni semplici) sanziona la commissione del reato con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La precedente formulazione
dell’art. 123 cpv. 1 vCP, in vigore sino al 31 dicembre 2006, prevedeva per
contro la possibilità di infliggere una pena detentiva.
Il 1. gennaio
2007.
è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la
revisione della parte generale del CPS, che ha rivoluzionato il sistema delle
sanzioni. Il giudice chiamato a pronunciarsi, come in concreto, su un reato
commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad
applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex
mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).
Il nuovo
diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive
inferiori a sei mesi (art. 40 CP).
Le pene
detentive inferiori a sei mesi sono state di principio sostituite dalla pena
pecuniaria che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3’000.--
per aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale
ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo
tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale
(art. 34 cpv. 2 CP).
Nel caso
di specie, a mente di questo giudice e anche dell’accusa, il diritto attuale
appare maggiormente favorevole all’accusato rispetto alla normativa precedente.
10.
Giusta
l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali,
nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.
A
carico del prevenuto grava qui soprattutto il fatto che nonostante la propria
formazione ed esperienza egli non abbia saputo gestire la situazione nella
maniera più adeguata.
A
suo favore ricorre il lungo stato di servizio impeccabile e la buona
considerazione da parte del suo superiore, corroborata dalle parole della sua
collega B__________ sentite in aula. Egli risulta inoltre incensurato.
Tenendo
in debita considerazione il contenuto dell’art. 16 cpv. 1 CP che permette al
giudice di attenuare la pena nonché il proscioglimento dal reato di abuso di
autorità, si giustifica comminare in casu una pena di due aliquote
giornaliere, la quale rispetta la già proporzionata (e in linea con la prassi
in casi simili) proposta di pena del Procuratore Pubblico.
L’esame
della situazione finanziaria del condannato, il quale ha confermato al
dibattimento le cifre già risultanti dall’incarto, conduce a fissare l’entità
dell’aliquota giornaliera in fr. 140.--.
In
ossequio ai dettami dell’art. 42 cpv. 1 CP e non ricorrendo i presupposti per
eccepire alla regola, la pena va sospesa condizionalmente per il periodo minimo
di due anni.
L’art.
42.
cpv. 4 CP permette infine al giudice di infliggere, oltre alla pena condizionalmente
sospesa, una multa, nel caso quantificata in fr. 300.--.
11.
Le pretese
vantate dalla parte civile nella misura di totali fr. 45'243.20 oltre accessori
sono in netta maggior parte vantate, per fr. 39'998.40 a titolo di perdita di
guadagno causa inabilità al lavoro al 100 % dal 25 agosto 2005 al 24 aprile
2006.
L’esame di tale fattispecie abbisogna in tutta evidenza di un’istruttoria
che solo il giudice civile può compiere, atteso che occorre valutare il nesso
di causalità fra le lesioni e l’inabilità lavorativa (per quanto agli atti dal
18.
settembre 2005 al 24 aprile 2006 per motivi legati a trauma psichico) oltre
che approfondire alcuni aspetti quale la proporzione fra l’indennizzo ricevute
dall’assicurazione infortuni non professionali (di fr. 2'496.10) rispetto alla
pretesa nonché la situazione professionale di CIVI 1,
Si
giustifica pertanto rinviare la parte civile al competente foro per l’esame
delle proprie pretese.
12.
La
tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1
CPP).
P.q.m.,
visti gli art.
16.
cpv. 1, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai
quesiti posti,
dichiara ACCU
1,
autore colpevole di
lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) al collo ed in zona occipitale e parieto
temporale della teca cranica così come accertate nei certificati medici del
25.8.2005
della Clinica C__________, L__________ e del 8.9.2005 del dr. med. A__________,
commesse in stato di legittima difesa discolpante (art. 16 cpv. 1 CP) ai danni
di CIVI 1 il 25.08.2005 a L__________;
condanna ACCU 1,
1.
alla
pena pecuniaria di 2 (due) aliquote giornaliere di fr. 140.-- (centoquaranta),
per un totale di fr. 280.-- (duecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla
multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 600.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 650.--, per complessivi fr. 1’250.-- (milleduecentocinquanta);
rinvia la
parte civile al competente foro per le proprie pretese;
comunica che la
condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di abuso di autorità;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
avverte che la
motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,
in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,
con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono
lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
AINQ 1,
ACCU 1,
DI 1,
CIVI 1,
PR 1,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Municipio
del Comune di L__________, L__________,
Comando
della Polizia comunale, L__________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU1,
fr. 300.-- multa
fr. 600.-- tassa di giustizia
fr. 620.-- spese giudiziarie
fr. 30.-- testi
fr. 1'550.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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