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Decisione

10.2006.316

impiegare un fusibile da 50 Ampère invece di uno da 30 Ampère come prescritto dal fabbricante del veicolo

21 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di

fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

Riservate

le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione

delle lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

2.

ACCU 2

incendio colposo,

per avere, a __________,

cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in

particolare per avere, nella sua veste di meccanico diagnostico impiegato

presso il garage __________, dopo aver discusso e preso collegialmente la

decisione con il capo officina ACCU 1, proceduto a sostituire in data 30

dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nell’apposita scatola del veicolo Opel

Omega targata __________ di proprietà di LESA 1, inserendone uno maggiorato da

50.

Ampère, contravvenendo così alle prescrizioni contenute alle pagine 112 e

113.

del manuale “Uso Manutenzione, Sicurezza” della vettura, secondo cui

occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati all’amperaggio prescritto

(concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l’11 gennaio 2006, dopo che

il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________, si

sprigionò un incendio all’interno del cofano dell’automobile che subì un danno

non quantificato dalla parte lesa;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 222

cpv. 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa

del 3 luglio 2006 n. 2315/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 300.--

(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Riservate le disposizioni

di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione delle lotta contro

gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3

CPS);

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 11 luglio 2006 dagli accusati;

indetto il dibattimento 21 marzo 2007, al

quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il

Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la

conferma dei decreti d’accusa;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento per i suoi assistiti e protesta tasse, spese e ripetibili. Egli

rileva come non sia stato dimostrato con sufficiente chiarezza quale sia stata

la causa dell’incendio e come non sia nemmeno stato provato il nesso di

causalità tra il comportamento dei prevenuti e l’incendio stesso. Come si

evince dall’incarto richiamato dall’assicurazione __________, le cause del

sinistro possono essere altre; in modo particolare è stato ipotizzato che le

fiamme si siano sprigionate dall’iniettore. Va poi rilevato come la ventola del

riscaldamento sia rimasta intatta e come essa si trovasse all’interno del

veicolo e non nel vano motore, come sostenuto dall’accusa;

sentito l’accusato ACCU 1;

sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È il signor

ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto

d'accusa in oggetto?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.5

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente

riconosciute ripetibili?

2.1

È il signor

ACCU 2 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto

d’accusa in oggetto?

2.2

In caso di risposta affermativa, quale deve

essere la pena?

2.3

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.5

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie 1. ACCU 1

dall’accusa di incendio

colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2316/2006 del 3 luglio 2006;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di incendio

colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2315/2006 del 3 luglio 2006;

riconosce a ciascuno degli imputati l’importo

di fr. 300.- a titolo di ripetibili;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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