10.2006.316
impiegare un fusibile da 50 Ampère invece di uno da 30 Ampère come prescritto dal fabbricante del veicolo
21 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.316
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, PRPEN
Titolo:
impiegare un fusibile da 50 Ampère invece di uno da 30 Ampère come prescritto dal fabbricante del veicolo
INCENDIO COLPOSO
art. 222 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.316, 10.2006.317
DA
2315/2006
DA
2316/2006
Bellinzona
21
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
,
e
ACCU 2 ,
entrambi difesi
da: DI 1
prevenuti colpevoli di 1.
incendio colposo,
per avere, a __________,
cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in
particolare per avere, nella sua veste di capo officina impiegato presso il
garage __________, discutendo e prendendo collegialmente la decisione con il
meccanico diagnostico ACCU 2, che procedette personalmente a sostituire in data
30 dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nell’apposita scatola del veicolo
Opel Omega targata __________ di proprietà di __________, inserendone uno
maggiorato da 50 Ampère, contravvenuto alle prescrizioni contenute alle pagine
112 e 113 del manuale “Uso, Manutenzione, Sicurezza” della vettura,
secondo cui occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati all’amperaggio
prescritto (concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l’11 gennaio 2006,
dopo che il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________,
si sprigionò un incendio all’interno del cofano dell’automobile che subì un
danno non quantificato dalla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 3 luglio 2006 n. 2316/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di
fr. 300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
Riservate
le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione
delle lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
2.
ACCU 2
incendio colposo,
per avere, a __________,
cagionato per negligenza un incendio con conseguente danno alla cosa altrui, in
particolare per avere, nella sua veste di meccanico diagnostico impiegato
presso il garage __________, dopo aver discusso e preso collegialmente la
decisione con il capo officina ACCU 1, proceduto a sostituire in data 30
dicembre 2005 un fusibile da 30 Ampère nell’apposita scatola del veicolo Opel
Omega targata __________ di proprietà di LESA 1, inserendone uno maggiorato da
50.
Ampère, contravvenendo così alle prescrizioni contenute alle pagine 112 e
113.
del manuale “Uso Manutenzione, Sicurezza” della vettura, secondo cui
occorre impiegare esclusivamente fusibili adeguati all’amperaggio prescritto
(concretamente 30 Ampère), con la conseguenza che l’11 gennaio 2006, dopo che
il detentore aveva percorso qualche chilometro in territorio di __________, si
sprigionò un incendio all’interno del cofano dell’automobile che subì un danno
non quantificato dalla parte lesa;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 222
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 3 luglio 2006 n. 2315/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Riservate le disposizioni
di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione delle lotta contro
gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 11 luglio 2006 dagli accusati;
indetto il dibattimento 21 marzo 2007, al
quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, mentre il
Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma dei decreti d’accusa;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento per i suoi assistiti e protesta tasse, spese e ripetibili. Egli
rileva come non sia stato dimostrato con sufficiente chiarezza quale sia stata
la causa dell’incendio e come non sia nemmeno stato provato il nesso di
causalità tra il comportamento dei prevenuti e l’incendio stesso. Come si
evince dall’incarto richiamato dall’assicurazione __________, le cause del
sinistro possono essere altre; in modo particolare è stato ipotizzato che le
fiamme si siano sprigionate dall’iniettore. Va poi rilevato come la ventola del
riscaldamento sia rimasta intatta e come essa si trovasse all’interno del
veicolo e non nel vano motore, come sostenuto dall’accusa;
sentito l’accusato ACCU 1;
sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
È il signor
ACCU 1 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto
d'accusa in oggetto?
1.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.5
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio, rispettivamente
riconosciute ripetibili?
2.1
È il signor
ACCU 2 autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto
d’accusa in oggetto?
2.2
In caso di risposta affermativa, quale deve
essere la pena?
2.3
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
2.5
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio, rispettivamente riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie 1. ACCU 1
dall’accusa di incendio
colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2316/2006 del 3 luglio 2006;
proscioglie 2. ACCU 2
dall’accusa di incendio
colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2315/2006 del 3 luglio 2006;
riconosce a ciascuno degli imputati l’importo
di fr. 300.- a titolo di ripetibili;
carica le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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