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Decisione

10.2006.319

tentata circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.45 - max 2.88 gr/mille)

7 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

4 gennaio 2006;

reato previsto dall’art. 91

cpv. 1 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 12 giugno

2006 n. 2064/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'800.--

(milleottocento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 luglio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 7 marzo 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procratore

pubblico ha rinunciato a presenziare al dibattimento, postulando la conferma

del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei

testi;

sentito il difensore, il quale contesta

che il suo assistito abbia circolato in stato di ebrietà. Al massimo si è

trattato di tentata guida in stato di inattitudine, in quanto l’accusato non ha

nemmeno infilato le chiavi nell’avviamento, essendo stato interpellato dalla

polizia. In considerazione delle particolarità del caso specifico, postula

l’applicazione degli art. 52 e 54 CPS. In conclusione, chiede, in via

principale, che il suo assistito venga prosciolto dal capo di imputazione e, in

via subordinata, che venga mandato esente da pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle

circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di reato

tentato?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

Possono essere applicati

gli art. 52 e 54 CPS?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 22 cpv. 1, 52, 54 CPS;

91.

cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

tentata guida in stato di

inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr e 22 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________ il 4

gennaio 2006, tentato di mettersi alla guida dell'autovettura Fiat targata __________, malgrado lo stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.45 - max. 2.88 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--

(seicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 740.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 90.00 testi

fr. 1040.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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