10.2006.319
tentata circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.45 - max 2.88 gr/mille)
7 marzo 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.319
Data decisione, Autorità:
07.03.2007, PRPEN
Titolo:
tentata circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.45 - max 2.88 gr/mille)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
REATO TENTATO
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.319
DA
2064/2006
Bellinzona
7
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Fiat targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.45 - max. 2.88 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
4 gennaio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 12 giugno
2006 n. 2064/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'800.--
(milleottocento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 7 marzo 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procratore
pubblico ha rinunciato a presenziare al dibattimento, postulando la conferma
del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei
testi;
sentito il difensore, il quale contesta
che il suo assistito abbia circolato in stato di ebrietà. Al massimo si è
trattato di tentata guida in stato di inattitudine, in quanto l’accusato non ha
nemmeno infilato le chiavi nell’avviamento, essendo stato interpellato dalla
polizia. In considerazione delle particolarità del caso specifico, postula
l’applicazione degli art. 52 e 54 CPS. In conclusione, chiede, in via
principale, che il suo assistito venga prosciolto dal capo di imputazione e, in
via subordinata, che venga mandato esente da pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione? Trattasi di reato
tentato?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
Possono essere applicati
gli art. 52 e 54 CPS?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 22 cpv. 1, 52, 54 CPS;
91.
cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
tentata guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr e 22 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________ il 4
gennaio 2006, tentato di mettersi alla guida dell'autovettura Fiat targata __________, malgrado lo stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.45 - max. 2.88 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 740.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 90.00 testi
fr. 1040.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster