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Decisione

10.2006.320

soggiornare e svolgere un'attività lucrativa illegalmente (senza annunciarla all'Autorità competenze)

16 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2296/2006 del AINQ 1, , che propone la condanna:

1. Alla pena di 30

(trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 5'000.--.

3.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

ACCU 2

prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la

dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, ad __________, da

circa tre anni a questa parte fino al __________, lasciando il nostro

territorio in due o tre occasioni e solo per poche settimane, soggiornato

illegalmente in Svizzera siccome non annunciato alla competente Autorità di

Polizia degli stranieri, svolgendo inoltre attività lucrativa non autorizzata,

alle dipendenze di ACCU 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS;

perseguito con decreto d’accusa del 26 giugno

2006.

n. DA 2295/2006 del AINQ 1, _____ , che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 11 luglio 2006;

indetto il dibattimento 15 novembre 2006,

al quale sono comparsi gli accusati personalmente, il difensore e l’interprete

mentre il AINQ 1 con lettere 7 novembre 2006 e 9 novembre 2006 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei

decreti d'accusa impugnati;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale chiede in

estrema sintesi il proscioglimento degli accusati; in subordine, se dovessero

venir condannati, chiede che a ACCU 1 venga ridotta la multa e che a ACCU 2 non

venga decretata, quale pena accessoria, l’espulsione dal territorio svizzero;

sentiti da ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ACCU 2 è autore colpevole di

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.

Sulla pena e sulle spese a

carico di ciascun accusato.

4.

Se deve essere pronunciata a

carico di ACCU 2 la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41, 55, 63 CP; 23 cpv.

1, 4 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per avere, ad __________,

da circa due anni a questa parte fino al __________, fornendogli alloggio e

facendogli svolgere attività lavorativa senza annunciarlo alla competente

Autorità di Polizia degli stranieri, aiutato ACCU 2 a soggiornare illegalmente

in Svizzera impiegandolo inoltre in attività lucrativa non autorizzata;

dichiara ACCU 2

autore colpevole di infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2295/2006 del 26

giugno 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

alla multa di fr. 2’000.-;

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

condanna ACCU 2

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

3.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna a ACCU 1 il termine di tre

mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento

entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 2'000.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 250.00 spese giudiziarie

fr. 2'400.00 totale

Distinta

spese a carico di ACCU 2

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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