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Decisione

10.2006.324

omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 64'547.50 per il periodo 1. dicembre 2002 - 31 marzo 2006

27 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2307/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 60 (sessanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte

civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dell'importo di fr.

64'547.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 luglio 2006 dal

difensore;

indetto il dibattimento 27 febbraio 2007,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 gennaio

2007.

al suo domicilio legale presso il suo difensore, in seguito mediante

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 13 febbraio 2007 ed infine a

mezzo raccomandata del 15 febbraio 2007 al proprio domicilio, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

rilevato che all’apertura del dibattimento

era presente il difensore, il quale, dopo essere stato informato dal giudice

che l’accusato gli aveva telefonicamente comunicato poco prima dell’inizio del

dibattimento di aver cambiato avvocato, ha abbandonato l’aula;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono essere riconosciute

e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

trascuranza degli obblighi di

mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel periodo 1 dicembre 2002-31 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 307/2006 del 23 giugno 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.

3'600.-- (tremilaseicento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al versamento alla parte

civile Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rappr. dall’Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 64’547.50,

a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);

4.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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