10.2006.324
omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 64'547.50 per il periodo 1. dicembre 2002 - 31 marzo 2006
27 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.324
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, PRPEN
Titolo:
omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 64'547.50 per il periodo 1. dicembre 2002 - 31 marzo 2006
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.324
DA
2307/2006
Bellinzona
27
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di
mantenimento,
per avere omesso di versare i
contributi alimentari dovuti a favore dei figli __________ (19 gennaio 1994) e __________
(13 settembre 1996), stabiliti in fr. 800.-- mensili indicizzati, così come
previsto dalla sentenza 11 luglio 2003 del Pretore della Giurisdizione di __________,
per un importo complessivo di Fr. 64’547.50 (per il periodo 1 dicembre 2002-31
marzo 2006); importo, questo, anticipato dall'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, Bellinzona.
fatti avvenuti a __________,
nel periodo 1 dicembre 2002-31 marzo 2006;
reato previsto dall’art. 217
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 giugno
Fatti
2006 n. 2307/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte
civile, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento dell'importo di fr.
64'547.50, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 luglio 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 27 febbraio 2007,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 gennaio
2007.
al suo domicilio legale presso il suo difensore, in seguito mediante
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale del 13 febbraio 2007 ed infine a
mezzo raccomandata del 15 febbraio 2007 al proprio domicilio, non è comparso,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto d'accusa;
rilevato che all’apertura del dibattimento
era presente il difensore, il quale, dopo essere stato informato dal giudice
che l’accusato gli aveva telefonicamente comunicato poco prima dell’inizio del
dibattimento di aver cambiato avvocato, ha abbandonato l’aula;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Possono essere riconosciute
e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
trascuranza degli obblighi di
mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel periodo 1 dicembre 2002-31 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 307/2006 del 23 giugno 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr.
3'600.-- (tremilaseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al versamento alla parte
civile Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rappr. dall’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona, dell'importo di fr. 64’547.50,
a titolo di risarcimento (art. 266 CPP);
4.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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