10.2006.325
velocità eccessiva fuori abitato (112 km/h invece di 80 km/h)
15 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.325
Data decisione, Autorità:
15.02.2007, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva fuori abitato (112 km/h invece di 80 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.325
DA
2462/2006
Bellinzona
15
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Suzuki targato __________ alla velocità di 112 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar (recte: Multagraph T21-158), malgrado
il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
28 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 90 cifra
2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, 4a cpv. 1
lett. b ONC, 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio
2006 n. 2462/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 20 luglio 2006 dal
difensore;
indetto il dibattimento 15 febbraio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale, dopo aver
sottolineato le modalità provocatorie e sproporzionate con cui la Polizia ha
rilevato l’infrazione, chiede, in via principale, il proscioglimento, in via
subordinata, una riduzione della sanzione di almeno la metà, in considerazione
delle attenuanti date dal comportamento tenuto dalla polizia e dall’accusato,
e, in ogni caso, in virtù del principio della lex mitior, l’applicazione del
vecchio diritto;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e
3, 90 cifra 2 vLCStr; 4a cpv. 1 lett. b ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, in applicazione del
principio della lex mitior;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 28 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2462/2006 del 17 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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