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Decisione

10.2006.33

entrare in un appartamento di terzi forzando una porta e danneggiandola

12 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. danneggiamento,

per avere, a __________ il 9

dicembre 2005, nelle circostanze di cui al punto 1, forzato la porta del locale

ufficio, cagionando il tal modo danni per un importo non meglio specificato;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguita con

decreto d’accusa n. 38/2006 di data 10 gennaio 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla multa di fr. 300.-- (trecento).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3.

Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 21 gennaio 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 12 aprile 2006, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e

la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 10 marzo 2006 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, sentito il teste;

sentita la parte civile, la quale chiede

in sostanza la conferma del decreto di accusa;

sentita da

ultimo l'accusata;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice

colpevole di:

1.1

violazione di

domicilio

1.2

danneggiamento

per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 144 cpv. 1, 186

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione

di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

38/2006 del 10 gennaio 2006.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

danneggiamento per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 38/2006 del 10 gennaio 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 320.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna alla condannata il termine di

due mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 220.00 testi

fr. 420.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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