10.2006.330
velocità eccessiva in autostrada (190 km/h invece di 120 km/h) - rilevata mediante veicolo di polizia; in dubio pro reo
13 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.330
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva in autostrada (190 km/h invece di 120 km/h) - rilevata mediante veicolo di polizia; in dubio pro reo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.330
DA
2688/2006
Bellinzona
13
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alle norme della
circolazione,
per aver
circolato con la vettura Peugeot targata __________ (recte: __________) alla
velocità di circa di 190 Km/h (e da lui ammessa in almeno 130 Km/h)
malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come accertata sulla base del
contachilometri (recte: tachimetro) della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti il 18 maggio
Fatti
2006 sul tratto dell'autostrada A2 fra __________ e __________;
reato previsto dall’art. 90 cifra
1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2
LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 24 luglio
2006 n. 2688/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 13 marzo 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, rilevando
la totale assenza di riscontri oggettivi circa l’infrazione in parola, chiede
il proscioglimento, con l’assegnazione di un importo di fr. 1'000.--a titolo di
ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
32.
cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti, rilevando l’assenza
di riscontri oggettivi in merito alla velocità, in virtù del principio in dubio
pro reo;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2688/2006 del 24 luglio 2006;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
assegna al signor ACCU 1 fr. 700.-- a
titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 spese
di inchiesta
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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