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Decisione

10.2006.330

velocità eccessiva in autostrada (190 km/h invece di 120 km/h) - rilevata mediante veicolo di polizia; in dubio pro reo

13 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 sul tratto dell'autostrada A2 fra __________ e __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra

1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2

LCStr, 4a cpv. 1 lett. d ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 24 luglio

2006 n. 2688/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 25 luglio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 13 marzo 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, rilevando

la totale assenza di riscontri oggettivi circa l’infrazione in parola, chiede

il proscioglimento, con l’assegnazione di un importo di fr. 1'000.--a titolo di

ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alle norme della circolazione per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

32.

cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. d ONC; 9 e segg., 273 e segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rilevando l’assenza

di riscontri oggettivi in merito alla velocità, in virtù del principio in dubio

pro reo;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2688/2006 del 24 luglio 2006;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

assegna al signor ACCU 1 fr. 700.-- a

titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 spese

di inchiesta

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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