10.2006.333
Urtare un pedone che procede sulla carreggiata nel medesimo senso di marcia; fuga dopo l'incidente; in dubio pro reo
6 febbraio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.333
Data decisione, Autorità:
06.02.2007, PRPEN
Titolo:
Urtare un pedone che procede sulla carreggiata nel medesimo senso di marcia; fuga dopo l'incidente; in dubio pro reo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 2 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.333
DA
2838/2006
Bellinzona
6
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando con la
vettura Peugeot targata __________, negligentemente perso la padronanza di
guida sbandando così sulla sua destra urtando conseguentemente il pedone LESA 1
che procedeva sulla carreggiata nella sua stessa direzione di marcia;
fatti avvenuti a __________ il
14 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34
cpv. 4 LCStr., 3 cpv. 1 ONC;
2. inosservanza dei doveri in
caso di infortunio,
per essersi data alla fuga dopo
aver investito e ferito il pedone LESA 1;
fatti avvenuti a __________ il
14 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 92
cpv. 1 e 2 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 14 agosto
2006 n. 2838/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 agosto 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 6 febbraio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, in virtù
del principio in dubio pro reo, postula l’assoluzione della sua assistita da
entrambi i capi di imputazione. Nella denegata ipotesi in cui fosse data una
colpevolezza della propria cliente, chiede una massiccia riduzione della pena;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Infrazione alle norme
della circolazione,
1.2 Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1, 2 e 3, 90 cifra 1, 92 cpv. 1 e 2 LCStr; 3 cpv.
1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle accuse di:
1. infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
Considerandi
2.
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2838/2006 del 14 agosto 2006;
carica la tassa di giudizio e le
spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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