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Decisione

10.2006.336

omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo di fr. 65'900.-- per il periodo 1. luglio 2004 - 31 luglio 2006

14 marzo 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ e a __________, nel periodo 1 luglio 2004 -

31 luglio 2006;

reato

previsto dall’art. 217 cpv. 1 CPS;

perseguito con

decreto d’accusa del 31 luglio 2006 n. 2732/2006 del Procuratore AINQ 1, ,

che propone la condanna:

1. Alla

pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione, da espiare.

Considerandi

2.

Al

versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona,

dell'importo di fr. 65'900.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.

b CPP).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--.

4.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 18

(diciotto) mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle

Assise Correzionali di Lugano il 19 agosto 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno

il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

5.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 16 agosto 2006 dal

difensore;

indetto il

dibattimento 14 marzo 2007, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito

dal suo difensore, ed i rappresentanti della parte civili, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando al conferma del

decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

rilevato che

l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro

di pubblica utilità;

sentita la

rappresentante della parte civile, la quale chiede la conferma del decreto

d’accusa, rimettendosi al giudizio del giudice per l’ammontare della pretesa di

risarcimento;

sentito il

difensore, il quale, rilevando come il suo assistito abbia messo in atto tutto

quanto era nelle sue possibilità, per fare fronte ai suoi impegni, postula il

proscioglimento. In via subordinata, chiede una massiccia riduzione della

sanzione proposta. Non si oppone infine alla pretesa di risarcimento, posto che

venga dedotta la somma di fr. 15'000.-- già versata;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato

è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2.

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

Possono

essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte

civile?

6.

Deve

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 18 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 19 agosto 2003 dalla

Corte delle assise correzionali di Lugano, e, se sì, a quali condizioni?

7.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli

atti;

considerato in

fatto ed in diritto:

1.

Con

decreto supercautelare, prolato senza contraddittorio il 9 giugno 2004, il

Pretore del Distretto di __________ ha condannato il signor ACCU 1 al

pagamento, di un contributo alimentare mensile di fr. 1'180.-- per ciascuno dei

due figli minorenni __________ e __________ a far tempo dalla sua uscita dall’abitazione

coniugale (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1).

Con

sentenza del 15 settembre 2005 il Pretore del Distretto di __________ ha condannato

l’accusato al pagamento, a far tempo dal mese di luglio 2004, di un contributo

alimentare mensile per la moglie __________ di fr. 677.--, oltre ad uno di fr.

1'100.-- per ciascuno dei due figli. Questi contributi avrebbero poi dovuto

essere aumentati a fr. 1'002.-- per la moglie ed a fr. 1'435.-- per ciascun

figlio a partire dal momento in cui la consorte ed i figli avrebbero lasciato

l’abitazione coniugale di __________, fatto avvenuto a decorrere

dall’1 aprile 2005 (cfr. AI nri. 6 e 8).

Quest’ultima

decisione è divenuta definitiva in quanto mai impugnata.

2.

Nonostante

le summenzionate sentenze pretorili, l’imputato non ha corrisposto alcunché

alla moglie ed ai figli.

La

signora __________ si è così vista costretta a rivolgersi all’Ufficio del

sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) per ottenere l’anticipo

della pensione alimentare per i figli.

Tale

autorità le ha riconosciuto, a decorrere dal mese di luglio 2004, il versamento

di un importo mensile complessivo di fr. 1'400.-- (fr. 700.-- per figlio),

precisando comunque che si sarebbe arrogata il diritto, concessole dalla legge,

di procedere nei confronti dell’obbligato per l’incasso dell’intero contributo

dovuto.

In

sintonia con questa decisione la signora __________ ha sottoscritto un atto di

procura a favore del Dipartimento della sanità e della socialità e per esso

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, nonché al Servizio

ricuperi e anticipo alimenti, affinché la rappresenti nell’incasso delle

prestazioni alimentari fissate con il decreto 9 giugno 2004 della Pretura del

Distretto di __________ (cfr. documenti allegati alla denuncia, AI n. 1, nonché

quelli prodotti dalla parte civile al dibattimento).

3.

Malgrado

gli sforzi intrapresi, l’USSI non è riuscito ad incassare dal prevenuto le

pensioni alimentari stabilite dalla sentenza pretorile. In data 26 giugno 2006,

il suddetto Ufficio ha pertanto denunciato il signor ACCU 1 per trascuranza

degli obblighi di mantenimento per il mancato versamento degli alimenti nel

periodo dall’1 luglio 2004 al 31 gennaio 2006 pari a fr. 44'840.--,

costituendosi nel contempo parte civile (cfr. AI n. 1).

Alla

luce di quanto emerso nel corso dell’inchiesta predibattimentale e tenuto,

conto dei mesi nel frattempo trascorsi senza che l’accusato abbia corrisposto qualche

cosa, la querela è stata estesa fino al 31 luglio 2006 per un importo scoperto

pari a fr. 65'900.-- (cfr. AI nri. 8, 9 e 12).

In

base alle risultanze istruttorie, il Procuratore pubblico ha emanato, in data

31.

luglio 2006, il decreto d’accusa in oggetto, reputando il signor ACCU 1

autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento.

Con

scritto di data 16 agosto 2006, il difensore dell’imputato ha interposto

opposizione al citato decreto d’accusa.

4.

Per

l’art. 217 cpv. 1 CPS, in vigore al momento dei fatti, chiunque non presta gli

alimenti che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa

avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

Nella

versione attuale, in vigore dall’1. gennaio 2007, il reato è punibile con una

pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La

fattispecie rappresenta un delitto di omissione in senso stretto, i cui

elementi oggettivi costitutivi sono l’esistenza di un obbligo di mantenimento,

la violazione dello stesso e la possibilità per la persona tenuta al versamento

di farvi fronte economicamente.

L’obbligo

di fornire un contributo alimentare deve scaturire dal diritto di famiglia, in

modo particolare dal rapporto di filiazione o dal matrimonio. Nel caso che ci

occupa, alla base del credito a favore della parte civile vi è il dovere di

sostegno reciproco e della famiglia gravante i coniugi, sancito dall’art. 163

CCS, in virtù del quale il giudice civile, in caso di sospensione della vita

comune, è tenuto a fissare, tra le altre cose, i contributi pecuniari dell’uno

nei confronti dell’altro, così come quelli a favore dei figli minorenni,

art. 175 segg. CCS.

L’ammontare

degli importi dovuti deve essere appurato in base agli estremi specifici di

ogni singolo caso. Non è necessario che vi sia già stata una decisione del

giudice civile in merito. Qualora quest’ultimo abbia statuito sulla questione,

come avviene di regola, la corte penale è vincolata alla sua decisione. In

altre parole, il giudice penale non può mettere in discussione l’entità dei

contributi fissati in sede civile una sentenza esecutiva (Bernard Corboz, Les

infractions en droit suisse, tomo I, pag. 850; DTF 106 IV 36 ss.), nemmeno se

egli può presumere che, in base ai dati a sua disposizione, sarebbe giunto a

conclusioni diverse.

Sono

rilevanti non solo le decisioni finali, di merito, ma pure quelle emanate

nell’ambito dell’adozione di misure provvisionali, cautelari, fintanto che

esecutive.

Nella

fattispecie in esame, la base delle rivendicazioni dell’USSI è rappresentata

dal decreto supercautelare del 9 giugno 2004 della Pretura del Distretto di __________,

rimasto in vigore fino alla crescita in giudicato della sentenza del 15

settembre 2005 della medesima Pretura che ha stabilito in maniera definitiva i

contributi alimentari a carico del signor ACCU 1.

In

virtù di quest’ultima decisione, l’imputato era quindi tenuto a corrispondere

mensilmente, nelle mani della consorte, un contributo alimentare per i figli di

complessivi fr. 2'220.-- a far tempo dal mese di luglio 2004 e fino al momento

in cui la moglie ed i figli avrebbero lasciato l’abitazione coniugale di __________.

In seguito, egli avrebbe dovuto versare un contributo totale di

fr. 2'870.-- (cfr. AI n. 6).

Nel

presente caso è pacifico che il prevenuto non ha versato nulla durante il

periodo luglio 2004 - luglio 2006, contravvenendo così ai suoi obblighi

familiari sanciti da un decisione giudiziaria regolarmente cresciuta in

giudicato (cfr. verbale d’interrogatorio 24 maggio 2006, AI 8, pag. 2

segg.).

A

questo proposito, per la valutazione della colpevolezza non ha alcuna influenza

il fatto che il padre dell’accusato abbia provveduto a pagare l’affitto

dapprima della dimora coniugale di __________, quando la nuora ed i nipotini

vivevano ancora lì, ed in seguito quello dell’appartamento occupato da

quest’ultimi. Si tratta infatti di versamenti volontari da parte del suocero,

rispettivamente nonno, che non possono essere utilizzati a compensazione di quanto

avrebbe dovuto versare l’obbligato.

Analogo

discorso vale per i due versamenti di complessivi fr. 15'000.-- effettuati dai

genitori dell’accusato il 31 agosto 2006 ed il 27 ottobre 2006, a beneficio

dell’USSI. In effetti, questi pagamenti, comunque susseguenti al periodo nel

quale viene rimproverata all’accusato la commissione del reato di trascuranza

degli obblighi di mantenimento, possono avere un’influenza unicamente sulla

commisurazione della pena e, soprattutto, sull’entità del risarcimento dovuto

alla parte civile (cfr. documenti prodotti dalla difesa al dibattimento).

5.

Per

poter rimproverare al debitore alimentare d’aver violato i suoi doveri ai sensi

dell’art. 217 CPS, deve essere accertato che egli fosse effettivamente in grado

di farvi fronte economicamente. In effetti, se l’accusato non disponeva o non

poteva disporre dei mezzi necessari per fornire la prestazione viene meno uno

dei pilastri oggettivi che sostengono la fattispecie penale ed il castello

accusatorio crolla.

La

giurisprudenza e la dottrina sono unanimi nel riconoscere come non sia

indispensabile che la persona chiamata a corrispondere i contributi abbia

posseduto i mezzi per fornire in maniera completa la prestazione, ma sia

sufficiente che ella abbia potuto versare più di quanto effettivamente dato

(Bernard Corboz, op. cit., pag. 852; DTF 114 IV 124 consid. 3b).

L’accertamento

di questo presupposto avviene sulla scorta dei principi derivanti dall’art. 93

LEF, laddove risulta essere di primaria importanza la definizione

dell’eccedenza rispetto al minimo vitale dell’accusato che, in linea di principio,

non deve essere intaccato (DTF 121 IV 277 consid. 3c-d). Oltre alle entrate

ed alle uscite, merita ovviamente considerazione anche l’entità della sostanza

del debitore alimentare.

Il

debitore non può scegliere di onorare altri debiti, oltre a quanto rientra nel

suo minimo vitale mensile. In effetti, i creditori di alimenti hanno la

precedenza rispetto agli altri creditori (Bernard Corboz, op. cit., pag. 852).

Nella

misura in cui si dovesse giungere alla conclusione che il debitore non aveva i

mezzi necessari per rispettare i suoi obblighi alimentari, si deve esaminare se

avrebbe potuto averli. In effetti, l’art. 217 CPS esige dal debitore che metta

in atto tutto quanto è ragionevolmente nelle sue possibilità per procurarsi i

mezzi sufficienti (DTF 126 IV 134 consid 3a/cc). Bisogna dunque accertare se il

debitore avrebbe potuto lavorare maggiormente o esercitare un’altra attività

più lucrativa, oppure se ha rinunciato a mezzi finanziari di cui avrebbe potuto

disporre (Bernard Corboz, op. cit., pag. 854).

6.

Nel

caso in esame, dall’istruttoria è emerso che l’accusato ha lavorato quale

consulente (gestore patrimoniale) dal maggio 1998 fino al febbraio 2000, quando

è stato arrestato a seguito di una denuncia penale per appropriazione indebita.

Il relativo procedimento è sfociato nella condanna emessa nei suoi confronti il

19.

agosto 2003 dalla Corte delle assise correzionali di __________ per

appropriazione indebita e falsità in documenti. Da allora non ha più esercitato

alcuna attività lavorativa. Al suo sostentamento e, fino alla separazione,

anche a quello dei figli e della moglie, hanno provveduto in modo cospicuo i

suoi genitori. Dopo la separazione, come visto, suo padre ha continuato a

garantire alla nuora ed ai nipotini il pagamento del canone di locazione. (cfr.

AI nri. 6, 8 e 13).

A

contare dal mese di settembre 2006, egli ha sottoscritto un contratto di lavoro

quale aiuto sala e cucina presso l’esercizio pubblico gestito da sua sorella

nel Canton __________ (cfr. documenti prodotti dalla parte civile al

dibattimento). Grazie a questo salario è subentrato al padre nel pagamento

dell’affitto dell’appartamento in cui vivono la consorte ed i suoi figli.

Nell’ambito

della procedura per l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale, il

signor ACCU 1, ritenuto che non disponeva né di entrate proprie né di sostanza,

ha chiesto di essere esentato dal pagamento di qualsivoglia onere alimentare.

Sulla base delle emergenze processuali, il Pretore del Distretto di __________,

con la sentenza del 15 settembre 2005, ha invece ritenuto che l’accusato,

malgrado la disavventura giudiziaria in cui è incappato costituisca uno

svantaggio oggettivo alla ricerca di un posto di lavoro, dovesse essere

astretto al pagamento dei contributi alimentari in discussione, riconoscendogli

un minimo esistenziale di fr. 2'130.-- ed imputandogli un reddito ipotetico

netto di fr. 6'550.--. Per giungere a questa conclusione, il Pretore ha tenuto

conto della giovane età dell’accusato, della sua buona salute e del fatto che

egli, per sua stessa ammissione, ha continuato a mantenere un elevato tenore di

vita familiare, nonostante non disponesse di un’entrata propria e non si fosse

nemmeno iscritto alla disoccupazione e non si sia attivamente impegnato nella

ricerca di un posto di lavoro. Il giudice civile ha altresì accertato che i

versamenti ottenuti dal padre non potevano coprire tutto l’elevato tenore di

vita dell’imputato e che questi dovesse pertanto disporre di ulteriori fonti di

finanziamento non note (cfr. AI n. 6).

Dall’esame

della documentazione versata agli atti si può concludere che l’accusato nel

periodo in questione non avesse sufficienti mezzi finanziari per fare fronte

agli obblighi alimentari impostigli dal diritto civile. La sua personale

situazione finanziaria può infatti essere definita senza ombra di dubbio disastrosa

(cfr. AI n. 8 e documenti prodotti dalla difesa al dibattimento).

Ciò

non basta tuttavia a scagionarlo dall’accusa di trascuranza degli obblighi di

mantenimento.

L’istruttoria

ha infatti evidenziato come egli non abbia intrapreso praticamente nulla per

migliorare la sua situazione finanziaria e per conseguire un reddito, anche

minimo, limitandosi a vivere con gli aiuti in denaro elargitigli da suo padre e

lasciando che ai bisogni primari di moglie e figli provvedessero lo Stato,

tramite l’istituto dell’anticipo alimenti (peraltro limitato per legge a fr. 700.--

per ciascuno figlio), e, in misura parziale, suo padre a titolo grazioso.

L’argomentazione,

peraltro nemmeno sufficientemente dimostrata, secondo cui la condanna penale emessa

nei suoi confronti gli avrebbe impedito di trovare un posto di lavoro non può

certo assurgere ad unica e valida giustificazione del suo agire. In effetti,

pur dando atto che una condanna penale rende oggettivamente difficile

l’ottenimento di un posto di lavoro, non si può certo dire che si sia affannato

per trovarne uno, anche di poco prestigio. La documentazione prodotta al

dibattimento attesta infatti un ridotto impegno da parte sua nella ricerca di

un’attività lucrativa (7 risposte negative nel periodo 2004-2006), senza

dimenticare che, pur essendo senza occupazione dal 2000, non si è nemmeno

iscritto alla disoccupazione ed al competente Ufficio regionale di

collocamento.

In

ogni caso, se anche fosse vero che era per lui impossibile trovare un posto di

lavoro, avrebbe potuto e dovuto impugnare la sentenza pretorile o quantomeno,

vedendo il perdurare delle difficoltà, chiederne la modifica, invece di

rimanere sostanzialmente passivo. Non va infatti dimenticato che le sue gravi

difficoltà finanziarie gli erano note già dal 2000, ossia ben prima dell’introduzione

della procedura volta all’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale.

A

mente di questo giudice, l’accusato avrebbe quindi potuto e dovuto attivarsi

maggiormente per cercare di conseguire i mezzi necessari per far fronte, anche

solo parzialmente, ai suoi obblighi alimentari. In alternativa, se davvero

riteneva d’aver messo in atto tutto quanto era ragionevolmente nelle sue

possibilità, avrebbe dovuto introdurre un’istanza di modifica dei contributi

alimentari a suo carico.

In

base a quanto precede, egli ha dunque oggettivamente contravvenuto ai suoi

obblighi alimentari.

La

commissione del reato è avvenuta senza ombra di dubbio intenzionalmente,

considerato che il signor ACCU 1 era a conoscenza dei contenuti delle sentenze

pretorili, così come lo era della sua situazione patrimoniale.

Il

capo d’imputazione previsto dal decreto d’accusa qui in discussione merita

pertanto di essere confermato.

8.

Il

1.

gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002

concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il

sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un

reato commesso prima dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad

applicare il diritto più favorevole al condannato secondo il principio della lex

mitior (art. 2 cpv. 2 CPS).

Il

nuovo diritto prevede che di principio non possono essere comminate pene

detentive inferiori a sei mesi (art. 40 CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS,

il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da

scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione

condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro

di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

Le

pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria

che si esprime in aliquote giornaliere (un massimo di fr. 3'000.-- per

aliquota) fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed

economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore

di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34

cpv. 2 CPS).

Con

il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva

inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può

ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. Il lavoro di

pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di

interesse pubblico o persone bisognose. E’ prestato gratuitamente (art. 37

CPS).

Per

l’art. 39 cpv. 1 CPS, se, nonostante diffida, il condannato non presta il

lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e

oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione

in pena pecuniaria o detentiva. Quattro ore di lavoro di pubblica utilità

corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di

pena detentiva (cpv. 2). La pena detentiva può essere ordinata soltanto se

vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita (cpv. 3).

Il

numero di ore di lavoro di pubblica utilità, fino ad un massimo 720 ore, deve

essere stabilito commisurandolo alla colpevolezza dell’autore, tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto

conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore

aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 37 cpv. 1 e 47

CPS).

9.

Nel

caso di specie, a mente di questo giudice, la nuova normativa, che prevede la

possibilità di infliggere anche soltanto una pena pecuniaria, deve essere

considerata quale lex mitior rispetto al diritto previgente, che prescrive

unicamente la pena detentiva (cfr. ad es.: S. Cimichella, Die Geldstrafe im

schweizerischen Strafrecht, Berna, 2006, pag. 59).

Contro

l’accusato gioca anzitutto la gravità delle conseguenze dell’infrazione e delle

inadempienze addebitategli. In effetti, la mancata corresponsione dei contributi

alimentari per oltre 2 anni ha sicuramente comportato per gli aventi diritto

delle difficoltà nel reperire mezzi a sufficienza per il loro sostentamento,

ritenuto che gli anticipi elargiti dallo Stato non coprono l’intero fabbisogno

alimentare dei figli.

Se

anche così non fosse, non meno grave sarebbe il fatto di sfruttare il sistema

sociale dello Stato per ottenere degli alimenti in situazioni ufficialmente di

indigenza, ma de facto non tali.

D’altro

canto non si può però dimenticare che egli, dopo le innumerevoli possibilità

offertegli dalle autorità per sanare la questione, ha finalmente risarcito,

seppur tramite i propri genitori, due acconti di complessivi fr. 15'000.-- a

parziale copertura del debito accumulato, e, soprattutto, che egli nel frattempo,

ha trovato un lavoro e ha dimostrato con i fatti e con molta modestia di volere

finalmente prendere in mano la sua situazione con l’intento di far fronte, nel

limite delle sue possibilità, ai suoi obblighi alimentari e cercando nel

contempo un reinserimento nel mondo del lavoro.

Sulla

scorta di questi accertamenti e ritenuto che l’accusato ha dato il proprio

assenso, appare equo ridurre la sanzione proposta dal Procuratore pubblico a 40

aliquote giornaliere, da trasformarsi in centosessanta ore di lavoro di

pubblica utilità.

10.

Giusta

l’art. 42 cpv. 1 CPS, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena

pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi

a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere

l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

Se,

nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena

detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria

di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in

presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2).

La

concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché

l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva

ragionevolmente pretendere da lui (cpv. 3).

Oltre

alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena

pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106 (cpv. 4).

Considerato

che nel 2003 l’accusato ha subito una condanna di 18 mesi di detenzione, sospesi

condizionalmente, e che, nonostante i recenti cambiamenti, non si può ancora

parlare con sicurezza di circostanze particolarmente favorevoli, questo giudice

ritiene che l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità non possa essere

sospesa.

Per

contro, non si giustifica, anche in considerazione della precaria situazione

finanziaria, di infliggere all’accusato, oltre al lavoro di pubblica utilità,

anche una multa.

Inoltre

può essere sottoscritta la proposta del Procuratore pubblico di non revocare il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla precedente pena,

prolungandone però il periodo di prova di un anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

11.

Con

il decreto d’accusa in oggetto, il Procuratore pubblico ha previsto la condanna

dell’imputato ad un risarcimento alla parte civile di un danno quantificato in

fr. 65’900.--, corrispondente agli arretrati alimentari maturati nel periodo

luglio 2004 - luglio 2006.

Come

visto in precedenza, in data 31 agosto 2006, rispettivamente in data

27.

ottobre 2006, all’USSI sono stati bonificati complessivamente fr.

15'000.--.

L’avviso

di addebito del primo pagamento riporta chiaramente l’indicazione “rimborso

(inizio) alimenti”, mentre il secondo non menziona alcuna causale

(cfr. documenti prodotti dalla difesa al dibattimento). Non è dunque

possibile stabilire con certezza se questi versamenti debbano essere

considerati quali acconti sugli arretrati accumulati fino al 31 luglio 2006

oppure se debbano essere imputati, anche solo parzialmente, agli scoperti

maturati in seguito.

Ciononostante,

in virtù del principio in dubio pro reo e dei principi sanciti dal diritto

civile, occorre accogliere la tesi dell’accusato e ridurre di pari importo la

somma che egli è tenuto a risarcire alla parte civile, rinviando quest’ultima

al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di

risarcimento.

12.

La

tassa e le spese di giustizia sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1

CPP).

visti gli

art. 217 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di:

trascuranza

degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

per

i fatti compiuti a __________ e __________ nel periodo 1 luglio

2004-31 luglio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2732/2006 del 31 luglio 2006;

condanna ACCU

1.

1.

al

lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.

al

versamento alla parte civile Repubblica e Cantone Ticino, Bellinzona, rappr. dall’CIVI

1, __________, dell'importo di fr. 50'900.--, a titolo di risarcimento (art.

266.

CPP);

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.--;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 18 (diciotto)

mesi di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Corte delle assise

correzionali di __________ il 19 agosto 2003, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il

periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);

rinvia la

parte civile al competente foro civile per le ulteriori pretese di risarcimento

(art. 267 cpv. 1 CPP);

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La

motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice,

in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta,

con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono

lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e,

alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a

carico di ACCU 1,

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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