10.2006.337
ottenimento di un sussidio per un opera non effettuata
6 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.337
Data decisione, Autorità:
06.03.2007, PRPEN
Titolo:
ottenimento di un sussidio per un opera non effettuata
TRUFFA
art. 146 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.337
DA
2774/2006
Bellinzona
6
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di truffa,
per avere, nel corso del mese
di ottobre 1995, a __________, quale membro __________, con la complicità di __________,
titolare della ditta __________, __________, allo scopo di procacciare un
indebito profitto in favore della medesima associazione, ingannato con astuzia
Fatti
i responsabili LESA 1,
e meglio, per avere,
nell’ambito della richiesta avviata con istanza 1 settembre 1995 del __________
intesa ad ottenere ex Regolamento cantonale 1973 per la ripartizione dei fondi
Sport-toto, un sussidio per il rifacimento della pavimentazione dei due campi
da tennis a disposizione del club presso il centro tennistico __________, __________,
presentando in data 31 ottobre
1995 la fattura 12 ottobre 1995 della __________ pari a fr. 100'850.--
unitamente alla documentazione bancaria attestante l’accredito 17 ottobre 1995
di fr. 100'000.-- in favore della medesima ditta presso la __________, __________,
sulla base della risoluzione cantonale n. 671 del LESA 1 di data 18 ottobre
1995 che prevedeva la concessione di un contributo pari al 30% dei costi
riconosciuti sussidiabili, ottenuto in data 13 novembre 1995 l’importo di fr.
28'000.--, nonché dopo il sopralluogo di collaudo finale 25 gennaio 1996 a cui
aveva partecipato e il formale preavviso favorevole per lo stanziamento da
parte dell’ufficio lavori sussidiati e appalti, il saldo di fr. 2'000.--,
ritenuto come l’opera per la
quale era stato richiesto e ottenuto il sussidio non è mai stata effettuata e
che l’accusato unitamente a __________ avevano già convenuto in data 22
settembre 1995 per un altro tipo di opera, e meglio l’asportazione di
pavimentazione già esistente presso il medesimo centro, lavoro quantificato e
pagato fr. 20'000.--, tant’è che in data 20 ottobre 1995, e quindi prima
dell’invio della suddetta fattura e relativa documentazione bancaria
(attestante l’avvenuto pagamento), e del sopralluogo di collaudo finale, la
ditta __________ aveva già provveduto a ritornare dell’importo di fr.
100'000.-, fr. 80'000.--,
considerato che in data 22
ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato il rimborso totale del sussidio,
decisione confermata a seguito di domanda di revisione da parte del __________
ex art. 35 LPAmm con decisione n. 6454 del Consiglio di Stato del 17 dicembre
1997; importo di fr. 30'000.-- infine ritornato in data 22 dicembre 1997;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dagli art. 146
cifra 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 64 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 7 agosto
2006 n. 2774/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
3.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 agosto 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 marzo 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed un rappresentante della
parte lesa, mentre il Procuratore generale ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale preliminarmente
sottolinea la violazione del principio della celerità e il lungo tempo
trascorso dai fatti. In via principale postula il proscioglimento in quanto
difettano gli elementi soggettivi del reato di truffa, ossia l’intenzionalità
di ingannare qualcuno. Dal momento che il danno è stato risarcito egli chiede,
in via subordinata, di prescindere da ogni sanzione in virtù dell’art. 53 CPS;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di truffa per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena? E’ applicabile l’art. 53 CPS?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 44, 48, 53 CPS,
146.
cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
truffa, art. 146 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
nel corso del mese di ottobre 1995, nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2774/2006 del 7 agosto 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 260.--(duecentosessanta), per un totale
di fr. 3'900.-- (tremilanovecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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