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Decisione

10.2006.337

ottenimento di un sussidio per un opera non effettuata

6 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i responsabili LESA 1,

e meglio, per avere,

nell’ambito della richiesta avviata con istanza 1 settembre 1995 del __________

intesa ad ottenere ex Regolamento cantonale 1973 per la ripartizione dei fondi

Sport-toto, un sussidio per il rifacimento della pavimentazione dei due campi

da tennis a disposizione del club presso il centro tennistico __________, __________,

presentando in data 31 ottobre

1995 la fattura 12 ottobre 1995 della __________ pari a fr. 100'850.--

unitamente alla documentazione bancaria attestante l’accredito 17 ottobre 1995

di fr. 100'000.-- in favore della medesima ditta presso la __________, __________,

sulla base della risoluzione cantonale n. 671 del LESA 1 di data 18 ottobre

1995 che prevedeva la concessione di un contributo pari al 30% dei costi

riconosciuti sussidiabili, ottenuto in data 13 novembre 1995 l’importo di fr.

28'000.--, nonché dopo il sopralluogo di collaudo finale 25 gennaio 1996 a cui

aveva partecipato e il formale preavviso favorevole per lo stanziamento da

parte dell’ufficio lavori sussidiati e appalti, il saldo di fr. 2'000.--,

ritenuto come l’opera per la

quale era stato richiesto e ottenuto il sussidio non è mai stata effettuata e

che l’accusato unitamente a __________ avevano già convenuto in data 22

settembre 1995 per un altro tipo di opera, e meglio l’asportazione di

pavimentazione già esistente presso il medesimo centro, lavoro quantificato e

pagato fr. 20'000.--, tant’è che in data 20 ottobre 1995, e quindi prima

dell’invio della suddetta fattura e relativa documentazione bancaria

(attestante l’avvenuto pagamento), e del sopralluogo di collaudo finale, la

ditta __________ aveva già provveduto a ritornare dell’importo di fr.

100'000.-, fr. 80'000.--,

considerato che in data 22

ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha ordinato il rimborso totale del sussidio,

decisione confermata a seguito di domanda di revisione da parte del __________

ex art. 35 LPAmm con decisione n. 6454 del Consiglio di Stato del 17 dicembre

1997; importo di fr. 30'000.-- infine ritornato in data 22 dicembre 1997;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dagli art. 146

cifra 1 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 64 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 7 agosto

2006 n. 2774/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

3.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 agosto 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 6 marzo 2007, al

quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore ed un rappresentante della

parte lesa, mentre il Procuratore generale ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale preliminarmente

sottolinea la violazione del principio della celerità e il lungo tempo

trascorso dai fatti. In via principale postula il proscioglimento in quanto

difettano gli elementi soggettivi del reato di truffa, ossia l’intenzionalità

di ingannare qualcuno. Dal momento che il danno è stato risarcito egli chiede,

in via subordinata, di prescindere da ogni sanzione in virtù dell’art. 53 CPS;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di truffa per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena? E’ applicabile l’art. 53 CPS?

3.

L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42, 44, 48, 53 CPS,

146.

cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

truffa, art. 146 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

nel corso del mese di ottobre 1995, nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2774/2006 del 7 agosto 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 260.--(duecentosessanta), per un totale

di fr. 3'900.-- (tremilanovecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1500.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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