10.2006.34
falsificazione di una polizza assicurativa
17 maggio 2006Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.34
Data decisione, Autorità:
17.05.2006, PRPEN
Titolo:
falsificazione di una polizza assicurativa
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.34
DA
54/2006
Bellinzona
17
maggio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di falsità in documenti,
per avere, ad __________, in
data 22 novembre 2002, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, formato ed utilizzato documenti falsi o alterato ed utilizzato
documenti veri, nonché fatto uso a scopo di inganno di tali documenti e meglio,
per avere, nella sua qualità di
segretaria amministrativa e di addetta alle assicurazioni di qualità degli
studi clinici della ditta farmaceutica __________, __________, falsificato la
polizza assicurativa n. __________ del 18 novembre 2002 emessa da __________, __________,
atta a coprire la responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale nei
confronti di soggetti, nonché quella degli sperimentatori nei loro confronti,
modificandone personalmente alcuni parametri, in quanto richiesti a titolo
condizionale dal LESA 1 per il rilascio della predetta autorizzazione, al fine
di ottenere per la __________ in modo più celere dal LESA 1 e da __________ (__________)
il necessario consenso per procedere allo studio clinico __________ e per
assicurarsi dal cliente/sponsor __________, __________ (__________), la
remunerazione pattuita;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 251
cifra 1 CPS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 16 gennaio
Fatti
2006 n. DA 54/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- (centocinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.
100.
-- (cento).
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 gennaio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 17 maggio 2006,
al quale ha partecipato l’imputata, assistita dal suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento in quanto non sussistono gli elementi oggettivi e soggettivi
del reato;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di falsità in documenti per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 54/2006 del 16 gennaio 2006?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 1, 251 cifra
1.
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
falsità in documenti, art. 251
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti ad __________
il 22 novembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
54/2006 del 16 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster