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Decisione

10.2006.341

velocità eccessiva in semiautostrada (125 km/h invece di 100 Km/h) - rilevata mediante veicolo inseguitore

27 febbraio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC;

perseguita con decreto d’accusa del 24 luglio

2006 n. 2625/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2006 dall’accusata;

indetto il dibattimento 27 febbraio 2007,

al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale, dopo aver

dettagliatamente illustrato le varie lacune ed anomalie del rilevamento

dell’infrazione e del rapporto di polizia, postula la derubricazione del reato

a infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 e il conseguente rinvio

dell’incarto alla Sezione della circolazione per la decisione di sua competenza;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputata è autrice

colpevole di grave infrazione, subordinatamente infrazione semplice, alle norme

della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d'accusa in questione?

2.

In caso di

risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L'imputata può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?

5.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

32.

cpv. 1 e 2, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che, cadendo il reato di

infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputata risulta colpevole

unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90

cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle

dichiarazioni da lei stessa rese, ella deve essere punita per il superamento

del limite di velocità di al massimo 25 Km/h;

che la competenza di questo

giudice è data per attrazione;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 29 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2625/2006

del 24 luglio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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