10.2006.341
velocità eccessiva in semiautostrada (125 km/h invece di 100 Km/h) - rilevata mediante veicolo inseguitore
27 febbraio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.341
Data decisione, Autorità:
27.02.2007, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva in semiautostrada (125 km/h invece di 100 Km/h) - rilevata mediante veicolo inseguitore
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.341
DA
2625/2006
Bellinzona
27
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla
velocità di ca. 160 km/h, rilevata dal contachilometri del veicolo di polizia
che la seguiva, malgrado il vigente limite di 100 km/h;
fatti avvenuti a __________,
semiautostrada A13, il 29 marzo 2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e
Fatti
2 LCStr, 4a cpv. 1 lett. c ONC;
perseguita con decreto d’accusa del 24 luglio
2006 n. 2625/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2006 dall’accusata;
indetto il dibattimento 27 febbraio 2007,
al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale, dopo aver
dettagliatamente illustrato le varie lacune ed anomalie del rilevamento
dell’infrazione e del rapporto di polizia, postula la derubricazione del reato
a infrazione semplice ai sensi dell’art. 90 cifra 1 e il conseguente rinvio
dell’incarto alla Sezione della circolazione per la decisione di sua competenza;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di grave infrazione, subordinatamente infrazione semplice, alle norme
della circolazione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
32.
cpv. 1 e 2, 90 LCStr; 4a cpv. 1 lett. c ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che, cadendo il reato di
infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputata risulta colpevole
unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90
cifra 1 LCStr. In virtù del principio in dubio pro reo, in base alle
dichiarazioni da lei stessa rese, ella deve essere punita per il superamento
del limite di velocità di al massimo 25 Km/h;
che la competenza di questo
giudice è data per attrazione;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 29 marzo 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2625/2006
del 24 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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