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Decisione

10.2006.343

danneggiare con un pugno lo specchietto retrovisore esterno di un veicolo e minacciare di colpire una persona con un sasso

27 marzo 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale?

4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le

pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. La signora ACCU 1 (__________) ed

il marito __________ (__________), entrambi pensionati, abitano da 36 anni in __________

a __________ in un complesso di 6 case simili. A lato della strada, a 2 metri

dalla stessa, vi sono sei garages riservati ai residenti delle soprastanti

casette.

Considerandi

2.

Al tempo dei fatti in

discussione, il signor CIVI 1 (__________) e la moglie CIVI 1 (__________)

risiedevano a __________ ed erano in procinto di trasferirsi in un’abitazione bifamiliare,

da poco acquistata dal padre di CIVI 1, situata nel medesimo complesso di

residenze in cui vivono i coniugi __________.

3.

In previsione dell’imminente

trasloco i coniugi CIVI 1 si recavano sovente nella loro futura abitazione, in

quanto stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione.

In data 15 settembre 2004, tra

le ore 18:00 e le ore 19:00, i coniugi CIVI 1 si sono recati al loro nuovo

domicilio a prendere degli oggetti.

Il signor CIVI 1 ha posteggiato

il proprio veicolo longitudinalmente davanti al suo garage ed a quello dei

signori __________ ed è salito velocemente nel proprio appartamento, mentre la

moglie lo ha atteso rimanendo seduta sul sedile anteriore a lato di quello del

conducente.

Dopo qualche istante sono

sopraggiunti i coniugi __________ a bordo del loro veicolo. Il marito, che si

trovava alla guida, giunto all’altezza del piazzale privato sottostante la sua

residenza, notando una vettura che impediva l’accesso al suo garage, si è

fermato in mezzo alla strada.

Ben presto gli altri conducenti

rimasti bloccati dietro la sua vettura, spazientiti, hanno iniziato a “claxonare”.

La signora ACCU 1, avendo scorto qualcuno all’interno del veicolo posteggiato

in modo abusivo, ha pertanto deciso di scendere dall’auto per chiedere a questa

persona di spostarlo.

Nel frattempo il signor __________

ha parcheggiato la propria autovettura a lato della carreggiata nell’intento di

facilitare il passaggio degli altri veicoli.

Su quanto avvenuto da questo

momento innanzi le parti hanno reso delle versioni parzialmente discordanti.

4.

A detta delle parti civili,

l’imputata avrebbe raccolto da terra un sasso e rivolgendosi alla signora CIVI

1.

con fare minaccioso e ad alta voce le ha intimato di spostare la vettura. Non

essendo capace di guidare, la signora CIVI 1 avrebbe detto alla signora ACCU 1

di attendere un attimo che sarebbe giunto suo marito. Quest’ultima si sarebbe

ulteriormente agitata, minacciando di tirarle il sasso in testa e danneggiando

con un pugno lo specchietto sinistro.

Il signor __________, nel

frattempo giunto nei pressi del veicolo, ha invitato la signora CIVI 1 a

scendere, ma quest’ultima le ha detto che non poteva camminare. Non avendo

ottenuto una risposta alle sue richieste circa i motivi per i quali ella non

poteva camminare, il signor __________ l’avrebbe minacciata dicendole che le

avrebbe spaccato le gambe qualora l’avesse vista camminare in futuro.

Il signor __________ ha quindi

fatto il giro dell’autovettura, salendo a bordo con l’intenzione di spostarla, senza

tuttavia riuscirvi in quanto è entrato in funzione il bloccasterzo. Nella

concitazione egli avrebbe anche afferrato per un braccio con forza la signora CIVI

1.

In quel frangente è

sopraggiunto il signor CIVI 1, il quale dopo essersi sincerato delle condizioni

di sua moglie, ha ingiunto al signor __________ di scendere immediatamente dal

veicolo di sua proprietà. Dopo diverse sollecitazioni, quest’ultimo è infine uscito

dal veicolo.

Nell’ambito della discussione verbale

che è sorta in seguito fra le parti, i coniugi __________ avrebbero proferito

all’indirizzo dei coniugi CIVI 1 varie frasi dai contenuti ingiuriosi e razzisti.

A riportare la calma è poi intervenuta

la polizia allarmata telefonicamente da entrambe le parti contendenti.

5.

Dal canto loro, i coniugi __________,

negano recisamente d’aver insultato e minacciato gli avversari. Per quanto

concerne lo specchietto retrovisore sinistro, essi sostengo che la signora ACCU

1.

lo avrebbe urtato involontariamente e senza danneggiarlo.

Inoltre, a detta del signor __________,

mentre sul posto si trovano già gli agenti della polizia cantonale, il signor CIVI

1.

lo avrebbe avvicinato sussurrandogli all’orecchio che gli avrebbe dovuto

mettere le mani addosso.

6.

A seguito di questi episodi, i

coniugi CIVI 1 in data 1. ottobre 2004 hanno sporto denuncia nei confronti dei coniugi

__________ per i reati di ingiuria, vie di fatto, violazione di domicilio,

danneggiamento, minaccia e discriminazione razziale.

In occasione

dell’interrogatorio svolto dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2004, il

signor CIVI 1 ha rinnovato la propria querela per i reati di ingiuria e

discriminazione razziale a carico dei coniugi __________ e di danneggiamento

nei confronti della sola signora ACCU 1, mentre la signora CIVI 1 ha rinnovato

la propria denuncia nei confronti di entrambi i coniugi __________ per i reati

di ingiuria, minaccia e discriminazione razziale, nonché di vie di fatto a

carico unicamente del signor __________.

CIVI 1 si sono pure costituiti

parti civili.

In data 21 gennaio 2005, il

signor __________, nel corso del proprio interrogatorio quale denunciato, ha controdenunciato

il signor CIVI 1 per il reato di minaccia.

7.

In base alle risultanze

dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Procuratore pubblico AINQ 1, in data

17.

luglio 2006, ha decretato un non luogo a procedere sia per il reato di

violazione di domicilio per mancato adempimento degli estremi di reato, sia per

i reati di discriminazione razziale ed ingiuria ipotizzati nei confronti dei

coniugi __________, nonché di minaccia e vie di fatto a carico del signor __________,

per insufficienza di prove (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico,

NLP __________/2006).

Il medesimo giorno, il

magistrato inquirente ha pure decretato il non luogo a procedere per il reato

di minaccia ipotizzato nei confronti di CIVI 1, in quanto la relativa querela penale

è stata sporta tardivamente (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico,

NLP __________/2006).

Sulla scorta della medesima

istruttoria predibattimentale, il Procuratore pubblico ha infine emanato il

decreto d’accusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di

danneggiamento e di minaccia.

Con scritti di data 24 luglio

2006, rispettivamente 26 luglio 2006, le parti civili e l’imputata hanno

inoltrato opposizione al citato decreto.

8.

Per l’art. 144 CPS, in vigore

al momento dei fatti, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una

cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è

punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.

Nella versione attuale, in

vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Dal profilo oggettivo,

trattandosi di un’infrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il

suo adempimento l’esistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di

terze persone. E’ dunque necessario che vi sia un nesso di causalità (naturale

e adeguato) tra il comportamento delittuoso del reo e la modificazione subita

dall’oggetto.

Il danno può consistere in una

modifica della cosa nella sua sostanza, rispettivamente in un mutamento della stessa

con la conseguenza di sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le

caratteristiche o l’attrattiva, oppure anche in un semplice cambiamento del suo

aspetto. Non è per contro necessario che l’oggetto abbia un valore commerciale

o che l’avente diritto subisca un pregiudizio economico.

Senza l’autorizzazione

dell’avente diritto, nessuno può modificare lo stato di una cosa. Di

conseguenza, l’infrazione non protegge degli interessi patrimoniali o l’oggetto

stesso, ma l’insieme dei diritti di disposizione circa il suo stato che

appartengono all’avente diritto.

Il comportamento dell’autore

deve pertanto provocare un cambiamento dello stato dell’oggetto che non può

essere ripristinato immediatamente senza costi né sforzi e che lede un

interesse legittimo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

Berna 2002, n. 1 segg. ad art. 144 CPS, pagg. 277 segg.).

Dal profilo soggettivo,

l’infrazione richiede l’intenzionalità, laddove il dolo eventuale è già

sufficiente. La negligenza, per contro, non è punibile. L’autore deve quindi

essere consapevole, almeno sotto forma di dolo eventuale, di arrecare un danno

ad un cosa appartenente ad altri. E’ inoltre necessario che egli abbia la

volontà di modificare, senza autorizzazione da parte dell’avente diritto, lo

stato dell’oggetto o quantomeno che ne accetti l’eventualità (Bernard Corboz,

op. cit., n. 23 seg. ad art. 144, pag. 280).

9.

Nel caso in esame, a mente

dell’imputata, non sono dati né gli estremi oggettivi né quelli soggettivi del

reato di danneggiamento. In effetti, a suo avviso, mancano tanto la prova del

danno (foto, fattura, ecc.), quanto quella della sua intenzione di provocarlo.

Malgrado non vi siano agli atti

né le foto dei danni né la fattura di riparazione, l’avvenuto danneggiamento

dello specchietto laterale sinistro è stato constatato dagli agenti di polizia

intervenuti sul luogo dei fatti (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia

giudiziaria, pag. 5) ed è pure stato confermato dalle deposizioni rese

dall’accusata e da suo marito (cfr. verbali di interrogatorio 21 gennaio

2005.

dei signori ACCU 1 e __________, pag. 3, risp. pag. 4).

Il nesso di causalità naturale

e adeguato è pure da ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento

delle cose che una pressione effettuata con un arto (o anche con un’altra parte

del corpo) le parti sporgenti di un veicolo possa cagionare dei danni alle

stesse.

Per quanto concerne l’aspetto

soggettivo, questo giudice, dopo attenta ponderazione delle risultanze

istruttorie, è dell’avviso che la versione resa dalla parte civile sia più

credibile. In effetti, ritenuto che gli agenti di polizia hanno potuto

constatare un danno allo specchietto retrovisore, appare inverosimile che lo

stesso sia dovuto al semplice fatto che l’accusata nell’appoggiarsi al veicolo

dei signori CIVI 1 l’abbia involontariamente urtato. Ben più probabile è invece

che l’imputata l’abbia colpito se non con lo scopo di romperlo, quantomeno nella

consapevolezza che agendo così ne avrebbe provocato un deterioramento.

Non va inoltre dimenticato che nel

corso dell’inchiesta la prevenuta, come vedremo anche ai considerandi che

seguono, ha costantemente negato o tentato di sminuire, anche in maniera

fantasiosa, tutti i fatti a lei ascritti.

Infine, a sostegno della

maggiore affidabilità della descrizione dei fatti della parte civile rispetto a

quella dell’imputata, vi è pure l’atteggiamento assunto da quest’ultima in

occasione dei fatti: l’aver afferrato un sasso di medie dimensioni non può che

essere interpretato come un chiaro segnale delle intenzioni aggressive della

prevenuta, non certo come atto di difesa.

Il primo capo d’imputazione

previsto dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto d’essere

confermato.

10.

L’art. 180 CPS, in vigore al

momento dei fatti, commina, a querela di parte, la detenzione o la multa a chi,

usando grave minaccia, incute spavento o timore ad una persona. Nella versione

in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

Elementi oggettivi costitutivi

della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata

illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità

tra i due.

E’ considerata minaccia grave

ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a

suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé

o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla

volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo

abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da

lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa

effettivamente verificarsi.

La gravità dell’intimidazione

deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e

non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame

deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si

sono svolti e dopo attenta ponderazione del contesto nel quale la frase

incriminata è stata pronunciata. Errato sarebbe procedere ad una sua

estrapolazione e per vagliarla asetticamente.

Nel caso specifico occorre

dapprima stabilire se la signora ACCU 1 abbia effettivamente minacciato la

signora CIVI 1 di colpirla con il sasso che teneva in mano.

Nonostante le ferme

contestazioni dei coniugi __________ in proposito, questo giudice è dell’avviso

che, anche in questa circostanza, la versione resa dalla parte civile sia più

credibile di quella dell’accusata. In effetti, come già rilevato, risulta

difficile credere che quest’ultima già prima di raggiungere il veicolo

posteggiato in modo abusivo e dunque di entrare in discussione con la

controparte abbia raccolto da terra un sasso soltanto perché nervosa, senza che

vi fosse intenzione alcuna di fare del male a qualcuno o quantomeno di

minacciarlo.

Questa affermazione è smentita addirittura

dalle dichiarazioni del signor __________, laddove ha affermato “Mia moglie

teneva in mano un sassolino, penso più come mezzo intimidatorio o di

autodifesa” e “Quest’ultima era ancora con il sasso in mano e da parte mia le

dicevo di non fare idiozie, ma di aspettare ancora qualche istante” (cfr. suo

verbale di interrogatorio 21 gennaio 2005, pag. 2).

Pure la deposizione della teste

__________, integralmente riconfermata senza esitazioni e animosità al

dibattimento, permettono di corroborare la tesi accusatoria. In effetti, quest’ultima,

benché non abbia assistito all’iniziale diverbio con la signora CIVI 1, ha

riferito d’aver visto e udito l’accusata che, con in mano un sasso delle

grandezze di un mouse sbraitava ed urlava nei confronti dei coniugi CIVI 1. In

particolare minacciava l’uomo con il sasso che teneva in pugno proferendo frasi

quali “Vai al tuo paese!” o “Io ti butto il sasso” (cfr. suo verbale di

interrogatorio 19 gennaio 2005, pagg. 1-2).

Stabilito quanto sopra, è

indubbio che prospettare di voler colpire alla testa una persona con un sasso

sia oggettivamente idoneo a spaventarla.

Essendo l’evento preannunciato

illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (B. Corboz, op. cit.,

n. 11 ad art. 180 CPS, pag. 645).

11.

Affinché si possa giungere ad

una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia

effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che

questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa si

sia realmente inquietata.

Anche in questo caso il

presupposto è da considerarsi realizzato. In effetti, la signora CIVI 1 si è

seriamente impaurita e non poteva essere altrimenti. Chiunque vedendosi

confrontato ad una persona, anche se anziana, che tiene in mano un sasso manifestando

l’intenzione di scagliarlo può legittimamente temere per la propria incolumità.

E’ dunque più che credibile la parte civile quanto afferma di essersi

intimorita.

Dal punto di vista soggettivo,

il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.

La questione non desta

particolari problemi, ritenuto che l’imputata ha agito in un momento d’ira ma

comunque in uno stato di piena coscienza.

Pure il secondo capo

d’imputazione deve dunque essere confermato.

12.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima

dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto

più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.

2.

cpv. 2 CPS).

Nel caso di specie, a mente di

questo giudice, il diritto previgente che prevede la possibilità per entrambi i

reati di infliggere anche solo la multa deve essere considerato più favorevole

all’accusata rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la

sanzione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e la multa.

L’ammontare della multa di fr.

300.

-- proposto dal Procuratore pubblico può essere confermato, in quanto è correttamente

commisurato al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico.

Contro l’accusata gioca

principalmente la gravità della minaccia proferita, che ha avuto per oggetto l’incolumità

fisica della parte civile. D’altro canto, oltre al fatto che l’imputata è

incensurata, non si possono trascurare le circostanze nelle quali i reati sono

stati commessi (parcheggio abusivo da parte delle parti civili) e l’entità dei

danni provocati.

13.

Il decreto d’accusa in oggetto

prevede che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale.

Sennonché, tanto la

disposizione previgente, quanto la normativa attuale - applicabile anche alle

condanne pronunciate in base al diritto anteriore (cifra 3 cpv. 1 delle

Disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002) -, prevede che

siano iscritte le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari

per crimini e delitti previsti dal Codice penale, dal Codice penale militare o

da altre leggi federali (art. 3 dell’Ordinanza sul casellario giudiziale del 26

settembre 2006, risp. art. 9 dell’abrogata Ordinanza sul casellario giudiziale

informatizzato).

Trattandosi nella fattispecie

di due delitti, la presente condanna deve pertanto essere iscritta a casellario

giudiziale.

14.

I coniugi CIVI 1 hanno postulato

la condanna dell’imputata al risarcimento delle spese legali da loro sostenute

per la presente procedura, quantificandole in fr. 2'164.90 (cfr. nota di

onorario 27 marzo 2007, prodotta al dibattimento).

L’accusata, dal canto suo, ne

ha chiesto l’integrale reiezione.

Visto l’esito della procedura e

ritenuta giustificata l’assistenza di un legale, in questa sede si giustifica

di riconoscere alle parti civili, in solido, un importo di fr. 883.-- a titolo

di risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di fronte alla

Pretura penale (2 ore di dibattimento + 1 ora di preparazione a fr./h 250.--

+ fr. 70.-- di spese + IVA), mentre per le eventuali ulteriori pretese si

impone un rinvio alla competente autorità civile, dotata di maggiori poteri

d’indagine e approfondimento.

15.

La tassa e le spese di giustizia

sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 144, 180 vCPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

1.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 vCPS,

2.

minaccia, art. 180 vCPS,

per i fatti compiuti a __________

il 15 settembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2486/2006 del 17 luglio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al versamento, in solido,

alle parti civili CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 883.-- a titolo di

risarcimento (art. 266 CPP);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 845.--;

ordina l’iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

rinvia le parti civili al

competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art.

267.

cpv. 1 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 45.00 teste

fr. 1145.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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