10.2006.343
danneggiare con un pugno lo specchietto retrovisore esterno di un veicolo e minacciare di colpire una persona con un sasso
27 marzo 2007Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2006.343
Data decisione, Autorità:
27.03.2007, PRPEN
Titolo:
danneggiare con un pugno lo specchietto retrovisore esterno di un veicolo e minacciare di colpire una persona con un sasso
DANNEGGIAMENTO
MINACCIA
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.343
DA
2486/2006
Bellinzona
27
marzo 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1 ,
prevenuta colpevole di 1. danneggiamento,
per avere a __________, il
15 settembre 2004, danneggiato con un pugno lo specchietto retrovisore esterno
dell’auto marca __________ di CIVI 1, provocando un danno non meglio
quantificato;
2. minaccia,
per avere, nelle
circostanze menzionate al punto 1, incusso spavento a CIVI 1, minacciando di
colpirla con un sasso che teneva nella mano;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS, richiamati gli art. 68 cifra 1 CPS e 14 Ordinanza sul
casellario giudiziale;
perseguita con decreto d’accusa del 17 luglio
2006 n. 2486/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni al decreto
d’accusa interposte tempestivamente in data 24 luglio 2006 dal patrocinatore
della parte civile, rispettivamente il 26 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 27 marzo 2007, al
quale hanno partecipato il difensore, la parte civile CIVI 1, assistito dal
proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando al conferma del decreto d’accusa;
ricordato che, ai sensi dell’art. 229 cpv. 4
CPP, l’imputata è stato autorizzata a non presenziare al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'esame della parte civile ed
all’audizione del teste;
sentito il patrocinatore della parte
civile, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa ed il risarcimento
delle spese legali sostenute dalle parti civili;
sentito il difensore, il quale ,
rilevando l’assenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, postula il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione. Egli chiede infine la
reiezione delle pretese di risarcimento avanzate dalle parti civili;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale ribadisce le proprie allegazioni e richieste;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce la propria tesi;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice
colpevole di:
1.1. Danneggiamento,
1.2. Minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
4. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le
pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. La signora ACCU 1 (__________) ed
il marito __________ (__________), entrambi pensionati, abitano da 36 anni in __________
a __________ in un complesso di 6 case simili. A lato della strada, a 2 metri
dalla stessa, vi sono sei garages riservati ai residenti delle soprastanti
casette.
Considerandi
2.
Al tempo dei fatti in
discussione, il signor CIVI 1 (__________) e la moglie CIVI 1 (__________)
risiedevano a __________ ed erano in procinto di trasferirsi in un’abitazione bifamiliare,
da poco acquistata dal padre di CIVI 1, situata nel medesimo complesso di
residenze in cui vivono i coniugi __________.
3.
In previsione dell’imminente
trasloco i coniugi CIVI 1 si recavano sovente nella loro futura abitazione, in
quanto stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione.
In data 15 settembre 2004, tra
le ore 18:00 e le ore 19:00, i coniugi CIVI 1 si sono recati al loro nuovo
domicilio a prendere degli oggetti.
Il signor CIVI 1 ha posteggiato
il proprio veicolo longitudinalmente davanti al suo garage ed a quello dei
signori __________ ed è salito velocemente nel proprio appartamento, mentre la
moglie lo ha atteso rimanendo seduta sul sedile anteriore a lato di quello del
conducente.
Dopo qualche istante sono
sopraggiunti i coniugi __________ a bordo del loro veicolo. Il marito, che si
trovava alla guida, giunto all’altezza del piazzale privato sottostante la sua
residenza, notando una vettura che impediva l’accesso al suo garage, si è
fermato in mezzo alla strada.
Ben presto gli altri conducenti
rimasti bloccati dietro la sua vettura, spazientiti, hanno iniziato a “claxonare”.
La signora ACCU 1, avendo scorto qualcuno all’interno del veicolo posteggiato
in modo abusivo, ha pertanto deciso di scendere dall’auto per chiedere a questa
persona di spostarlo.
Nel frattempo il signor __________
ha parcheggiato la propria autovettura a lato della carreggiata nell’intento di
facilitare il passaggio degli altri veicoli.
Su quanto avvenuto da questo
momento innanzi le parti hanno reso delle versioni parzialmente discordanti.
4.
A detta delle parti civili,
l’imputata avrebbe raccolto da terra un sasso e rivolgendosi alla signora CIVI
1.
con fare minaccioso e ad alta voce le ha intimato di spostare la vettura. Non
essendo capace di guidare, la signora CIVI 1 avrebbe detto alla signora ACCU 1
di attendere un attimo che sarebbe giunto suo marito. Quest’ultima si sarebbe
ulteriormente agitata, minacciando di tirarle il sasso in testa e danneggiando
con un pugno lo specchietto sinistro.
Il signor __________, nel
frattempo giunto nei pressi del veicolo, ha invitato la signora CIVI 1 a
scendere, ma quest’ultima le ha detto che non poteva camminare. Non avendo
ottenuto una risposta alle sue richieste circa i motivi per i quali ella non
poteva camminare, il signor __________ l’avrebbe minacciata dicendole che le
avrebbe spaccato le gambe qualora l’avesse vista camminare in futuro.
Il signor __________ ha quindi
fatto il giro dell’autovettura, salendo a bordo con l’intenzione di spostarla, senza
tuttavia riuscirvi in quanto è entrato in funzione il bloccasterzo. Nella
concitazione egli avrebbe anche afferrato per un braccio con forza la signora CIVI
1.
In quel frangente è
sopraggiunto il signor CIVI 1, il quale dopo essersi sincerato delle condizioni
di sua moglie, ha ingiunto al signor __________ di scendere immediatamente dal
veicolo di sua proprietà. Dopo diverse sollecitazioni, quest’ultimo è infine uscito
dal veicolo.
Nell’ambito della discussione verbale
che è sorta in seguito fra le parti, i coniugi __________ avrebbero proferito
all’indirizzo dei coniugi CIVI 1 varie frasi dai contenuti ingiuriosi e razzisti.
A riportare la calma è poi intervenuta
la polizia allarmata telefonicamente da entrambe le parti contendenti.
5.
Dal canto loro, i coniugi __________,
negano recisamente d’aver insultato e minacciato gli avversari. Per quanto
concerne lo specchietto retrovisore sinistro, essi sostengo che la signora ACCU
1.
lo avrebbe urtato involontariamente e senza danneggiarlo.
Inoltre, a detta del signor __________,
mentre sul posto si trovano già gli agenti della polizia cantonale, il signor CIVI
1.
lo avrebbe avvicinato sussurrandogli all’orecchio che gli avrebbe dovuto
mettere le mani addosso.
6.
A seguito di questi episodi, i
coniugi CIVI 1 in data 1. ottobre 2004 hanno sporto denuncia nei confronti dei coniugi
__________ per i reati di ingiuria, vie di fatto, violazione di domicilio,
danneggiamento, minaccia e discriminazione razziale.
In occasione
dell’interrogatorio svolto dalla polizia cantonale il 27 ottobre 2004, il
signor CIVI 1 ha rinnovato la propria querela per i reati di ingiuria e
discriminazione razziale a carico dei coniugi __________ e di danneggiamento
nei confronti della sola signora ACCU 1, mentre la signora CIVI 1 ha rinnovato
la propria denuncia nei confronti di entrambi i coniugi __________ per i reati
di ingiuria, minaccia e discriminazione razziale, nonché di vie di fatto a
carico unicamente del signor __________.
CIVI 1 si sono pure costituiti
parti civili.
In data 21 gennaio 2005, il
signor __________, nel corso del proprio interrogatorio quale denunciato, ha controdenunciato
il signor CIVI 1 per il reato di minaccia.
7.
In base alle risultanze
dell’inchiesta di polizia giudiziaria, il Procuratore pubblico AINQ 1, in data
17.
luglio 2006, ha decretato un non luogo a procedere sia per il reato di
violazione di domicilio per mancato adempimento degli estremi di reato, sia per
i reati di discriminazione razziale ed ingiuria ipotizzati nei confronti dei
coniugi __________, nonché di minaccia e vie di fatto a carico del signor __________,
per insufficienza di prove (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico,
NLP __________/2006).
Il medesimo giorno, il
magistrato inquirente ha pure decretato il non luogo a procedere per il reato
di minaccia ipotizzato nei confronti di CIVI 1, in quanto la relativa querela penale
è stata sporta tardivamente (cfr. documenti richiamati dal Ministero pubblico,
NLP __________/2006).
Sulla scorta della medesima
istruttoria predibattimentale, il Procuratore pubblico ha infine emanato il
decreto d’accusa in esame, ritenendo la signora ACCU 1 autrice colpevole di
danneggiamento e di minaccia.
Con scritti di data 24 luglio
2006, rispettivamente 26 luglio 2006, le parti civili e l’imputata hanno
inoltrato opposizione al citato decreto.
8.
Per l’art. 144 CPS, in vigore
al momento dei fatti, chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una
cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa.
Nella versione attuale, in
vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Dal profilo oggettivo,
trattandosi di un’infrazione di risultato, è presupposto fondamentale per il
suo adempimento l’esistenza di un danno materiale ad un oggetto di proprietà di
terze persone. E’ dunque necessario che vi sia un nesso di causalità (naturale
e adeguato) tra il comportamento delittuoso del reo e la modificazione subita
dall’oggetto.
Il danno può consistere in una
modifica della cosa nella sua sostanza, rispettivamente in un mutamento della stessa
con la conseguenza di sopprimerne o ridurne l’utilizzo, le funzioni, le
caratteristiche o l’attrattiva, oppure anche in un semplice cambiamento del suo
aspetto. Non è per contro necessario che l’oggetto abbia un valore commerciale
o che l’avente diritto subisca un pregiudizio economico.
Senza l’autorizzazione
dell’avente diritto, nessuno può modificare lo stato di una cosa. Di
conseguenza, l’infrazione non protegge degli interessi patrimoniali o l’oggetto
stesso, ma l’insieme dei diritti di disposizione circa il suo stato che
appartengono all’avente diritto.
Il comportamento dell’autore
deve pertanto provocare un cambiamento dello stato dell’oggetto che non può
essere ripristinato immediatamente senza costi né sforzi e che lede un
interesse legittimo (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berna 2002, n. 1 segg. ad art. 144 CPS, pagg. 277 segg.).
Dal profilo soggettivo,
l’infrazione richiede l’intenzionalità, laddove il dolo eventuale è già
sufficiente. La negligenza, per contro, non è punibile. L’autore deve quindi
essere consapevole, almeno sotto forma di dolo eventuale, di arrecare un danno
ad un cosa appartenente ad altri. E’ inoltre necessario che egli abbia la
volontà di modificare, senza autorizzazione da parte dell’avente diritto, lo
stato dell’oggetto o quantomeno che ne accetti l’eventualità (Bernard Corboz,
op. cit., n. 23 seg. ad art. 144, pag. 280).
9.
Nel caso in esame, a mente
dell’imputata, non sono dati né gli estremi oggettivi né quelli soggettivi del
reato di danneggiamento. In effetti, a suo avviso, mancano tanto la prova del
danno (foto, fattura, ecc.), quanto quella della sua intenzione di provocarlo.
Malgrado non vi siano agli atti
né le foto dei danni né la fattura di riparazione, l’avvenuto danneggiamento
dello specchietto laterale sinistro è stato constatato dagli agenti di polizia
intervenuti sul luogo dei fatti (cfr. rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria, pag. 5) ed è pure stato confermato dalle deposizioni rese
dall’accusata e da suo marito (cfr. verbali di interrogatorio 21 gennaio
2005.
dei signori ACCU 1 e __________, pag. 3, risp. pag. 4).
Il nesso di causalità naturale
e adeguato è pure da ritenersi dato, visto che corrisponde al normale andamento
delle cose che una pressione effettuata con un arto (o anche con un’altra parte
del corpo) le parti sporgenti di un veicolo possa cagionare dei danni alle
stesse.
Per quanto concerne l’aspetto
soggettivo, questo giudice, dopo attenta ponderazione delle risultanze
istruttorie, è dell’avviso che la versione resa dalla parte civile sia più
credibile. In effetti, ritenuto che gli agenti di polizia hanno potuto
constatare un danno allo specchietto retrovisore, appare inverosimile che lo
stesso sia dovuto al semplice fatto che l’accusata nell’appoggiarsi al veicolo
dei signori CIVI 1 l’abbia involontariamente urtato. Ben più probabile è invece
che l’imputata l’abbia colpito se non con lo scopo di romperlo, quantomeno nella
consapevolezza che agendo così ne avrebbe provocato un deterioramento.
Non va inoltre dimenticato che nel
corso dell’inchiesta la prevenuta, come vedremo anche ai considerandi che
seguono, ha costantemente negato o tentato di sminuire, anche in maniera
fantasiosa, tutti i fatti a lei ascritti.
Infine, a sostegno della
maggiore affidabilità della descrizione dei fatti della parte civile rispetto a
quella dell’imputata, vi è pure l’atteggiamento assunto da quest’ultima in
occasione dei fatti: l’aver afferrato un sasso di medie dimensioni non può che
essere interpretato come un chiaro segnale delle intenzioni aggressive della
prevenuta, non certo come atto di difesa.
Il primo capo d’imputazione
previsto dal decreto d’accusa qui in discussione merita pertanto d’essere
confermato.
10.
L’art. 180 CPS, in vigore al
momento dei fatti, commina, a querela di parte, la detenzione o la multa a chi,
usando grave minaccia, incute spavento o timore ad una persona. Nella versione
in vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
Elementi oggettivi costitutivi
della fattispecie sono l’esistenza di una minaccia grave, pronunciata
illecitamente, di un grave spavento della vittima e di un legame di causalità
tra i due.
E’ considerata minaccia grave
ai sensi della norma penale in questione quella che è oggettivamente atta a
suscitare in colui che è stato preso di mira il timore di un pregiudizio per sé
o per persone a lui vicine, la cui realizzazione appare dipendente dalla
volontà del reo (DTF 106 IV 128 consid. a). Non è però necessario che quest’ultimo
abbia effettivamente la possibilità d’influenzare la realizzazione di quanto da
lui paventato. Nemmeno richiesto è che l’atto pregiudizievole possa
effettivamente verificarsi.
La gravità dell’intimidazione
deve essere soppesata in maniera neutrale, sulla scorta di criteri generici e
non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Un simile esame
deve avvenire in considerazione di tutte le circostanze nelle quali i fatti si
sono svolti e dopo attenta ponderazione del contesto nel quale la frase
incriminata è stata pronunciata. Errato sarebbe procedere ad una sua
estrapolazione e per vagliarla asetticamente.
Nel caso specifico occorre
dapprima stabilire se la signora ACCU 1 abbia effettivamente minacciato la
signora CIVI 1 di colpirla con il sasso che teneva in mano.
Nonostante le ferme
contestazioni dei coniugi __________ in proposito, questo giudice è dell’avviso
che, anche in questa circostanza, la versione resa dalla parte civile sia più
credibile di quella dell’accusata. In effetti, come già rilevato, risulta
difficile credere che quest’ultima già prima di raggiungere il veicolo
posteggiato in modo abusivo e dunque di entrare in discussione con la
controparte abbia raccolto da terra un sasso soltanto perché nervosa, senza che
vi fosse intenzione alcuna di fare del male a qualcuno o quantomeno di
minacciarlo.
Questa affermazione è smentita addirittura
dalle dichiarazioni del signor __________, laddove ha affermato “Mia moglie
teneva in mano un sassolino, penso più come mezzo intimidatorio o di
autodifesa” e “Quest’ultima era ancora con il sasso in mano e da parte mia le
dicevo di non fare idiozie, ma di aspettare ancora qualche istante” (cfr. suo
verbale di interrogatorio 21 gennaio 2005, pag. 2).
Pure la deposizione della teste
__________, integralmente riconfermata senza esitazioni e animosità al
dibattimento, permettono di corroborare la tesi accusatoria. In effetti, quest’ultima,
benché non abbia assistito all’iniziale diverbio con la signora CIVI 1, ha
riferito d’aver visto e udito l’accusata che, con in mano un sasso delle
grandezze di un mouse sbraitava ed urlava nei confronti dei coniugi CIVI 1. In
particolare minacciava l’uomo con il sasso che teneva in pugno proferendo frasi
quali “Vai al tuo paese!” o “Io ti butto il sasso” (cfr. suo verbale di
interrogatorio 19 gennaio 2005, pagg. 1-2).
Stabilito quanto sopra, è
indubbio che prospettare di voler colpire alla testa una persona con un sasso
sia oggettivamente idoneo a spaventarla.
Essendo l’evento preannunciato
illecito, deve essere considerata tale anche la minaccia (B. Corboz, op. cit.,
n. 11 ad art. 180 CPS, pag. 645).
11.
Affinché si possa giungere ad
una condanna ex art. 180 CPS è necessario che la minaccia in questione abbia
effettivamente incusso timore nella vittima. Non è quindi sufficiente che
questa abbia preso coscienza di esser stata minacciata, ma occorre che essa si
sia realmente inquietata.
Anche in questo caso il
presupposto è da considerarsi realizzato. In effetti, la signora CIVI 1 si è
seriamente impaurita e non poteva essere altrimenti. Chiunque vedendosi
confrontato ad una persona, anche se anziana, che tiene in mano un sasso manifestando
l’intenzione di scagliarlo può legittimamente temere per la propria incolumità.
E’ dunque più che credibile la parte civile quanto afferma di essersi
intimorita.
Dal punto di vista soggettivo,
il reato di minaccia è adempito se commesso intenzionalmente.
La questione non desta
particolari problemi, ritenuto che l’imputata ha agito in un momento d’ira ma
comunque in uno stato di piena coscienza.
Pure il secondo capo
d’imputazione deve dunque essere confermato.
12.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima
dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto
più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.
2.
cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di
questo giudice, il diritto previgente che prevede la possibilità per entrambi i
reati di infliggere anche solo la multa deve essere considerato più favorevole
all’accusata rispetto alla normativa attualmente in vigore, per la quale la
sanzione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e la multa.
L’ammontare della multa di fr.
300.
-- proposto dal Procuratore pubblico può essere confermato, in quanto è correttamente
commisurato al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico.
Contro l’accusata gioca
principalmente la gravità della minaccia proferita, che ha avuto per oggetto l’incolumità
fisica della parte civile. D’altro canto, oltre al fatto che l’imputata è
incensurata, non si possono trascurare le circostanze nelle quali i reati sono
stati commessi (parcheggio abusivo da parte delle parti civili) e l’entità dei
danni provocati.
13.
Il decreto d’accusa in oggetto
prevede che la condanna non venga iscritta a casellario giudiziale.
Sennonché, tanto la
disposizione previgente, quanto la normativa attuale - applicabile anche alle
condanne pronunciate in base al diritto anteriore (cifra 3 cpv. 1 delle
Disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002) -, prevede che
siano iscritte le condanne pronunciate dalle autorità penali civili e militari
per crimini e delitti previsti dal Codice penale, dal Codice penale militare o
da altre leggi federali (art. 3 dell’Ordinanza sul casellario giudiziale del 26
settembre 2006, risp. art. 9 dell’abrogata Ordinanza sul casellario giudiziale
informatizzato).
Trattandosi nella fattispecie
di due delitti, la presente condanna deve pertanto essere iscritta a casellario
giudiziale.
14.
I coniugi CIVI 1 hanno postulato
la condanna dell’imputata al risarcimento delle spese legali da loro sostenute
per la presente procedura, quantificandole in fr. 2'164.90 (cfr. nota di
onorario 27 marzo 2007, prodotta al dibattimento).
L’accusata, dal canto suo, ne
ha chiesto l’integrale reiezione.
Visto l’esito della procedura e
ritenuta giustificata l’assistenza di un legale, in questa sede si giustifica
di riconoscere alle parti civili, in solido, un importo di fr. 883.-- a titolo
di risarcimento delle spese di patrocinio per la procedura di fronte alla
Pretura penale (2 ore di dibattimento + 1 ora di preparazione a fr./h 250.--
+ fr. 70.-- di spese + IVA), mentre per le eventuali ulteriori pretese si
impone un rinvio alla competente autorità civile, dotata di maggiori poteri
d’indagine e approfondimento.
15.
La tassa e le spese di giustizia
sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 144, 180 vCPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 vCPS,
2.
minaccia, art. 180 vCPS,
per i fatti compiuti a __________
il 15 settembre 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2486/2006 del 17 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al versamento, in solido,
alle parti civili CIVI 1, __________, dell’importo di fr. 883.-- a titolo di
risarcimento (art. 266 CPP);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 845.--;
ordina l’iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
rinvia le parti civili al
competente foro civile per le loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art.
267.
cpv. 1 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 45.00 teste
fr. 1145.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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