10.2006.344
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.28 gr/oo - max. 1.60 gr/oo)
13 febbraio 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.344
Data decisione, Autorità:
13.02.2007, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.28 gr/oo - max. 1.60 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.344
DA
2738/2006
Bellinzona
13
febbraio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Nissan targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.28 - max. 1.60 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
6 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio
2006 n. 2738/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 75
(settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.--
(milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale della pena di 20 (venti) giorni di detenzione
inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2006, ma ne
prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 2 agosto 2006 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 febbraio 2007,
al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale, sostenendo
di aver bevuto dopo l’incidente, chiede di essere prosciolto dall’accusa di
guida in stato inattitudine;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Deve essere
mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il __________ 2006 dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 6 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2738/2006
del 31 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.--
(seicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale della pena di 20 (venti) giorni di detenzione inflittagli dal
Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2006, ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster