10.2006.347
colpire ripetutamente con manate sul viso la moglie e afferrare la stessa per il collo
6 marzo 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.347
Data decisione, Autorità:
06.03.2007, PRPEN
Titolo:
colpire ripetutamente con manate sul viso la moglie e afferrare la stessa per il collo
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 2 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.347
DA
2612/2006
Bellinzona
6
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere a __________ e
in un’altra non meglio precisata località, in almeno 2 occasioni cagionato un
danno alla salute ed al corpo della moglie CIVI 1, e meglio:
- il 27
ottobre 2005, a bordo della di lui vettura, colpito ripetutamente con delle
manate al viso CIVI 1 provocandogli delle escoriazioni in zona oculare e un
trauma cervicobracchiale, e meglio come dal certificato medico 3 novembre 2005
della dott.essa __________,
- il 26
gennaio 2006, presso l’appartamento della stessa, dopo un ennesimo litigio,
afferrato al collo con le due mani CIVI 1, provocandogli un ematoma
sottocutaneo in regione parietale destra, e meglio come dalla relazione medica
27 gennaio 2006 del dott. __________, __________;
2. ripetuta minaccia,
per avere a __________ e
in altre località non meglio definite, dall’ottobre 2005 al gennaio 2006, in
più occasioni, usando grave minaccia segnatamente di ucciderla e di sottrarle
il figlio a lei affidato, incusso spavento e timore alla moglie CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 CP, richiamati gli art. 66ter, 41 e
68 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 20 luglio
2006 n. 2612/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall'art. 80 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 luglio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 6 marzo 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
civile, assistita dal proprio patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed
all’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, nonché l’accoglimento
delle pretese di risarcimento di cui all’istanza di data odierna;
sentito il difensore, il quale, non
sussistendo agli atti prove oggettive a carico del proprio assistito, chiede,
in via principale, il suo proscioglimento da entrambi i capi di imputazione e
la reiezione dell’istanza di risarcimento della parte civile. In via
subordinata, egli postula una condanna ad una pena pecuniaria di minima entità
ed il rinvio della parte civile al competente foro civile per le sue pretese di
risarcimento;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale evidenzia il contenuto dei certificati medico agli atti;
sentito in duplica il difensore, il quale
ribadisce la propria tesi;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
1.2. Ripetuta
minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza del 6 marzo 2007?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 55a, 42, 44, 49, 123
cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 2 cpv. 3 CPS,
per i fatti compiuti a __________
ed in un’altra non meglio precisate località il 27 ottobre 2005 ed il 26
gennaio 2006, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2612/2006 del
20 luglio 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di ripetuta
minaccia, art. 180 CPS,
per i fatti descritti al
punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
750.-- (settecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
Considerandi
2.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
riconosce alla parte civile fr. 1'275.10
(fr. 1'000.-- di onorario + fr. 185.-- di spese + 7.6% IVA) a titolo di
risarcimento dei costi legali cagionati dalla presente procedura, rinviandola
al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa di corrispondente natura
(art. 267 CPP);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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