Lexipedia

Decisione

10.2006.347

colpire ripetutamente con manate sul viso la moglie e afferrare la stessa per il collo

6 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale?

5. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza del 6 marzo 2007?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55a, 42, 44, 49, 123

cifra 2 cpv. 3, 180 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 2 cpv. 3 CPS,

per i fatti compiuti a __________

ed in un’altra non meglio precisate località il 27 ottobre 2005 ed il 26

gennaio 2006, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2612/2006 del

20 luglio 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di ripetuta

minaccia, art. 180 CPS,

per i fatti descritti al

punto n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

750.-- (settecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

riconosce alla parte civile fr. 1'275.10

(fr. 1'000.-- di onorario + fr. 185.-- di spese + 7.6% IVA) a titolo di

risarcimento dei costi legali cagionati dalla presente procedura, rinviandola

al competente foro civile per ogni ulteriore pretesa di corrispondente natura

(art. 267 CPP);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster