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Decisione

10.2006.348

furto di un portamonete

17 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;

perseguita con

decreto d’accusa n. 2239/2006 di data 22 giugno 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1.

Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 80.00 a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie

di fr. 100.00.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 luglio 2006 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 17 gennaio 2007, alla quale l'accusata, regolarmente citata a

mezzo raccomandata del 3 gennaio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 34, 42, 47, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa

a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di

fr. 80.-.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto

di accusa n. 2239/2006 del 22 giugno 2006.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un

totale di fr. 180.- (centottanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 100.- (cento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

condanna ACCU

1.

a versare alla parte civile l’importo di fr. 80.- a titolo di risarcimento.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte la

condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr.

100.00

multa

fr.

100.00

tassa di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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