10.2006.348
furto di un portamonete
17 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.348
Data decisione, Autorità:
17.01.2007, PRPEN
Titolo:
furto di un portamonete
FURTO
art. 139 cf. 1 CPC-TI
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.348
DA
2239/2006
Bellinzona
17
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Lucia Andina
per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta
colpevole di furto,
per
avere, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene,
presso il negozio Manor di __________ il 26.4.2006, ai danni di CIVI 1, un
portamonete del valore di fr. 40.- contenente denaro per complessivi ca. fr.
40.- ed alcune tessere;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall'art. 139 cifra 1 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. 2239/2006 di data 22 giugno 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1.
Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 80.00 a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 100.00.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 luglio 2006 dall'accusata;
indetto il
dibattimento 17 gennaio 2007, alla quale l'accusata, regolarmente citata a
mezzo raccomandata del 3 gennaio 2007, non è comparsa, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle
forme contumaciali;
data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
visti gli
art. 34, 42, 47, 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autrice colpevole di furto per i fatti descritti nel decreto di accusa
a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di
fr. 80.-.
dichiara ACCU
1.
autrice
colpevole di furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. 2239/2006 del 22 giugno 2006.
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena pecuniaria di 6 (sei) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un
totale di fr. 180.- (centottanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla
multa di fr. 100.- (cento);
2.1
in
caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
condanna ACCU
1.
a versare alla parte civile l’importo di fr. 80.- a titolo di risarcimento.
avverte le
parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso
alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la
condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei
mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
e, alla
crescita in giudicato della sentenza,
intimazione
a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr.
100.00
multa
fr.
100.00
tassa di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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