10.2006.349
Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia
18 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.349
Data decisione, Autorità:
18.01.2007, PRPEN
Titolo:
Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2006.349
DA
2516/2006
Bellinzona
18
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1, __________
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, a __________, in via
Cantonale, dal 27 aprile 2005 al 4.10.2005, ospitando e mantenendo __________,
favorito il di lei soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di
polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23
cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa del 17 luglio
Fatti
2006 n. 2516/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 5
(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr.
100.00
(cento).
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 luglio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 gennaio 2007,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato la violazione dell’art.
23.
cpv. 6 LDDS;
sentito il difensore, il quale chiede che
la pena venga limitata ad una multa di fr. 500.-;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
contravvenzione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 47 CP; 23 cpv. 1 e
cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri per avere, ospitando a __________, in via Cantonale, nel corso del
2005.
per almeno dieci giorni __________, favorito, per negligenza, il di lei
soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli
stranieri.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 500.-- (cinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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