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Decisione

10.2006.349

Ospitare presso il proprio domicilio una persona straniera sprovvista di un permesso di polizia

18 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2516/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 5

(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr.

100.00

(cento).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 28 luglio 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 gennaio 2007,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettata all’accusato la violazione dell’art.

23.

cpv. 6 LDDS;

sentito il difensore, il quale chiede che

la pena venga limitata ad una multa di fr. 500.-;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di infrazione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

contravvenzione alle Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 47 CP; 23 cpv. 1 e

cpv. 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri per avere, ospitando a __________, in via Cantonale, nel corso del

2005.

per almeno dieci giorni __________, favorito, per negligenza, il di lei

soggiorno illegale, poiché sprovvista di un permesso di polizia degli

stranieri.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 500.-- (cinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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