10.2006.351
Cane che morde un bambino di tre anni
6 febbraio 2007Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2006.351
Data decisione, Autorità:
06.02.2007, PRPEN
Titolo:
Cane che morde un bambino di tre anni
LESIONE COLPOSA
art. 125 cpv. 1 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.351
DA
2447/2006
Bellinzona
6
febbraio 2007
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
,
(difesa da: DI
1)
prevenuta colpevole di lesioni colpose
per avere, a __________ in data
13.10.2005, cagionato per negligenza un danno al corpo o alla salute di CIVI 1,
in particolare per avere, nella sua veste di custode professionale di cani di
terze persone, ricevendo la visita presso la sua abitazione della potenziale
futura cliente __________ accompagnata dai di lei figli minorenni CIVI 1
(09.07.2002) e __________ (17.10.2000), omesso, per imprevidenza colpevole, di
impedire ai due bambini in tenera età d’entrare nel fondo cintato in suo uso,
all’interno del quale vagavano liberi alcuni cani, o, alternativamente e per
cautela, di confinare in luogo sicuro (perlomeno) il quadrupede di proprietà di
__________ di nome “Peggy”, che l’autrice teneva in custodia e sapeva
essere, per pregressi comportamenti aggressivi manifestati verso un suo
conoscente e verso altri cani, un animale imprevedibile e a cui non doveva
essere data confidenza, con la conseguenza che, all’improvviso, “Peggy”
morse il piccolo CIVI 1 all’altezza dell’occhio sinistro, cagionandogli le
lesioni attestate dai certificati medici, agli atti, del 27.10.2005, del
12.01.2006 e del 06.03.2006 rilasciati dall’Ospedale __________;
reato previsto dall'art. 125
cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa n. 2447/2006 di
data 12 luglio 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla multa di fr. 600.-.
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, per il tramite della rappresentante legale __________,
pure in __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 luglio 2006 dall'accusata;
indetto il dibattimento 6 febbraio 2007,
al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il
patrocinatore della parte civile mentre il Sost. Procuratore pubblico con
lettera 8 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
sentita una testimone;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e protesta fr.
2'000.- a titolo di ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’imputata e protesta tasse, spese e ripetibili;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autrice colpevole
di lesioni colpose per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 dopo essere stata
attiva per anni nella ristorazione si è dedicata a partire dal giugno 2004 a
quella che era da sempre la sua passione: lavorare con i cani. Ha così aperto
una pensione per cani ad __________, che descrive nel seguente modo:
“I cani mi vengono affidati
in pensione, li tengo in casa e durante il giorno li lascio liberi in giardino,
sono sempre con me. Facciamo lunghe passeggiate nei boschi e tengo al massimo
una decina di cani, inclusi quelli che ritornano a casa la sera. Durante la
notte tengo al massimo presso la mia abitazione non più di cinque cani. Tutto
dipende anche dal carattere dell’animale e cerco di combinare un buon gruppo
per farli divertire. Di solito per la pensione chiedo al giorno la somma di ca.
fr. 25.-/30.- ma dipende dalla taglia del cane (maschio o femmina).
Mi intendo di cani perché
sono cresciuta con i pastori tedeschi e capisco subito il loro carattere, sono
in grado di dire se si adattano al gruppo. Ho già rifiutato cani che secondo me
erano pericolosi per il gruppo.
In casa ho dei cancelli per
bambini per separare i grandi cani da quelli piccoli, mentre all’esterno i cani
sono liberi.
(cfr. verbale di interrogatorio
ACCU 1 13 gennaio 2006, pag. 1)
2. Nell’ottobre 2005 la
famiglia __________ era intenzionata ad assentarsi per vacanze e cercava un
luogo dove lasciare il proprio cane in quel periodo.
“... ho contattato
telefonicamente la sig.ra ACCU 1, di __________ in Via __________, per
portargli il mio cane collie di anni 12.
Preciso che avevo contattato
altri canili e la sig.ra ACCU 1 era la prima persona che dovevo visitare ed
andare a vedere se era il luogo adatto per il mio cane. Aggiungo che il mio cane
non è mai stato affidato a nessuno a parte i famigliari, ed io cercavo un luogo
dove lo potevano curare come noi e non un canile. In data 13.10.2005, avevo
l’appuntamento con la sig.ra ACCU 1 alle ore 16.00. Mi sono recata in luogo con
il mio cane come pure i miei due figli : __________, 17.10.2000 e CIVI 1,
09.07.2002.
La casa della citata signora
si trova isolata dopo il bosco. Sul posto all’esterno della casa vi era ad
attendermi la sig.ra ACCU 1. Dopo aver parlato con lei mi diceva di far scendere
dalla mia auto il cane e lei ha preso due o tre cani che si trovavano in
pensione. Ci siamo quindi recate nel prato dietro la usa abitazione per
valutare la compatibilità tra i cani.
Era mia intenzione lasciare
Fatti
i miei due figli in auto, ma visto il luogo pericoloso (vi è in loco un
dirupo, n.d.r.) ho deciso di prenderli con me. Giunte nel prato i cani erano
liberi e si sono familiarizzati. I miei due figli si trovavano vicino a me.
Dopo circa una decina di minuti, visto che i cani erano tranquilli, sempre
liberi, siamo ritornati verso la casa della ACCU 1 per vedere il luogo. Dopo
aver aperto il cancello i cani sono entrati in giardino. Da parte mia sono
entrata ed ho lasciato i due figli all’esterno, dicendogli di rimanere
tranquilli in luogo.
La sig.ra ACCU 1 mi faceva
vedere il suo appartamento dicendomi che la pensione giornaliera per il mio
cane si aggirava a Fr. 25.-. Dopo un attimo, uscita nel giardino ho notato i
miei due figli che si stavano arrampicando sul cancello (cancello di un’altezza
di circa due metri, quadrettato).
Subito dopo ho sgridato i
miei due figli di scendere e unitamente alla signora siamo uscite all’esterno.
Dopo un attimo, la signora, visto che tutto era tranquillo, mi ha detto che
potevo lasciare entrare i miei bambini nel giardino, con me.
Il giardino all’inizio è un
lungo passaggio, quindi si apre in uno spazio aperto. Da parte mia gli chiedevo
di farmi vedere se era recintato in modo adeguato. Intanto ho chiesto ai miei
figli di starmi vicino, per sicurezza e per tenerli d’occhio in quanto vi erano
diversi cani liberi. Giunta nello spazio aperto, il figlio CIVI 1 era sempre
attaccato alla mia gamba sinistra e l’altro era dietro di me. Eravamo fermi e
la signora mi faceva vedere il giardino. Preciso che i cani sono liberi e non
vi sono box. Ricordo che oltre al mio potevano esserci quattro cani in
pensione.
Mentre mi stava spiegando
come cura i cani, CIVI 1 ha iniziato a strillare e urlare, toccandosi l’occhio
sinistro. Ho guardato verso di lui ed ho notato che sanguinava al citato
occhio. Siccome ci trovavamo di spalle non ho visto il cane aggredire mio
figlio, ma ho subito notato che si trovava vicino a noi.
La sig.ra ACCU 1, visto che
mio figlio era stato ferito all’occhio, ha iniziato ad urlare scappando.
(cfr. verbale di interrogatorio
__________ 12 gennaio 2006, pag. 1 e seg.)
3. L’accusata ha riferito
dei fatti nel seguente modo:
“Nel mese di ottobre 2005,
non ricordo la data esatta, sono stata contattata telefonicamente dalla sig.ra __________
la quale mi diceva che aveva trovato un mio foglietto e voleva portare il suo
cane in pensione da me (vecchio collie di 12 anni). Gli fissavo un appuntamento
a casa mia in data 13.10.2001 alle ore 16.00 per fargli vedere il posto ed
anche perché io volevo vedere il cane e per conoscerla.
Quel giorno siccome mi aveva
detto che portava pure i suoi bimbi, non ricordando l’orario esatto cercavo di
richiamarla per comunicargli di non portare i bambini ma in quel momento mi chiamava
lei dicendomi che si trovava già davanti a casa mia. Gli [recte: le] ho
detto che sarei arrivata.
Andavo a vedere e con me vi
erano due cani femmine, un cane lupo spagnolo di nome Luana ed il cane della __________.
Ho notato che la signora con i due bimbi erano già scesi dal veicolo e questo
mi ha dato fastidio. Dicevo buongiorno e di fare attenzione ai miei due cani e
soprattutto alla piccola Peggy, di non toccarla. Quando arriva qualcuno con un
cane ci troviamo sempre in un terreno neutrale per far conoscenza ai cani e
prendo sempre i due cani succitati perché è da tanto tempo che si trovano da me
e fanno subito conoscenza con gli altri.
Dal posteggio delle auto
fino al prato vi è una distanza di ca. 50 metri. Con i cani liberi e con quello
della __________ ci siamo recati in detto prato. Durante il tragitto avevo
ripetuto ai due bimbi di ignorare la piccola Peggy.
Visto che tutto era andato
bene e avevano fatto conoscenza siamo andati verso la mia abitazione, sempre
con i tre cani liberi. Giunti davanti al cancello in ferro dell’altezza di
circa due metri, ho fatto entrare all’interno i tre cani. La __________ ha
richiuso il cancello lasciando i bimbi all’esterno. Voleva assicurarsi che
tutto era in ordine.
Mi sono subito spaventata
perché ho notato il bambino più grande che si stava arrampicando sul cancello.
Visto che i citati bambini erano troppo piccoli per lasciarli sia in macchina
che all’esterno del cancello, essendo una cliente nuova, per non offenderla,
gli dicevo di pure fare entrare i suoi due bambini. Siamo andate subito nel
giardino dove si trovavano i tre cani liberi. Mentre stavamo chiacchierando e
la signora mi diceva che bel posto e che bella vista, notavo il cane lupo che
stava giocando con dei rami e si trovava davanti a noi a circa due o tre metri.
Il bambino più grande si trovava vicino a detto cane giocando con i rami e da
parte mia mi concentravo su di loro. La __________ si trovava alla mia destra,
il bambino più piccolo vicino a lei alla gamba destra e la signora aveva la
mano sulla sua testa. Da parte mia ero nervosa perché la signora lasciava
giocare il suo bambino con la Luana che comunque è brava e non ha mai morsicato
nessuno.
A questo punto notavo
giungere in modo assolutamente naturale e tranquillo, il cane della __________
il quale passava vicino al bambino. Ho visto che si era allontanato e abbiamo
nuovamente guardato in avanti discutendo. Non abbiamo guardato la direzione
dove era andata la Peggy. Improvvisamente ho sentito la Peggy fare un ‘verso da
morso’ ed il bambino urlare. Mi sono subito girata ed ho notato il bambino che
sanguinava molto all’occhio. Mi sono spaventata e non capivo più nulla.”
(cfr. verbale di interrogatorio
ACCU 1 13 gennaio 2006, pag. 2 e segg.)
4. CIVI 1 ha subito una
ferita lacero-contusa palpebrale inferiore all’occhio sinistro a tutto spessore
(di circa 3-4 cm) con coinvolgimento del tarso. E’ stato sottoposto ad
intervento chirurgico il giorno stesso dei fatti e si è sottomesso a cure
ambulatoriali dal 13 ottobre al 12 dicembre 2005. Inoltre sulla punta del naso
è stato osservato un difetto di sostanza del diametro di ca. 1 cm (cfr. act 1 e
3).
L’infortunio ha lasciato in
modo definitivo una cicatrice interna nella sacca congiuntivele, che tuttavia
non avrà particolari conseguenze. Irrimediabilmente compromesso è per contro il
canalicolo lacrimale inferiore, ciò che potrebbe comportare in futuro una
lacrimazione eccessiva dell’occhio, che può essere trattata solo
chirurgicamente con una quota di successo inferiore al 50%. Non sono conosciute
eventuali conseguenza psicologiche (cfr. act 17).
5. Per i fatti descritti il
Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusata autrice colpevole di lesioni
colpose e ha proposto la sua condanna alla multa di fr. 600.-, rinviando la
parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di
corrispondente natura.
6. Al dibattimento
l’accusata ha ribadito quanto esposto in precedenza, sottolineando di avere
detto a più riprese alla madre di fare attenzione ai cani.
Ha inoltre precisato:
- di aver lasciato entrare i
bambini anche se la situazione non le piaceva, perché il primo contatto
all’esterno sul prato era andato bene;
- che altre volte con bambini
non era successo niente;
- di avere confidato che anche
questa volta nulla sarebbe accaduto;
- che a suo modo di vedere il
morso del cane è solamente ipotizzabile con il fatto che il bambino teneva in
mano un giocattolo di plastica e che probabilmente lo ha agitato davanti
all’animale (ipotesi che era già stata avanzata in sede di interrogatorio
davanti al Procuratore pubblico, cfr. pag. 3);
- che il danno non è stato
risarcito;
- di essere divorziata senza
figli e di avere un reddito lordo mensile di fr. 4’000/4'500.- mediamente.
7. La madre, sentita come
testimone, ha a sua volta confermato le precedenti dichiarazioni, evidenziando
in particolare:
- di non avere lasciato i
bambini nell’automobile, poiché posteggiata in prossimità di un dirupo (se
avessero toccato qualcosa di sbagliato poteva anche precipitare);
- che l’accusata non ha mai
detto di fare attenzione ai cani;
- che è stata la signora ACCU 1
a dire di far entrare i bambini nel giardino (da parte sua era tranquilla,
perché non le era stato indicato alcun pericolo);
- che CIVI 1 non aveva alcun
giocattolo in mano.
8. Il patrocinatore di
parte civile afferma che l’accusata è l’unica responsabile dell’incidente,
perché pur essendo consapevole dei pericoli non ha intrapreso le misure
necessarie per far sì che il fatto non avvenisse. In altre parole ha superato
il limite del rischio ammissibile.
Si tratta di una leggerezza
inaccettabile per una professionista che deve essere sanzionata. In particolare
non può essere che una persona del mestiere si fidi di un primo veloce incontro
come quello avvenuto sul prato prima di entrare in giardino e non avvisi i clienti
del pericolo comunque esistente.
Contesta altresì l’ipotesi del
giocattolo in mano al bambino, che non trova alcun riscontro e rimane una
supposizione dal momento che l’accusata stessa ha ammesso di non aver visto.
In definitiva chiede la conferma
del decreto di accusa e la condanna al pagamento della somma di fr. 2'000.- per
ripetibili.
9. La difesa dopo aver
precisato che il reato imputato può essere stato commesso solo per omissione,
perché la signora ACCU 1 non ha commesso alcun atto positivo per cagionare un
danno a CIVI 1, ha affermato che l’accusata ha sì una posizione di garante per
l’attività che svolge, ma che non si può pretendere che elimini tutti i rischi.
In particolare con i bambini è necessaria una accresciuta attenzione, ciò che
non significa tuttavia che occorra bandire qualsiasi incontro tra cani e
bambini (non ci sarebbe una norma in tal senso). L’accusata ha ossequiato i
suoi doveri di prudenza, prendendo tutte le misure necessarie, ritenuto altresì
che in presenza dei genitori non può essere richiesta l’adozione di misure inabituali.
Non bisogna dimenticare che la
madre ha accettato il rischio quando ha acconsentito a che i bambini entrassero
nel giardino.
Infine osserva che il cane non
era pericoloso e che il morso poteva benissimo avvenire anche prima sul prato.
In sostanza, a mente della
difesa, all’accusata non può essere imputata una negligenza. Motivo per il
quale chiede l’assoluzione, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
10. Per l’art. 125 cpv. 1 CP
in vigore al momento dei fatti chiunque per negligenza cagiona un danno al
corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con la
detenzione o con la multa. Nella versione attuale, in vigore dal 1° gennaio
2007, la punizione è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria,
alla quale, se sospesa, può essere aggiunta una multa.
Il reato può essere commesso
con un’azione positiva o per omissione. In quest’ultima ipotesi è punibile chi
non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico
protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo
status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una
comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio. In simili
circostanze la persona interessata ha una posizione di garante.
11. All’accusata viene
rimproverato di avere omesso, per imprevidenza colpevole, di impedire a due
bambini in tenera età di entrare in un fondo citato all’interno del quale
vagavano liberi alcuni cani o perlomeno di assumere particolari accorgimenti a
loro protezione.
Chi detiene cani e in
particolare chi gestisce una pensione per cani crea una fonte di pericolo,
perché il comportamento di questi animali non sempre è prevedibile. Anche un
cane di per sé docile può diventare aggressivo quando è intimorito, perché
confrontato con una situazione o una persona sconosciuta.
L’accusata era perfettamente
cosciente di ciò, tant’è che ha tentato, purtroppo tardivamente, di raggiungere
per telefono la madre di CIVI 1 per chiederle di venire senza figli e si è poi
sentita a disagio quando la cliente si è presentata con i bambini.
Ella aveva quindi una posizione
di garante.
12. Ci si deve a questo punto
chiedere se ACCU 1 ha fatto tutto quanto ci si poteva da lei attendere in base
alle sue conoscenze e alla sua esperienza per far sì che l’evento non si
verificasse.
A questo proposito occorre
prima di tutto osservare che un’eventuale concolpa di un’altra persona non è
idonea a inficiare o anche solo a sminuire quella dell’accusata, perché in
ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze. E’ quindi inutile ai
fini dell’odierno giudizio ricercare, come insistentemente fatto dalla difesa,
possibili errori della madre.
L’imputata sostiene di avere
avvisato la mamma di CIVI 1 di prestare attenzione ai cani, in particolare alla
Peggy, e si è fidata a lasciar entrare i bambini nel giardino ritenendo, benché
la situazione non le piacesse, che non si concretizzasse una situazione di
pericolo (cfr. verbale 14 febbraio 2006, pag. 3), perché il primo contatto
fuori sul prato era andato bene.
La madre afferma per contro che
nessun avviso è stato dato. La questione può restare irrisolta, poiché in ogni
caso il comportamento dell’accusata, quand’anche avesse segnalato il pericolo,
non è da ritenere sufficiente.
Ella sapeva:
- che un incontro bambini-cani
può essere problematico, perché oltre all’imprevedibilità dei cani vi è anche
quella dei bambini;
- che i cani presenti erano
diversi;
- che questi cani dovevano
familiarizzare con un nuovo animale (non si potevano escludere contrasti), tant’è
che almeno un cane era chiuso in casa;
- che doveva occuparsi della
cliente per mostrare il luogo e discutere i termini dell’accordo per la
pensione;
- che Peggy aveva già creato
qualche problema in precedenza (“Devo dire che il cane della __________ lo
conosco da circa 1 anno. Posso dire che si tratta di un cane ‘falso’. Nel senso
che occorre lasciarlo in pace. Mi ricordo alcuni passati comportamenti di
questo cane: ad esempio si comporta da ‘capo branco’ nei confronti degli altri
suoi simili; ricordo in particolare che delle volte ha morso dei cani che si
trovavano presso la mia pensione al muso, senza tuttavia procurare delle
lesioni gravi o importanti. Mi ricordo anche che un mio amico fu morso dal cane
della Signora __________, ancorché in modo superficiale, quando egli voleva
entrare nella mia vettura, all’interno della quale vi era appunto la Peggy”
cfr. verbale di interrogatorio 14 febbraio 2006, pag. 2);
- che i bambini erano due e per
di più in tenera età.
In queste circostanze
l’accusata doveva e poteva fare molto di più per evitare che il pericolo
rappresentato dai cani si concretizzasse. Ciò non significa che non si possa
permettere l’incontro fra bambini e cani, ma che lo stesso deve avvenire in
condizioni ottimali che tengano conto sia delle peculiarità dei bambini sia di
quelle dei cani.
In concerto, vista la
particolare pericolosità della situazione, si potevano prendere per esempio le
seguenti misure:
- chiudere i cani in casa;
- esigere che la madre tenesse
in braccio almeno il più piccolo e accudire lei stessa il più grande;
- far riportare i bambini in
auto e, se possibile, far spostare il veicolo in luogo sicuro;
- far entrare i bambini in casa
se potevano essere comunque visti e controllati;
- chiedere, se nessuna misura
appariva appropriata, di tornare un’altra volta senza figli.
In definitiva l’accusata ha
dimostrato leggerezza pur rendendosi conto della situazione di pericolo.
Irrilevante peraltro, ai fini del giudizio sulla colpevolezza, se il bambino
avesse in mano un giocattolo.
ACCU 1 è di conseguenza autrice
colpevole del reato imputatole.
13. Per quanto concerne la
pena questo giudice ritiene più favorevole all’accusata il diritto previgente
che prevede la possibilità di infliggere anche solo la multa, mentre che con la
normativa attuale la punizione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e
la multa.
L’ammontare di fr. 600.-
proposto dal Procuratore pubblico, ritenuto che ACCU 1 è incensurata e che
l’imprevidenza non risulta grave, appare correttamente commisurata al grado di
colpa e alle circostanze del caso specifico. Va pertanto confermato.
14. La parte civile non
avanza in questa sede pretese di risarcimento, ma chiede l’assegnazione di
ripetibili.
In materia di atto illecito
vale come regola il principio dell’obbligo di contenimento del danno. Ne segue
che le spese legali della parte civile in ambito penale sono da risarcire solo
laddove e nella misura in cui un patrocinio si rivela indispensabile a causa
delle difficoltà giuridiche o della complessità fattuale o per altri motivi
particolari.
In concreto la vittima era un
bambino di 3 anni e nella fattispecie era coinvolta anche la madre. Ben si
giustificava quindi l’assistenza di un legale.
Possono di conseguenza essere
riconosciute ripetibili per fr. 2’000.-.
visti gli art. 63, 125 cpv. 1 vCP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni
colpose per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 2447/2006 del 12 luglio 2006.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 600.-;
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’090.-;
3.
al pagamento alla parte
civile dell’importo di fr. 2'000.- per ripetibili.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
dà atto che nel decreto di
accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue
eventuali pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 800.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1690.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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