Lexipedia

Decisione

10.2006.351

Cane che morde un bambino di tre anni

6 febbraio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i miei due figli in auto, ma visto il luogo pericoloso (vi è in loco un

dirupo, n.d.r.) ho deciso di prenderli con me. Giunte nel prato i cani erano

liberi e si sono familiarizzati. I miei due figli si trovavano vicino a me.

Dopo circa una decina di minuti, visto che i cani erano tranquilli, sempre

liberi, siamo ritornati verso la casa della ACCU 1 per vedere il luogo. Dopo

aver aperto il cancello i cani sono entrati in giardino. Da parte mia sono

entrata ed ho lasciato i due figli all’esterno, dicendogli di rimanere

tranquilli in luogo.

La sig.ra ACCU 1 mi faceva

vedere il suo appartamento dicendomi che la pensione giornaliera per il mio

cane si aggirava a Fr. 25.-. Dopo un attimo, uscita nel giardino ho notato i

miei due figli che si stavano arrampicando sul cancello (cancello di un’altezza

di circa due metri, quadrettato).

Subito dopo ho sgridato i

miei due figli di scendere e unitamente alla signora siamo uscite all’esterno.

Dopo un attimo, la signora, visto che tutto era tranquillo, mi ha detto che

potevo lasciare entrare i miei bambini nel giardino, con me.

Il giardino all’inizio è un

lungo passaggio, quindi si apre in uno spazio aperto. Da parte mia gli chiedevo

di farmi vedere se era recintato in modo adeguato. Intanto ho chiesto ai miei

figli di starmi vicino, per sicurezza e per tenerli d’occhio in quanto vi erano

diversi cani liberi. Giunta nello spazio aperto, il figlio CIVI 1 era sempre

attaccato alla mia gamba sinistra e l’altro era dietro di me. Eravamo fermi e

la signora mi faceva vedere il giardino. Preciso che i cani sono liberi e non

vi sono box. Ricordo che oltre al mio potevano esserci quattro cani in

pensione.

Mentre mi stava spiegando

come cura i cani, CIVI 1 ha iniziato a strillare e urlare, toccandosi l’occhio

sinistro. Ho guardato verso di lui ed ho notato che sanguinava al citato

occhio. Siccome ci trovavamo di spalle non ho visto il cane aggredire mio

figlio, ma ho subito notato che si trovava vicino a noi.

La sig.ra ACCU 1, visto che

mio figlio era stato ferito all’occhio, ha iniziato ad urlare scappando.

(cfr. verbale di interrogatorio

__________ 12 gennaio 2006, pag. 1 e seg.)

3. L’accusata ha riferito

dei fatti nel seguente modo:

“Nel mese di ottobre 2005,

non ricordo la data esatta, sono stata contattata telefonicamente dalla sig.ra __________

la quale mi diceva che aveva trovato un mio foglietto e voleva portare il suo

cane in pensione da me (vecchio collie di 12 anni). Gli fissavo un appuntamento

a casa mia in data 13.10.2001 alle ore 16.00 per fargli vedere il posto ed

anche perché io volevo vedere il cane e per conoscerla.

Quel giorno siccome mi aveva

detto che portava pure i suoi bimbi, non ricordando l’orario esatto cercavo di

richiamarla per comunicargli di non portare i bambini ma in quel momento mi chiamava

lei dicendomi che si trovava già davanti a casa mia. Gli [recte: le] ho

detto che sarei arrivata.

Andavo a vedere e con me vi

erano due cani femmine, un cane lupo spagnolo di nome Luana ed il cane della __________.

Ho notato che la signora con i due bimbi erano già scesi dal veicolo e questo

mi ha dato fastidio. Dicevo buongiorno e di fare attenzione ai miei due cani e

soprattutto alla piccola Peggy, di non toccarla. Quando arriva qualcuno con un

cane ci troviamo sempre in un terreno neutrale per far conoscenza ai cani e

prendo sempre i due cani succitati perché è da tanto tempo che si trovano da me

e fanno subito conoscenza con gli altri.

Dal posteggio delle auto

fino al prato vi è una distanza di ca. 50 metri. Con i cani liberi e con quello

della __________ ci siamo recati in detto prato. Durante il tragitto avevo

ripetuto ai due bimbi di ignorare la piccola Peggy.

Visto che tutto era andato

bene e avevano fatto conoscenza siamo andati verso la mia abitazione, sempre

con i tre cani liberi. Giunti davanti al cancello in ferro dell’altezza di

circa due metri, ho fatto entrare all’interno i tre cani. La __________ ha

richiuso il cancello lasciando i bimbi all’esterno. Voleva assicurarsi che

tutto era in ordine.

Mi sono subito spaventata

perché ho notato il bambino più grande che si stava arrampicando sul cancello.

Visto che i citati bambini erano troppo piccoli per lasciarli sia in macchina

che all’esterno del cancello, essendo una cliente nuova, per non offenderla,

gli dicevo di pure fare entrare i suoi due bambini. Siamo andate subito nel

giardino dove si trovavano i tre cani liberi. Mentre stavamo chiacchierando e

la signora mi diceva che bel posto e che bella vista, notavo il cane lupo che

stava giocando con dei rami e si trovava davanti a noi a circa due o tre metri.

Il bambino più grande si trovava vicino a detto cane giocando con i rami e da

parte mia mi concentravo su di loro. La __________ si trovava alla mia destra,

il bambino più piccolo vicino a lei alla gamba destra e la signora aveva la

mano sulla sua testa. Da parte mia ero nervosa perché la signora lasciava

giocare il suo bambino con la Luana che comunque è brava e non ha mai morsicato

nessuno.

A questo punto notavo

giungere in modo assolutamente naturale e tranquillo, il cane della __________

il quale passava vicino al bambino. Ho visto che si era allontanato e abbiamo

nuovamente guardato in avanti discutendo. Non abbiamo guardato la direzione

dove era andata la Peggy. Improvvisamente ho sentito la Peggy fare un ‘verso da

morso’ ed il bambino urlare. Mi sono subito girata ed ho notato il bambino che

sanguinava molto all’occhio. Mi sono spaventata e non capivo più nulla.”

(cfr. verbale di interrogatorio

ACCU 1 13 gennaio 2006, pag. 2 e segg.)

4. CIVI 1 ha subito una

ferita lacero-contusa palpebrale inferiore all’occhio sinistro a tutto spessore

(di circa 3-4 cm) con coinvolgimento del tarso. E’ stato sottoposto ad

intervento chirurgico il giorno stesso dei fatti e si è sottomesso a cure

ambulatoriali dal 13 ottobre al 12 dicembre 2005. Inoltre sulla punta del naso

è stato osservato un difetto di sostanza del diametro di ca. 1 cm (cfr. act 1 e

3).

L’infortunio ha lasciato in

modo definitivo una cicatrice interna nella sacca congiuntivele, che tuttavia

non avrà particolari conseguenze. Irrimediabilmente compromesso è per contro il

canalicolo lacrimale inferiore, ciò che potrebbe comportare in futuro una

lacrimazione eccessiva dell’occhio, che può essere trattata solo

chirurgicamente con una quota di successo inferiore al 50%. Non sono conosciute

eventuali conseguenza psicologiche (cfr. act 17).

5. Per i fatti descritti il

Procuratore pubblico ha ritenuto l’accusata autrice colpevole di lesioni

colpose e ha proposto la sua condanna alla multa di fr. 600.-, rinviando la

parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese di

corrispondente natura.

6. Al dibattimento

l’accusata ha ribadito quanto esposto in precedenza, sottolineando di avere

detto a più riprese alla madre di fare attenzione ai cani.

Ha inoltre precisato:

- di aver lasciato entrare i

bambini anche se la situazione non le piaceva, perché il primo contatto

all’esterno sul prato era andato bene;

- che altre volte con bambini

non era successo niente;

- di avere confidato che anche

questa volta nulla sarebbe accaduto;

- che a suo modo di vedere il

morso del cane è solamente ipotizzabile con il fatto che il bambino teneva in

mano un giocattolo di plastica e che probabilmente lo ha agitato davanti

all’animale (ipotesi che era già stata avanzata in sede di interrogatorio

davanti al Procuratore pubblico, cfr. pag. 3);

- che il danno non è stato

risarcito;

- di essere divorziata senza

figli e di avere un reddito lordo mensile di fr. 4’000/4'500.- mediamente.

7. La madre, sentita come

testimone, ha a sua volta confermato le precedenti dichiarazioni, evidenziando

in particolare:

- di non avere lasciato i

bambini nell’automobile, poiché posteggiata in prossimità di un dirupo (se

avessero toccato qualcosa di sbagliato poteva anche precipitare);

- che l’accusata non ha mai

detto di fare attenzione ai cani;

- che è stata la signora ACCU 1

a dire di far entrare i bambini nel giardino (da parte sua era tranquilla,

perché non le era stato indicato alcun pericolo);

- che CIVI 1 non aveva alcun

giocattolo in mano.

8. Il patrocinatore di

parte civile afferma che l’accusata è l’unica responsabile dell’incidente,

perché pur essendo consapevole dei pericoli non ha intrapreso le misure

necessarie per far sì che il fatto non avvenisse. In altre parole ha superato

il limite del rischio ammissibile.

Si tratta di una leggerezza

inaccettabile per una professionista che deve essere sanzionata. In particolare

non può essere che una persona del mestiere si fidi di un primo veloce incontro

come quello avvenuto sul prato prima di entrare in giardino e non avvisi i clienti

del pericolo comunque esistente.

Contesta altresì l’ipotesi del

giocattolo in mano al bambino, che non trova alcun riscontro e rimane una

supposizione dal momento che l’accusata stessa ha ammesso di non aver visto.

In definitiva chiede la conferma

del decreto di accusa e la condanna al pagamento della somma di fr. 2'000.- per

ripetibili.

9. La difesa dopo aver

precisato che il reato imputato può essere stato commesso solo per omissione,

perché la signora ACCU 1 non ha commesso alcun atto positivo per cagionare un

danno a CIVI 1, ha affermato che l’accusata ha sì una posizione di garante per

l’attività che svolge, ma che non si può pretendere che elimini tutti i rischi.

In particolare con i bambini è necessaria una accresciuta attenzione, ciò che

non significa tuttavia che occorra bandire qualsiasi incontro tra cani e

bambini (non ci sarebbe una norma in tal senso). L’accusata ha ossequiato i

suoi doveri di prudenza, prendendo tutte le misure necessarie, ritenuto altresì

che in presenza dei genitori non può essere richiesta l’adozione di misure inabituali.

Non bisogna dimenticare che la

madre ha accettato il rischio quando ha acconsentito a che i bambini entrassero

nel giardino.

Infine osserva che il cane non

era pericoloso e che il morso poteva benissimo avvenire anche prima sul prato.

In sostanza, a mente della

difesa, all’accusata non può essere imputata una negligenza. Motivo per il

quale chiede l’assoluzione, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

10. Per l’art. 125 cpv. 1 CP

in vigore al momento dei fatti chiunque per negligenza cagiona un danno al

corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con la

detenzione o con la multa. Nella versione attuale, in vigore dal 1° gennaio

2007, la punizione è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria,

alla quale, se sospesa, può essere aggiunta una multa.

Il reato può essere commesso

con un’azione positiva o per omissione. In quest’ultima ipotesi è punibile chi

non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico

protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo

status giuridico, in particolare in virtù della legge, di un contratto, di una

comunità di rischi liberamente accettata o della creazione di un rischio. In simili

circostanze la persona interessata ha una posizione di garante.

11. All’accusata viene

rimproverato di avere omesso, per imprevidenza colpevole, di impedire a due

bambini in tenera età di entrare in un fondo citato all’interno del quale

vagavano liberi alcuni cani o perlomeno di assumere particolari accorgimenti a

loro protezione.

Chi detiene cani e in

particolare chi gestisce una pensione per cani crea una fonte di pericolo,

perché il comportamento di questi animali non sempre è prevedibile. Anche un

cane di per sé docile può diventare aggressivo quando è intimorito, perché

confrontato con una situazione o una persona sconosciuta.

L’accusata era perfettamente

cosciente di ciò, tant’è che ha tentato, purtroppo tardivamente, di raggiungere

per telefono la madre di CIVI 1 per chiederle di venire senza figli e si è poi

sentita a disagio quando la cliente si è presentata con i bambini.

Ella aveva quindi una posizione

di garante.

12. Ci si deve a questo punto

chiedere se ACCU 1 ha fatto tutto quanto ci si poteva da lei attendere in base

alle sue conoscenze e alla sua esperienza per far sì che l’evento non si

verificasse.

A questo proposito occorre

prima di tutto osservare che un’eventuale concolpa di un’altra persona non è

idonea a inficiare o anche solo a sminuire quella dell’accusata, perché in

ambito penale ognuno risponde per le proprie mancanze. E’ quindi inutile ai

fini dell’odierno giudizio ricercare, come insistentemente fatto dalla difesa,

possibili errori della madre.

L’imputata sostiene di avere

avvisato la mamma di CIVI 1 di prestare attenzione ai cani, in particolare alla

Peggy, e si è fidata a lasciar entrare i bambini nel giardino ritenendo, benché

la situazione non le piacesse, che non si concretizzasse una situazione di

pericolo (cfr. verbale 14 febbraio 2006, pag. 3), perché il primo contatto

fuori sul prato era andato bene.

La madre afferma per contro che

nessun avviso è stato dato. La questione può restare irrisolta, poiché in ogni

caso il comportamento dell’accusata, quand’anche avesse segnalato il pericolo,

non è da ritenere sufficiente.

Ella sapeva:

- che un incontro bambini-cani

può essere problematico, perché oltre all’imprevedibilità dei cani vi è anche

quella dei bambini;

- che i cani presenti erano

diversi;

- che questi cani dovevano

familiarizzare con un nuovo animale (non si potevano escludere contrasti), tant’è

che almeno un cane era chiuso in casa;

- che doveva occuparsi della

cliente per mostrare il luogo e discutere i termini dell’accordo per la

pensione;

- che Peggy aveva già creato

qualche problema in precedenza (“Devo dire che il cane della __________ lo

conosco da circa 1 anno. Posso dire che si tratta di un cane ‘falso’. Nel senso

che occorre lasciarlo in pace. Mi ricordo alcuni passati comportamenti di

questo cane: ad esempio si comporta da ‘capo branco’ nei confronti degli altri

suoi simili; ricordo in particolare che delle volte ha morso dei cani che si

trovavano presso la mia pensione al muso, senza tuttavia procurare delle

lesioni gravi o importanti. Mi ricordo anche che un mio amico fu morso dal cane

della Signora __________, ancorché in modo superficiale, quando egli voleva

entrare nella mia vettura, all’interno della quale vi era appunto la Peggy”

cfr. verbale di interrogatorio 14 febbraio 2006, pag. 2);

- che i bambini erano due e per

di più in tenera età.

In queste circostanze

l’accusata doveva e poteva fare molto di più per evitare che il pericolo

rappresentato dai cani si concretizzasse. Ciò non significa che non si possa

permettere l’incontro fra bambini e cani, ma che lo stesso deve avvenire in

condizioni ottimali che tengano conto sia delle peculiarità dei bambini sia di

quelle dei cani.

In concerto, vista la

particolare pericolosità della situazione, si potevano prendere per esempio le

seguenti misure:

- chiudere i cani in casa;

- esigere che la madre tenesse

in braccio almeno il più piccolo e accudire lei stessa il più grande;

- far riportare i bambini in

auto e, se possibile, far spostare il veicolo in luogo sicuro;

- far entrare i bambini in casa

se potevano essere comunque visti e controllati;

- chiedere, se nessuna misura

appariva appropriata, di tornare un’altra volta senza figli.

In definitiva l’accusata ha

dimostrato leggerezza pur rendendosi conto della situazione di pericolo.

Irrilevante peraltro, ai fini del giudizio sulla colpevolezza, se il bambino

avesse in mano un giocattolo.

ACCU 1 è di conseguenza autrice

colpevole del reato imputatole.

13. Per quanto concerne la

pena questo giudice ritiene più favorevole all’accusata il diritto previgente

che prevede la possibilità di infliggere anche solo la multa, mentre che con la

normativa attuale la punizione sarebbe una pena pecuniaria, ancorché sospesa, e

la multa.

L’ammontare di fr. 600.-

proposto dal Procuratore pubblico, ritenuto che ACCU 1 è incensurata e che

l’imprevidenza non risulta grave, appare correttamente commisurata al grado di

colpa e alle circostanze del caso specifico. Va pertanto confermato.

14. La parte civile non

avanza in questa sede pretese di risarcimento, ma chiede l’assegnazione di

ripetibili.

In materia di atto illecito

vale come regola il principio dell’obbligo di contenimento del danno. Ne segue

che le spese legali della parte civile in ambito penale sono da risarcire solo

laddove e nella misura in cui un patrocinio si rivela indispensabile a causa

delle difficoltà giuridiche o della complessità fattuale o per altri motivi

particolari.

In concreto la vittima era un

bambino di 3 anni e nella fattispecie era coinvolta anche la madre. Ben si

giustificava quindi l’assistenza di un legale.

Possono di conseguenza essere

riconosciute ripetibili per fr. 2’000.-.

visti gli art. 63, 125 cpv. 1 vCP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di lesioni

colpose per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 2447/2006 del 12 luglio 2006.

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 600.-;

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’090.-;

3.

al pagamento alla parte

civile dell’importo di fr. 2'000.- per ripetibili.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

dà atto che nel decreto di

accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per sue

eventuali pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.00 multa

fr. 800.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 1690.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster