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Decisione

10.2006.352

Danneggiare intenzionalmente un veicolo, incutere timore, cagionare lesioni prendendo per il collo e colpendo il capo contro il muro

6 marzo 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 800.-.

2. Per ogni pretesa le parti

civili CIVI 5, CIVI 1, e CIVI 3, sono rinviate al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

e inoltre

prevenuto colpevole di 3. lesioni semplici (ripetute),

per avere, a __________, presso

la residenza __________, il __________, colpendo CIVI 2 al volto, prendendolo

per il collo e facendogli battere il capo contro il muro, cagionatogli le

lesioni di cui al certificato medico di data __________ della Clinica __________

di __________, nonché colpendo parimenti la moglie CIVI 4, sopraggiunta in

soccorso del marito, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di

data __________ della Clinica __________

reato previsto dall'art. 123

cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa n. 2422/2006 di

data 10 luglio 2006 del Sost. AINQ 2, ,

che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 90 (novanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

3. Le parti civili CIVI 2 e CIVI

4 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art.

208 cpv. 1 lett. b CPPT).

viste le opposizioni interposte

tempestivamente in data 24 luglio 2006 e 14 dicembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 6 marzo 2007, al

quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difenosore, il Sost.

Procuratore pubblico, le parti civili e il patrocinatore delle parti civili;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sost. Procuratore pubblico, il

quale chiede la conferma dei decreti d’accusa per quanto concerne i reati,

postulando una pena di 360 ore di lavoro di pubblica utilità effettive;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale si associa alle richieste dell’accusa, e chiede un

risarcimento di fr. 1'441.65 per CIVI 2 e di fr. 644.45 per CIVI 4, oltre ad

una riparazione del torto morale di fr. 2'000.- per ciascuno di loro;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento per il reato di danneggiamento, perché non c’è alcuna prova che

lo stesso sia stato provocato volontariamente, postula la derubricazione delle

lesioni semplici in vie di fatto e chiede che nella commisurazione della pena

si tenga conto del fatto che l’accusato ha agito in stato di scemata

imputabilità nonché di quanto previsto dall’art. 27 CP; contesta le pretese di

parte civile, da un lato perché i danni non sono del tutto provati e dall’altro

perché i signori CIVI 2 ottengono già soddisfazione dalla condanna

dell’imputato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1. danneggiamento

1.2. minaccia

1.3. ripetute lesioni

semplici, subordinatamente ripetute vie di fatto

per i fatti descritti nel

Considerandi

decreto di accusa a suo carico.

2.

Ha egli agito in stato di

scemata imputabilità.

3.

Sulla pena e sulle spese.

4.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 2 che chiede un risarcimento di fr. 1'141.65 e

il versamento di una riparazione di fr. 2'000.-.

5.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile CIVI 4 che chiede un risarcimento di fr. 664.45 e il

versamento di una riparazione di fr. 2'000.-.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19, 37, 42, 47, 49, 144

cpv. 1, 123 cifra 1, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2422/2006 del 10

luglio 2006.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di minaccia

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2422/2006 del 10 luglio 2006 e di ripetute lesioni semplici per i fatti

compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4770/2006 del 11

dicembre 2006.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 240 (duecentoquaranta) ore;

1.1

l’accusato

è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

rinvia le parti civili al

competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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