10.2006.352
Danneggiare intenzionalmente un veicolo, incutere timore, cagionare lesioni prendendo per il collo e colpendo il capo contro il muro
6 marzo 2007Italiano6 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2006.352
Data decisione, Autorità:
06.03.2007, PRPEN
Titolo:
Danneggiare intenzionalmente un veicolo, incutere timore, cagionare lesioni prendendo per il collo e colpendo il capo contro il muro
DANNEGGIAMENTO
LESIONE SEMPLICE
MINACCIA
art. 123 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
3. CIVI 3
4. CIVI 4
5. CIVI 5
tutti patr.ti da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.352, 10.2006.606
DA
2422/2006
DA
4770/2006
Bellinzona
6
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia Ferrara in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 operaio
(difeso da: lic. iur. DUF 1,)
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento,
per avere, a __________ in data
__________, urtandolo volontariamente con la propria vettura sulla quale si era
messo al volante, intenzionalmente danneggiato il veicolo __________ targato TI
__________ di proprietà di CIVI 5 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
2'211.05);
2. minaccia,
per avere, a __________ in
data __________, incusso timore ai coniugi CIVI 1 e CIVI 3, suoi vicini di
casa, proferendo nei loro confronti la seguente frase, udita (anche) da __________,
all’esterno della Residenza __________: “È ora di finirla di posteggiare qui
la vettura, faccio fuori tutti, siete stati avvisati, ammazzo tutta la famiglia”;
reati previsti dagli art. 144
cpv. 1 CP e art. 180 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 2422/2006 di
data 10 luglio 2006 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla multa di fr. 800.-.
2. Per ogni pretesa le parti
civili CIVI 5, CIVI 1, e CIVI 3, sono rinviate al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
e inoltre
prevenuto colpevole di 3. lesioni semplici (ripetute),
per avere, a __________, presso
la residenza __________, il __________, colpendo CIVI 2 al volto, prendendolo
per il collo e facendogli battere il capo contro il muro, cagionatogli le
lesioni di cui al certificato medico di data __________ della Clinica __________
di __________, nonché colpendo parimenti la moglie CIVI 4, sopraggiunta in
soccorso del marito, cagionatole le lesioni attestate dal certificato medico di
data __________ della Clinica __________
reato previsto dall'art. 123
cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 2422/2006 di
data 10 luglio 2006 del Sost. AINQ 2, ,
che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
3. Le parti civili CIVI 2 e CIVI
4 sono rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura (art.
208 cpv. 1 lett. b CPPT).
viste le opposizioni interposte
tempestivamente in data 24 luglio 2006 e 14 dicembre 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 6 marzo 2007, al
quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difenosore, il Sost.
Procuratore pubblico, le parti civili e il patrocinatore delle parti civili;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sost. Procuratore pubblico, il
quale chiede la conferma dei decreti d’accusa per quanto concerne i reati,
postulando una pena di 360 ore di lavoro di pubblica utilità effettive;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale si associa alle richieste dell’accusa, e chiede un
risarcimento di fr. 1'441.65 per CIVI 2 e di fr. 644.45 per CIVI 4, oltre ad
una riparazione del torto morale di fr. 2'000.- per ciascuno di loro;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento per il reato di danneggiamento, perché non c’è alcuna prova che
lo stesso sia stato provocato volontariamente, postula la derubricazione delle
lesioni semplici in vie di fatto e chiede che nella commisurazione della pena
si tenga conto del fatto che l’accusato ha agito in stato di scemata
imputabilità nonché di quanto previsto dall’art. 27 CP; contesta le pretese di
parte civile, da un lato perché i danni non sono del tutto provati e dall’altro
perché i signori CIVI 2 ottengono già soddisfazione dalla condanna
dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. danneggiamento
1.2. minaccia
1.3. ripetute lesioni
semplici, subordinatamente ripetute vie di fatto
per i fatti descritti nel
Considerandi
decreto di accusa a suo carico.
2.
Ha egli agito in stato di
scemata imputabilità.
3.
Sulla pena e sulle spese.
4.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 2 che chiede un risarcimento di fr. 1'141.65 e
il versamento di una riparazione di fr. 2'000.-.
5.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile CIVI 4 che chiede un risarcimento di fr. 664.45 e il
versamento di una riparazione di fr. 2'000.-.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 37, 42, 47, 49, 144
cpv. 1, 123 cifra 1, 180 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 2422/2006 del 10
luglio 2006.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di minaccia
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2422/2006 del 10 luglio 2006 e di ripetute lesioni semplici per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4770/2006 del 11
dicembre 2006.
condanna ACCU 1
1.
al lavoro di pubblica
utilità di 240 (duecentoquaranta) ore;
1.1
l’accusato
è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
rinvia le parti civili al
competente foro civile per le loro pretese di corrispondente natura.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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