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Decisione

10.2006.354

Circolare nonostante la revoca della licenza; perdere la padronanza del veicolo e scontrarsi con un'altra auto; abbandonare il luogo dell'incidente

1 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti ad __________ il 20.05.2006;

reato

previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando con la

vettura suddetta, in una curva per lui piegante a destra, negligentemente perso

la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano delimitata dalla

linea di sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ __________

targata __________ __________ condotta da CIVI 1, regolarmente sopraggiungente

in senso inverso;

fatti avvenuti ad __________ il 20.05.2006;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34

cpv. 2 e 4 LCStr, art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3. inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio,

per aver abbandonato il luogo

dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in

specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o

avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti ad __________ il

20.05.2006;

perseguito con decreto d’accusa n. DA 2723/2006

di data 31 luglio 2006 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

10.

(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il 5.05.2006 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CP).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 9 agosto 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1. marzo 2007, al

quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore mentre il Procuratore

pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito un teste;

sentito il difensore, il quale dopo avere

precisato che l’accusato non si oppone alle imputazioni di cui ai punti 1 e 3

del decreto d’accusa, chiede l’assoluzione dall’imputazione di infrazione alle

norme della circolazione con conseguente riduzione della pena;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se è autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di

accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal __________ di __________ il 5.05.2006.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 49 CP; 90

cifra 1, 92 cpv. 1, 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n.

2723/2006 del 31 luglio 2006.

dà atto che per i reati di guida

senza licenza di condurre o nonostante revoca e inosservanza dei doveri in caso

di infortunio non è stata fatta opposizione.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

3’200.- (tremiladuecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal _________________ il 5.05.2006.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino (inc. 2598),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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