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Decisione

10.2006.358

opposizione tardiva

5 settembre 2006Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il __________ sull’autostrada __________ in

territorio di __________;

reati

previsti dagli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 2 LCStr;

e meglio come

al decreto d’accusa n. 2415/2006 di data 10 luglio 2006 del AINQ 1 per cui fu proposta la condanna

1.

Alla multa di fr. 500.-.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di

fr. 100.-.

vista l'opposizione

interposta in data __________ dall'accusata;

considerato

che per gli art. 208 e 210 CPP l’accusata e la parte

civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione

scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni;

che

il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta al suo

domicilio di __________ il __________;

che

tale atto le è stato regolarmente notificato il __________ (cfr. verifica

postale);

che

di conseguenza il termine per formulare opposizione scadeva il __________;

che

l’opposizione interposta da ACCU 1, inoltrata unicamente il __________ (cfr. act

8), risulta pertanto tardiva;

che

nulla muta al riguardo la giustificazione per la reazione tardiva addotta

dall’accusata (cfr. al riguardo anche act 3);

pronuncia: 1. L'opposizione

è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio l’incarto sarà retrocesso al

Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

3.

Non

si prelevano né tasse, né spese.

4.

Intimazione

a:

Il

presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice

della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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