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Decisione

10.2006.362

esercizio abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla legge federale sulle armi

6 dicembre 2006Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decreto d’accusa 16

luglio 2006 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 colpevole di esercizio

abusivo della professione di fiduciario, per avere a __________, in proprio e

tramite la __________ SA, rispettivamente la __________ Ltd, a partire dal

1992, ininterrottamente amministrato fiduciariamente dal Ticino almeno una

settantina di società off-shore, operando quale gestore patrimoniale, nonché

offrendo alla clientela consulenza societaria e fiscale, nonostante nel corso

del mese di agosto 1992 gli fosse stata negata l’autorizzazione quale fiduciario

commercialista. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna

dell’accusato alla pena di 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente con un

periodo di prova di un anno e alla multa di fr. 15'000.-. Il 17 luglio 2006 ACCU

1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa.

considerato in diritto

1. Per l'art. 19 cpv. 1

lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18

giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1), in vigore dal 1° gennaio 1985, è punito con la

multa sino a fr. 20’000.– chi senza autorizzazione esercita le professioni

sottoposte alla legge. Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la

multa sino a fr. 5’000.– (cpv. 2).

La decisione è emessa

dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale d'appello

secondo la legge sulla procedura amministrativa (cpv. 4). In casi gravi o di

recidiva la pena è l'arresto o la multa e gli atti sono trasmessi d'ufficio

alla Procura pubblica competente (cpv. 5).

Considerandi

2.

Preliminarmente va detto

che l'accusato non contesta di aver amministrato fiduciariamente per conto di

terzi le società off-shore menzionate nel decreto di accusa, ad eccezione di

due società, la __________ Ltd e la __________ Inc, delle quali sostiene essere

proprietario.

Sennonché dall’elenco allestito

dall’accusato con indicazioni circa le varie società off-shore (act 28, accluso

allo scritto 1° giugno 2005 del precedente difensore), risulta che trattasi di

società abbandonate dai clienti e divenute di sua proprietà, ciò che non

esclude di per sé che le abbia amministrate fiduciariamente prima

dell’acquisizione.

Al di là di tale

puntualizzazione, comunque irrilevante considerato l’elevato numero di società

gestite, egli nega recisamente di essere stato operativo dal Ticino. Meno

categorica la difesa, che, oltre a evidenziare la diversità delle attività

svolte dall’accusato successivamente al fallimento della __________ SA sia in

proprio (in particolare con la ripresa della società d’armeria __________ SA)

sia tramite la __________ SA (con progetti di vendita), ha sostenuto che la

parte decisiva e preponderante dell’attività fiduciaria e di consulenza

finanziaria era svolta dall’estero tramite la __________ Ltd, società

appositamente creata a tale fine, e solo occasionalmente avveniva da Lugano, dove

non ha escluso che sia stato elaborato qualche documento o che l’accusato abbia

avuto contatti telefonici con clienti.

Sempre a mente della difesa

neppure la quantità di documenti rinvenuti presso la __________ SA deporrebbe a

favore della tesi dell’accusa, poiché si tratterebbe di documentazione datata o

superata (pronta per essere bruciata, a detta dell’accusato), per la quale gli

uffici avrebbero funto da semplice archivio. In sostanza, il 50% degli introiti

ottenuti fino al momento del sequestro sarebbe comunque accreditabile

all’attività svolta in proprio dall’accusato e tramite la __________ SA e solo

una cifra esigua deriverebbe da quella fiduciaria.

3.

La tesi della difesa è

tuttavia sconfessata d’acchito dalle chiare e univoche testimonianze della

ex-moglie dell’accusato, __________, e di __________, la quale ha lavorato per

la __________ SA in qualità di segretaria da settembre 1999 fino a marzo 2000.

La moglie, oltre a confermare integralmente il suo verbale di interrogatorio 19

maggio 2005, ha ribadito che l’accusato svolgeva la propria attività di

fiduciario dagli uffici di Massagno, dove si occupava di gestione patrimoniale,

gestione di società e trading vario e dove riceveva anche parecchi clienti,

prevalentemente italiani, per discutere gli aspetti legati alla gestione delle

società off-shore di cui era organo.

In proposito, ha asserito che i

clienti chiamavano anche fuori dagli orari d’ufficio al loro domicilio oppure

si rivolgevano a lei per rintracciare il marito; periodicamente accompagnava quest’ultimo

a pranzi o cene - che avvenivano perlopiù a Lugano e a volte a Milano - con

clienti ai quali egli sottoponeva documentazione relativa alle società per

verifica. La stessa ha poi affermato che il marito non si assentava spesso

dall’ufficio per recarsi all’estero, precisando che a Dublino gli venivano

messi a disposizione indirizzi e che la documentazione era minima. L’attività

della __________ SA, sempre a detta della ex-moglie, era caratterizzata da

vendite sporadiche e in ogni caso si inseriva nell’ambito di quella fiduciaria.

Ora, sebbene la predetta

testimonianza - che colpisce nondimeno per la dovizia di dettagli e la

precisione delle circostanze e dei nominativi riferiti, che trovano peraltro corrispondenza

negli atti - possa apparire interessata visto il profondo conflitto esistente

tra le parti, quella della segretaria, che non ha più avuto alcun contatto con

i signori __________ a far tempo dal 2003, risulta del tutto attendibile e non

fa che avvalorare le dichiarazioni della ex-moglie.

In effetti, la teste __________

ha confermato che negli uffici della __________ SA l’accusato svolgeva attività

fiduciaria occupandosi della gestione di società estere. Ha poi precisato che

la maggior parte del tempo egli era attivo a Lugano. Lei stessa si è occupata

della stesura di lettere per questa attività, senza escludere di avere

allestito, assieme all’accusato, anche contratti di mandato che poi sono stati

firmati a Lugano dai clienti. È inoltre interessante rilevare che, a detta

della ex-segretaria, l’accusato poteva creare con il suo computer la carta

intestata delle varie società.

Entrambe le testi, contrariamente

a quanto sostenuto dall’accusato, hanno affermato di aver ripetutamente visto

negli uffici di Lugano clienti che venivano per discutere di affari legati alle

loro società e per incontrarsi con lui.

4.

In aggiunta alle chiare

e univoche testimonianze di cui sopra, vi è agli atti una caterva di indizi che

permette di concludere che l’attività fosse determinata dal Ticino e che si

svolgesse prevalentemente a Lugano, senza escludere che fosse in parte

espletata anche all’estero. Certo è che dagli atti si evince che fra il 1994 e

il 2000, l’accusato ha effettuato solamente tre o quattro viaggi a Dublino o

Londra, della durata di uno o due giorni (solo nel 1997 una trasferta è durata

tre giorni; cfr. AI 17, scatola 6/12, classificatore attività/viaggi/vacanze

periodo permanente 23.3.1996); anche nel periodo successivo al 2000 i viaggi

dichiarati dall’accusato, peraltro senza produrre alcuna prova, sono risultati

essere tre all’anno, ad eccezione del 2002 in cui si sarebbe recato a Londra

almeno 6-7 volte (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 10).

Tra i vari indizi che emergono

dagli atti, vi sono anzitutto alcuni contratti di mandato fiduciario e di

amministrazione patrimoniale in originale, firmati il 22 aprile 2005 a Lugano,

mediante i quali l’accusato ha assunto la carica di direttore responsabile

delle società __________ Ltd (cfr. AI 17, scatola 9/12) e __________ S.A. (cfr.

IA 17, scatola 5/12). In proposito, l’accusato ha asserito che gli stessi sono

stati sottoscritti a Torino alcuni giorni dopo la data ivi indicata; tuttavia

agli atti non vi è nessuna prova che smentisca che i contratti siano stati

firmati a Lugano. Giovi notare che quasi tutti i mandati salvati sul suo

server, come pure, in parte, i due contratti originali di cui sopra,

stabilivano una mercede in franchi svizzeri, l’applicazione del diritto

svizzero e soprattutto istituivano Lugano quale foro arbitrale.

Vi sono inoltre numerose

lettere estrapolate dai dati registrati sul computer dell’accusato che, oltre

all’intestazione “__________, C.P. __________, 6901 Lugano”, riportano tale

Comune prima della data (cfr. a titolo di esempio gli scritti 4 settembre 1997

e 27 aprile 2000 sub AI 114, classificatore n. 20; telefax 14 giugno 1993 e 11

aprile 1994, scritto 28 febbraio 1995 sub AI 17, scatola 11/12, fascicolo __________

Ltd, atti/costituzione/verbali ass/ registro, periodo permanente dal 22.6.1993;

scritto 20 febbraio 2003 sub AI 17, scatola 8/12, __________ Ltd,

classificatore corrispondenza generale), per cui non vi è motivo di dubitare

che sono state elaborate a Lugano.

Sintomatico dell’attività a

Lugano è senz’altro il fatto che quale recapito veniva sempre indicata la

casella postale dell’accusato - che contava più utilizzatori, tra cui varie

società off-shore - e il numero di telefono dell’ufficio di Lugano (cfr. tra

l’altro, risposta elettronica del 30 marzo 2005 all’indirizzo di posta

elettronica __________ in uso all’accusato, come da lui confermato al

dibattimento, sub AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd, companies/house/cardiff,

periodo permanente dal 1.1.2002). Qui veniva spedita numerosa documentazione:

dalle comunicazioni bancarie da parte di __________ SA, Lugano, relative non

solo alle relazioni di cui era avente diritto economico, ma anche a quelle di

società amministrate fiduciariamente sulle quali aveva diritto di firma

individuale (cfr. AI 17, scatola 10/12, classificatore __________ S.A.,

contabilità, periodo dal 1.1.2005), ai certificati azionari originali, ai

formulari per la costituzione di società, alla corrispondenza da parte delle

società di servizio alle quali faceva capo sia a Dublino (cfr. scritti 1°

febbraio 2001, 11 gennaio 2002 della __________ Ltd, sub AI 17, scatola 5/12,

classificatore __________ Ltd, atti, periodo permanente dal 27.7.1999) sia a

Londra (cfr. telefax 9 aprile 2002 della __________ Ltd, sub AI 17, scatola

8/12, classificatore __________ Ltd, corrispondenza generale periodo dal

1.1

).

Significativa in proposito è la

comunicazione di cui al telefax 17 maggio 2000 alla __________ Ltd, con la

quale l’accusato si faceva recapitare per posta certificati originali relativi

a tre società off-shore da lui gestite all’indirizzo “Mr. __________, C/o __________

SA, Via __________, Massagno” (cfr. AI 114, classificatore n. 1). Allo stesso

modo, in una comunicazione per posta elettronica 22 settembre 2002 precisava

che per l’invio di documentazione tramite DHL l’indirizzo esatto era quello

della __________ SA (cfr. AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd,

corrispondenza generale, periodo permanente dal 1.1.2002).

Pure sintomatico è il fatto

che, come riferito dalla teste __________ in sede di dibattimento, l’accusato

elaborava lettere creando la carta intestata delle varie società off-shore con

il proprio computer a Lugano. Sempre a Lugano esistevano diverse relazioni

bancarie intestate a società off-shore da lui gestite, sulle quali aveva

diritto di firma individuale (cfr. AI 109, rapporto 20 marzo 2006 allestito

dall’equipe finanziaria del Ministero pubblico).

Non solo. La circostanza

secondo cui, per stessa ammissione dell’accusato (cfr. verbale 16 giugno 2005,

pag. 10), la segretaria a Londra non disponeva di alcuna autonomia decisionale,

ma dipendeva dalla sue istruzioni (cfr. a titolo di esempio lo scritto 20

febbraio 2003 a __________ presso __________ Ltd, sub AI 17, scatola 8/12, __________

Ltd, classificatore corrispondenza generale) depone a favore della tesi

dell’accusa. In effetti, non è credibile che l’accusato potesse dare tutte le

istruzioni e gestire fino a 150 clienti recandosi a Londra o Dublino, come

visto, solo saltuariamente.

5.

D’altra parte, la

versione dell’accusato - che anche in sede di dibattimento si è ostinato a

fornire o a tentare di fornire spiegazioni alquanto dubbie sugli elementi testé

evocati che gli venivano contestati - non è affatto credibile.

In primo luogo, per quanto

attiene all’argomentazione secondo cui l’ufficio a Lugano fungeva solo da

archivio, mal si comprende per quale motivo egli abbia atteso tutti questi anni

per bruciare la documentazione datata, come preteso in sede di dibattimento.

Certo è che tra la documentazione rinvenuta nei suoi uffici vi erano anche

parecchi atti originali e non solo inattuali, basti pensare ai numerosi mandati

fiduciari stipulati negli ultimi anni.

Per niente credibile è

l’affermazione secondo cui la documentazione sequestrata sarebbe stata

allestita dal personale amministrativo pagato dall’ufficio estero sull’arco di

6/8’000 ore, con periodi in cui lavoravano anche dieci collaboratori (cfr.

verbale 9 febbraio 2006, pag. 2). Come già si è detto, appare del tutto

improbabile che egli abbia potuto fornire le indicazioni al personale per

gestire le numerose società off-shore recandosi a Dublino o Londra solo

saltuariamente.

Inoltre, se davvero vi fosse

stato un così grande dispendio orario per allestire la documentazione,

l’accusato non avrebbe avuto alcun problema a produrre le fatture per il

personale emesse dalle società di servizio alle quali faceva capo. È quindi

sintomatico che malgrado sia stato più volte invitato in tal senso non ha mai

prodotto alcun conteggio.

Non è altresì credibile,

soprattutto dopo il fallimento della __________ SA, che l’accusato abbia tenuto

uffici così spaziosi (interessante in proposito è lo scritto 25 gennaio 2000

alla __________ Ltd in cui, per rendere attrattivo l’ufficio a Massagno,

accennava a una superficie di 1'000 sqft; cfr. AI 114, classificatore n. 20) e

costosi, come pure una segretaria amministrativa e contabile fissa, per la sola

__________ SA, viste le esigue entrate di quest’ultima.

In effetti, dalle cifre esposte

dall’accusato in sede di interrogatorio e ribadito durante il dibattimento si

evince che l’attività in questione non è mai stata redditizia, ritenuto che la

ditta, per suo stesso dire, non ha mai fatturato prestazioni per la consulenza

e l’allestimento di siti web (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 7). Inoltre, attraverso

i pochi clienti acquisiti (fra quelli menzionati figurano __________ e __________

società di __________, con il quale risulta che ha sottoscritto un mandato

fiduciario in data 14 giugno 2000), la ditta ha fatturato solamente fr. 1'500.-/2'000.-

all’anno per la prima, rispettivamente fr. 30'000.- sull’arco di tre anni per

la seconda.

In buona sostanza, dalle

dichiarazioni dell’accusato risulta che in dieci anni di attività egli si è

occupato in proprio o tramite la __________ SA sostanzialmente di cinque

progetti:

-

la ripresa della ditta __________ SA, attività fallimentare sin

dall’inizio;

-

la costituzione della società __________ Srl, di proprietà di due

imprenditori italiani, __________ e __________, della quale ha assunto la funzione

di amministratore percependo un compenso di fr. 60'000.- in sei anni, attività che

rientra verosimilmente nell’ambito di quella fiduciaria in relazione alla

gestione di beni appartenenti a __________ e __________, con i quali risulta che

ha concluso alcuni mandati fiduciari nel 1999 e 2000;

-

la vendita di teste per decespugliatori alla __________ e il trasporto

di opere d’arte per la __________, di cui riferito sopra;

-

la consulenza e l’allestimento di siti web tramite la __________, per la

quale non ha fatturato nulla;

-

e, da ultimo, il progetto __________, fallito dopo le trattative.

Ciò che

avvalora la tesi secondo cui negli ampi uffici a Lugano svolgesse

prevalentemente attività fiduciaria.

Ma vi è di più. Tra la documentazione

sequestrata, vi è uno scritto 3 giugno 2005 dell’accusato alla Commissione

tutoria regionale di __________, in cui comunicava di non poter iscrivere il

figlio all’__________ poiché “nel frattempo (n.d.r.: a seguito del

procedimento penale in atto) i miei conti e tutta la mia attività

professionale (la messa in grassetto è del redattore) e privata

subisce un arresto forzato”. Ora, se come preteso dalla difesa l’attività

professionale dell’accusato si svolgeva prevalentemente e in modo decisivo

dall’estero, non si comprende per quale motivo il sequestro della

documentazione archiviata a Massagno (e pronta per essere bruciata) avrebbe dovuto

compromettere integralmente la continuazione di ogni sua attività.

A mente di questo giudice, non

vi è alcun dubbio che l’attività fiduciaria dell’accusato sia stata determinata

ininterrottamente e durevolmente dal Ticino - senza peraltro escludere che egli

si sia recato all’estero per incontrare clienti o firmare documenti - dapprima

tramite la fallita __________ SA e in seguito al fallimento della stessa e alla

conferma da parte dell’alta Corte del diniego dell’autorizzazione di

fiduciario, attraverso la __________ Ltd e la __________ SA, società quest’ultima

che fungeva da copertura dell’attività fiduciaria e garantiva all’accusato un

certo prestigio di fronte alla clientela estera.

6.

Appurato che l’attività

fiduciaria veniva determinata dal Ticino e svolta prevalentemente negli uffici

siti a Lugano, occorre ora chinarsi sulle eccezioni di prescrizione e di

carenza di competenza sollevate dalla difesa.

6.1

Per quanto attiene alla

prescrizione del reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario è

applicabile il decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la

prescrizione in materia di contravvenzioni. Lo stesso stabilisce un termine di

prescrizione di due anni dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato,

ritenuto che se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, lo stesso

decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, mentre se il reato è

continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione

(art. 2).

La difesa, avvalendosi del noto

cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale che ha sancito l’abbandono

della figura dell’unità sotto il profilo della prescrizione, sostiene che

l’azione penale sarebbe prescritta per tutta l’attività fiduciaria antecedente

ai due anni che precedono la data del dibattimento. Soggiunge che se si dovesse

ritenere la continuità dell’attività, andrebbero comunque prese in considerazione

solo le società ancora attive al momento del sequestro.

Orbene, nessuna delle ipotesi

avanzate dalla difesa può essere condivisa.

In effetti, basandosi su

criteri oggettivi, occorre ritenere che dal momento in cui l’accusato, dopo il

diniego della necessaria autorizzazione, ha svolto l’attività di fiduciario a

titolo professionale per conto di terzi ha instaurato una situazione di

illegalità durevole, a pregiudizio dello stesso bene giuridico, perpetratasi

sino al sequestro della documentazione e il blocco dei conti bancari ad opera

dell’autorità inquirente. Egli ha infatti agito con piena cognizione

nell’ambito di una struttura permanente e complessa nella quale confluivano i

diversi mandati fiduciari che si intrecciavano senza soluzione di continuità (considerato

che rimanevano in vigore a tempo indeterminato).

A non averne dubbio, trattasi

di un reato continuato per un certo tempo nel senso della legge, formante una

sola entità, per cui la prescrizione dell’azione decorre dal giorno in cui è cessata

la continuazione (DTF 117 IV 408; 131 IV 83; 132 IV 49). Ne segue che nessuna

delle attività previste nel decreto d’accusa è prescritta.

6.2

La difesa solleva poi

l’eccezione di carenza di competenza del Procuratore pubblico a emanare il

decreto d’accusa impugnato. A suo dire, l’attività esercitata dall’accusato non

costituirebbe un caso grave a norma dell’art. 19 cpv. 5 Lfid, perché non vi

sarebbero stati in gioco beni giuridici importanti.

Ora, se è vero che l’atteggiamento

poco collaborativo dell’accusato in sede di istruzione formale e

dibattimentale, come pure il mancato allestimento della dichiarazione di imposta

per la __________ SA - regolarmente tassata d’ufficio, nonostante egli

svolgesse anche attività di consulenza fiscale - non hanno permesso di

stabilire il reddito da lui conseguito, non può essere disatteso che dal

fascicolo processuale emerge che l’attività per la quale l’autorità inquirente

ha ravvisato l’obbligo di autorizzazione a norma dell’art. 1 LFid verte su una gestione

patrimoniale durata dal 1992 al 2005 che ha interessato fino a 150 clienti, permettendogli

di conseguire onorari non indifferenti. Visto il lungo periodo di attività

svolta e l’importante numero di clienti, l’esercizio abusivo della professione

di fiduciario da parte dell’accusato configura senz’altro un “caso grave” a

norma dell’art. 19 cpv. 5 LFid, per cui la competenza del Procuratore pubblico

risulta pacifica e la censura infondata.

In siffatte circostanze, questo

giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso

l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto

intenzionale. Egli ha più volte ribadito in sede di dibattimento di conoscere

perfettamente la legge sui fiduciari, operando esclusivamente dall’estero

attraverso società create appositamente, tesi che, come detto, non appare per

nulla credibile ed è anzi sconfessata dagli atti.

Ciò posto - pur non senza

rilevare che si tratta di una persona che ha incontrato oggettive difficoltà

che non gli hanno permesso di esercitare la sua professione come avrebbe voluto

- occorre concludere che egli ha agito con coscienza e volontà, sapendo di

esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare

autorizzazione e cercando di circuire la legge vigente, non da ultimo se si considera

che anche con la __________ SA non ha mai fornito la relativa dichiarazione

d’imposta provocandone la tassazione d’ufficio.

7.

Per quanto attiene alla

violazione della legge sulle armi, l'accusato non contesta di per sé di aver

custodito le armi e le munizioni rinvenute nell’appartamento e negli uffici

della __________ SA in posti non chiusi a chiave. Ritiene nondimeno infondato l’addebito,

evidenziando da un lato la particolare istruzione data al figlio __________ in

materia di armi (il quale ha sparato per la prima volta all’età di sei anni ed

è stato istruito da entrambi i genitori a non toccare le armi); dall’altro lato,

solleva lo stato di angustia in cui avrebbe agito, rispettivamente il fatto che

si sentiva gravemente minacciato a seguito di un episodio occorsogli il 25

settembre 2004 sull’autostrada A1 in territorio di Lodi (I), nel quale il suo

veicolo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.

Circa le munizioni, sostiene

che si trattava di fondi di magazzino legati all’attività della fallita __________

SA e non più suscettibili di essere utilizzati.

Per l’art. 26 LArm le armi, le

loro parti essenziali, gli accessori, come pure le munizioni e i loro elementi

devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi

non autorizzati. La diligenza implica che le armi vengano custodite in modo

tale da non creare pericolo, mentre la non accessibilità impone, perlomeno,

quando si trovano in luoghi facilmente accessibili a terzi (ospiti, bambini,

personale di servizio, ladri, ecc), che siano tenute sotto chiave.

Nella fattispecie, è pacifico

che le armi da fuoco trovate con il colpo in canna non rispettano il principio

di diligenza, poiché lo stesso può esplodere con troppa facilità in caso di

manipolazione accidentale o da parte di persone che ignorano la presenza del

proiettile. Altrettanto pacifico è il fatto che le armi, così come le

munizioni, erano custodite in vani o elementi non chiusi a chiave quindi

accessibili a chiunque, in urto con il principio di non accessibilità a terzi

non autorizzati. Peraltro la legge (art. 4) non distingue tra munizioni nuove o

antiche e la violazione dell’obbligo di custodire diligentemente le munizioni

non presuppone neppure che vi siano nelle vicinanze le relative armi.

Di transenna, si osserva che

l’asserzione dell’accusato secondo cui le armi e munizioni rinvenute

nell’appartamento sarebbero state messe sotto chiave nel vano realizzato

appositamente nelle adiacenze della camera da letto prima di uscire di casa è

poco credibile, in quanto difficilmente si può immaginare che egli si precipitava

a riporre le armi e a metterle sotto chiave ogni qualvolta si assentava da casa

dopo che le aveva tolte in precedenza. È ben più probabile che al momento del

sequestro gli oggetti si trovassero nei posti in cui venivano normalmente lasciati,

soprattutto le munizioni.

Per quanto attiene alle circostanze

che avrebbero spinto l’accusato a tenere armi con il colpo in canna, a mente di

questo giudice, le stesse risultano alquanto inconsistenti e, anzi, altamente

improbabili, poiché non vi è nessuna certezza che egli fosse effettivamente il

bersaglio prestabilito, tant’è che con scritto 20 marzo 2006 alla Procura della

Repubblica di Lodi accennava a un possibile scambio di persone (cfr. notifica

di prove 10 novembre 2006, doc. B).

Ma quand’anche si volesse

considerare che qualcuno abbia attentato alla sua vita in Italia, per motivi

del tutto sconosciuti, tale circostanza non costituirebbe valido motivo per non

rispettare le disposizioni in materia di armi, caso contrario la situazione

sfuggirebbe con ogni evidenza al controllo dell’autorità. In siffatte

evenienze, l’addebito mossogli in relazione alla violazione dell’obbligo di

diligenza merita senz’altro conferma.

L’unico addebito dal quale

l’accusato dev’essere prosciolto è quello relativo alla mancata denuncia al

competente Ufficio dei permessi della pistola SITES 9 mm matricola __________,

oggetto di un’autorizzazione di esportazione, che egli deteneva nella

cassaforte della __________ SA per conto dell’acquirente, in quanto nel caso

concreto non sussisteva un tale obbligo.

8.

Quanto alla

commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 5 LFid, l'infrazione

perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente

grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato

verte – come si è detto – su una durata di oltre dodici anni e ha coinvolto un

numero importante di clienti (almeno una settantina le società off-shore da lui

amministrate fiduciariamente) permettendogli di conseguire un guadagno

senz’altro non indifferente.

Occorre nondimeno considerare,

d'altra parte, che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito

nell'attività – in sé non autorizzata – svolta dall'interessato. Non si può

nemmeno del tutto ignorare che l’accusato si è trovato costretto ad agire

secondo tali modalità a causa di circostanze che verosimilmente non sono a lui

imputabili. Per questi motivi, la pena dell’arresto, anche tenuto conto della

modifica della parte generale del Codice penale che entrerà in vigore il 1°

gennaio 2007, non entra in linea di conto.

Tutto ben ponderato una multa

di fr. 12’000.– appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle

particolarità del caso concreto, che giustificano pure di contenere gli oneri processuali

(art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 58, 63, 105 CP; 34 LArm;

19.

cpv. 5 Legge sui fiduciari; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di esercizio

abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla LF sulle armi

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2468/2006 del 14 luglio 2006, salvo il fatto di aver omesso di denunciare al

competente Ufficio dei permessi la pistola SITES 9 mm matricola __________.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 12'000.-;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’200.-.

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

ordina il dissequestro, a crescita

in giudicato della sentenza, a favore di ACCU 1 di tutta la documentazione

sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005.

ordina il dissequestro a favore

dell’Ufficio dei permessi delle seguenti armi sequestrate il 20 maggio 2005:

pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K USP 9 mm

para matricola __________; pistola SITES cal. 380 matricola __________; pistola

mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para

matricola __________, pistola SITES 9 mm matricola __________, 44 scatole

colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione

diversa

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Procuratore pubblico AINQ 1,

ACCU 1,

Avv. DI 1,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando

Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 12'000.00 multa

fr. 900.00 tassa

di giustizia

fr. 220.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 13'200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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