10.2006.362
esercizio abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla legge federale sulle armi
6 dicembre 2006Italiano33 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2006.362
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, PRPEN
Titolo:
esercizio abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla legge federale sulle armi
CONTRAVVENZIONE LARM
ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI FIDUCIARIO
art. 34 LARM
art. 19 cpv. 5 LFID
Incarto
n.
10.2006.362
DA
2468/2006
Bellinzona
6
dicembre 2006
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1,
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. esercizio abusivo della professione
di fiduciario,
per avere, a __________ ed in
altre località, a partire dal 1992, esercitato ininterrottamente senza
autorizzazione la professione di fiduciario finanziario, così come definita
dalla Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di fiduciario, malgrado
nel corso del mese di agosto 1992 gli fosse stata negata l’autorizzazione quale
fiduciario commercialista, in proprio e tramite la società __________ SA, con
sede ed uffici a __________ in Via __________, di cui è direttore, e la società
__________, __________, amministrando fiduciariamente dal Ticino per conto di
clienti almeno una settantina di società off-shore, tra cui __________, operando
quale gestore patrimoniale, nonché offrendo alla clientela consulenza
societaria e fiscale, conseguendo un reddito considerevole;
2. contravvenzione alla Legge
federale sulle armi,
per avere, a __________ in Via __________,
nel proprio appartamento privato e negli uffici della __________ SA della quale
è direttore, nel periodo antecedente alla perquisizione del 20 maggio 2005,
violato l'obbligo di custodire diligentemente armi, accessori di armi e
munizioni, segnatamente:
- per aver custodito nel
comodino della camera da letto del proprio appartamento, senza alcuna misura di
sicurezza, la pistola Walter PP matricola __________ calibro 380 e la pistola H&K
USP 9 mm para, matricola __________, cariche con colpo in canna,
- per aver custodito nel
cassetto della scrivania dell'ufficio della __________ SA, munito di serratura
a chiave, la pistola SITES cal 380, matricola __________, carica con colpo in
canna,
- per aver custodito sul
pavimento, nel vano adiacente la camera da letto, liberamente accessibile, la
pistola mitragliatrice semiautomatica marca SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para, matricola __________, corredata da tre magazzini carichi di munizioni e da silenziatore
nella rispettiva custodia,
- per aver custodito nel
vano adiacente la camera da letto del suo appartamento, in una cassettiera di
metallo non chiusa a chiave ed in alcune ceste sopra l'armadio stesso, nonché
in alcuni scompartimenti della libreria dell'ufficio, luoghi liberamente
accessibili e nemmeno separati dalle armi, oltre 15'000 singole munizioni di
marca e calibro diverso, provenienti da un fondo di magazzino della società __________
SA ora in liquidazione, munizioni che non erano mai state notificate sui libri
di controllo o inventariate e rimaste in possesso dell'accusato malgrado la
diffida 25 settembre 1997 della Sezione dei permessi, che gli intimava di
cedere tutte le armi e le munizioni della predetta società, siccome era stata
revocata la patente per il commercio d'armi,
nonché in qualità di privato omesso
di denunciare al competente Ufficio dei permessi, la pistola SITES 9 mm, matricola__________, oggetto di un'autorizzazione di esportazione tra l'armeria __________ di
Ginevra e tale __________, cittadino italiano residente a __________ (MI), in
Via __________, per la quale quest'ultimo non aveva prodotto il relativo
permesso di importazione in Italia, detenendo l'arma nella cassaforte della __________
SA;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 34 LArm, 19 cpv. 5
Legge sui fiduciari;
perseguito con decreto d’accusa n. 2468/2006 di
data 14 luglio 2006 del AINQ 1, ,
che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di arresto sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 1 (uno)
anno.
2. Alla multa di fr. 15'000.-.
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Ordina la confisca di:
- tutta la documentazione
sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005;
- tutta la documentazione
sub AI 114;
- delle seguenti armi in
sequestro: pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K
USP 9 mm para matricola __________; pistola SITES cal 380 matricola __________;
pistola mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm
para matricola __________, pistola SITES 9mm matricola __________, 44 scatole
colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione
diversa.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 17 luglio 2006 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 dicembre 2006,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 4 dicembre 2006 ha comunicato di non poter intervenire
al pubblico dibattimento causa malattia, postulando nel contempo la conferma
del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
sentite le testi;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione e in via
subordinata che la contravvenzione venga ridimensionata (limitata al massimo a
una multa di fr. 500.-) per rapporto all’effettiva messa a rischio del bene
pubblico; relativamente alla contravvenzione alla legge sulle armi egli
sostiene fra l’altro che l’accusato ha agito in grave stato di angustia o sotto
l’impressione di una grave minaccia; chiede inoltre il dissequestro di tutta la
documentazione sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005 (ad
eccezione della documentazione sub AI 114), come pure delle armi e proiettili
in sequestro;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. esercizio illecito della
professione di fiduciario
1.2. contravvenzione alla
Legge federale sulle armi
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se egli ha agito per quanto concerne
la contravvenzione alla Legge federale sulle armi in stato di grave angustia o
sotto l’impressione di grave minaccia.
4. Se deve essere ordinata la
confisca di:
- tutta la documentazione
sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005;
- tutta la documentazione
sub AI 114;
- delle seguenti armi in
sequestro: pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K
USP 9 mm para matricola __________; pistola SITES cal. 380 matricola __________;
pistola mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm
para matricola __________, pistola SITES 9 mm matricola __________, 44 scatole
colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione
diversa.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. ACCU 1, cittadino sloveno
domiciliato a __________, è entrato in Svizzera nel 1971 quale rifugiato
politico. Egli ha dapprima risieduto a Zurigo, dove ha lavorato come
programmatore a tempo parziale, e in seguito si è trasferito in Ticino, dove,
dopo una breve parentesi come disegnatore di impianti tecnici, ha iniziato a
lavorare alle dipendenze della __________ SA come amministratore di società
operative immobiliari e commerciali (tra cui società off-shore che detenevano
proprietà immobiliari). A suo dire, avrebbe anche trasferito all’estero le
società appartenenti a un noto imprenditore ticinese.
In seguito, ha poi collaborato
con altre società fiduciarie ticinesi quale amministratore patrimoniale.
B. Verso la fine degli anni
‘80 si è messo in proprio procedendo alla costituzione della __________ SA, con
sede a __________, della quale era azionista e direttore generale. La società
svolgeva attività fiduciaria, contabilità, amministrazione di società
operative, consulenza marketing. Per la clientela, l’accusato si occupava tra
l’altro di aprire relazioni bancarie presso istituti di credito con i quali
collaborava (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 2). A suo dire, in un anno e
mezzo la società vantava crediti per fr. 350'000.- nei confronti di una
quarantina di clienti. In data 14 maggio 1987 egli aveva inoltrato al Consiglio
di Stato un’istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione a esercitare la
professione di fiduciario commercialista. Nella seduta del 14 novembre 1988 il
Consiglio di vigilanza esprimeva parere positivo circa il rilascio
dell’autorizzazione chiesta, previa presentazione dell’attestazione comprovante
l’esistenza di una copertura assicurativa di fr. 100'000.- sotto forma di
cauzione con validità a partire dal 1° gennaio 1987.
C. Il 22 febbraio 1989
l’allora sostituto Procuratore pubblico sottocenerino comunicava al Consiglio
di vigilanza l’apertura di un procedimento penale per titolo di falsità in
documenti e tentata truffa a carico dell’accusato, conclusosi con un decreto di
abbandono del 24 febbraio 1993.
Alla luce di questa
comunicazione e della mancata presentazione, nonostante i vari solleciti, della
cauzione assicurativa, come pure dell’esistenza di attestati di carenza beni a
suo carico, in data 14 maggio 1990 l’organo di controllo riesaminava la
pratica, esprimendo parere negativo, parere confermato il 14 ottobre 1991 (cfr.
AI 17, scatola 11/12, cartella azzurra __________ SA, “dossier: fiduciario”).
Nel corso del 1990 le difficoltà finanziarie sorte, a detta dell’accusato, a
seguito del procedimento penale pendente a suo carico, durato quattro anni,
portavano al fallimento della società __________ SA, come pure alla messa all’incanto
della sua abitazione a __________.
D. Con risoluzione 11 agosto
1992 il Consiglio di Stato respingeva l’istanza presentata dall’accusato,
negandogli l’autorizzazione di fiduciario commercialista (doc. A allegato al
verbale 16 giugno 2005). Egli impugnava detta risoluzione con ricorso 20 agosto
1992 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo – respinto, per quanto noto
a questo giudice, con sentenza 24 settembre 1992 – e con ricorso di diritto
pubblico 27 agosto 1992 al Tribunale federale, ritirato però il 2 ottobre 1992.
Il 23 ottobre 1992 inoltrava altresì ricorso di diritto pubblico al Tribunale
federale contro la sentenza del Tram che confermava il diniego
dell’autorizzazione, ricorso respinto il 21 aprile 1993.
E. Nel mese di giugno 1993 ha
assunto la direzione della società __________ Ltd con sede a__________ (cfr. AI
17, scatola 11/12, fascicolo rosso __________ Ltd, atti, costituzione/verbali ass./registro,
periodo: permanente dal 22.6.1993), società alla quale ha trasferito tutta la
gestione della clientela italiana (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 3).
Tramite la predetta società amministrava società off-shore sulla base di
mandati fiduciari. La società si avvaleva dei servizi di due collaboratori a
tempo parziale che lavoravano, a dipendenza delle esigenze, presso un ufficio
messo a disposizione negli spazi della __________ a Dublino.
F. Nel 1996 l’accusato
costituiva la __________ SA, con sede a __________, società avente quale scopo
sociale l'organizzazione di vendite (marketing) di cose mobili, l'importazione,
l'esportazione di articoli, l'organizzazione di mostre, le campagne di vendita,
la promozione di marchi di fabbrica, la consulenza di vendita per terzi, della
quale è diventato direttore nell’aprile del 2003, succedendo alla moglie.
G. Nel 1999, a seguito della
cessazione del privilegio fiscale, l’accusato decideva di trasferire a Londra tutte
le società da lui gestite, dove peraltro era già stato attivo con alcune
società prima dell’anno 1988 (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 9). A suo dire,
a Londra operava tramite la società __________ Ltd con sede alle __________ (cfr.
verbale 9 febbraio 2006, pag. 6; ciò che appare poco probabile posto come si
tratti di pura società off-shore costituita al solo scopo di gestire il sito
internet della __________ Ltd).
Anche a Londra faceva
capo alle prestazioni di società di servizio - da ultimo la __________ Ltd -
che mettevano a sua disposizione, a seconda delle esigenze, il personale
amministrativo e gli spazi lavorativi.
H. Nel mese di maggio 2005,
in esito a un esposto penale presentato il 23 febbraio 2005 dal Consiglio di
vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario, il Ministero pubblico
ha avviato nei confronti dell’accusato indagini preliminari intese ad accertare
la commissione dell’eventuale reato di esercizio abusivo della professione di
fiduciario, indagini che hanno condotto in data 20 maggio 2005 al sequestro
presso gli uffici in uso alla __________ SA in via __________ a __________,
della documentazione riguardante le società off-shore gestite dall’accusato in
qualità di direttore responsabile. Tra la copiosa documentazione sequestrata –
classificata con cura in fascicoli e raccoglitori - sono stati rinvenuti atti
costitutivi originali, verbali assembleari, mandati fiduciari da lui
sottoscritti, documenti contabili, corrispondenza, ecc. Tramite un funzionario
del Centro sistemi informativi sono stati copiati i dati informatici registrati
nel computer dell’accusato. Nella medesima occasione sono pure state poste
sotto sequestro le armi e munizioni rinvenute nell’ufficio e nell’appartamento.
Nell’ambito delle indagini il Procuratore pubblico ha altresì ordinato il
blocco dei conti riconducibili all’accusato presso vari istituti bancari di
Lugano. Tale provvedimento ha condotto al tracollo completo della sua attività
che, a suo dire, aveva già subito un calo sensibile nel 2003, quando, a seguito
della separazione coniugale, aveva perso la maggior parte dei clienti,
conservandone una ventina dei 150 acquisiti (verbale 9 febbraio 2006, pag. 1).
Fatti
I. Con decreto d’accusa 16
luglio 2006 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 colpevole di esercizio
abusivo della professione di fiduciario, per avere a __________, in proprio e
tramite la __________ SA, rispettivamente la __________ Ltd, a partire dal
1992, ininterrottamente amministrato fiduciariamente dal Ticino almeno una
settantina di società off-shore, operando quale gestore patrimoniale, nonché
offrendo alla clientela consulenza societaria e fiscale, nonostante nel corso
del mese di agosto 1992 gli fosse stata negata l’autorizzazione quale fiduciario
commercialista. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna
dell’accusato alla pena di 15 giorni di arresto sospesi condizionalmente con un
periodo di prova di un anno e alla multa di fr. 15'000.-. Il 17 luglio 2006 ACCU
1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa.
considerato in diritto
1. Per l'art. 19 cpv. 1
lett. a della legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18
giugno 1984 (LFid; RL 11.1.4.1), in vigore dal 1° gennaio 1985, è punito con la
multa sino a fr. 20’000.– chi senza autorizzazione esercita le professioni
sottoposte alla legge. Se l'autore ha agito per negligenza è punito con la
multa sino a fr. 5’000.– (cpv. 2).
La decisione è emessa
dal Dipartimento competente con facoltà di ricorso al Tribunale d'appello
secondo la legge sulla procedura amministrativa (cpv. 4). In casi gravi o di
recidiva la pena è l'arresto o la multa e gli atti sono trasmessi d'ufficio
alla Procura pubblica competente (cpv. 5).
Considerandi
2.
Preliminarmente va detto
che l'accusato non contesta di aver amministrato fiduciariamente per conto di
terzi le società off-shore menzionate nel decreto di accusa, ad eccezione di
due società, la __________ Ltd e la __________ Inc, delle quali sostiene essere
proprietario.
Sennonché dall’elenco allestito
dall’accusato con indicazioni circa le varie società off-shore (act 28, accluso
allo scritto 1° giugno 2005 del precedente difensore), risulta che trattasi di
società abbandonate dai clienti e divenute di sua proprietà, ciò che non
esclude di per sé che le abbia amministrate fiduciariamente prima
dell’acquisizione.
Al di là di tale
puntualizzazione, comunque irrilevante considerato l’elevato numero di società
gestite, egli nega recisamente di essere stato operativo dal Ticino. Meno
categorica la difesa, che, oltre a evidenziare la diversità delle attività
svolte dall’accusato successivamente al fallimento della __________ SA sia in
proprio (in particolare con la ripresa della società d’armeria __________ SA)
sia tramite la __________ SA (con progetti di vendita), ha sostenuto che la
parte decisiva e preponderante dell’attività fiduciaria e di consulenza
finanziaria era svolta dall’estero tramite la __________ Ltd, società
appositamente creata a tale fine, e solo occasionalmente avveniva da Lugano, dove
non ha escluso che sia stato elaborato qualche documento o che l’accusato abbia
avuto contatti telefonici con clienti.
Sempre a mente della difesa
neppure la quantità di documenti rinvenuti presso la __________ SA deporrebbe a
favore della tesi dell’accusa, poiché si tratterebbe di documentazione datata o
superata (pronta per essere bruciata, a detta dell’accusato), per la quale gli
uffici avrebbero funto da semplice archivio. In sostanza, il 50% degli introiti
ottenuti fino al momento del sequestro sarebbe comunque accreditabile
all’attività svolta in proprio dall’accusato e tramite la __________ SA e solo
una cifra esigua deriverebbe da quella fiduciaria.
3.
La tesi della difesa è
tuttavia sconfessata d’acchito dalle chiare e univoche testimonianze della
ex-moglie dell’accusato, __________, e di __________, la quale ha lavorato per
la __________ SA in qualità di segretaria da settembre 1999 fino a marzo 2000.
La moglie, oltre a confermare integralmente il suo verbale di interrogatorio 19
maggio 2005, ha ribadito che l’accusato svolgeva la propria attività di
fiduciario dagli uffici di Massagno, dove si occupava di gestione patrimoniale,
gestione di società e trading vario e dove riceveva anche parecchi clienti,
prevalentemente italiani, per discutere gli aspetti legati alla gestione delle
società off-shore di cui era organo.
In proposito, ha asserito che i
clienti chiamavano anche fuori dagli orari d’ufficio al loro domicilio oppure
si rivolgevano a lei per rintracciare il marito; periodicamente accompagnava quest’ultimo
a pranzi o cene - che avvenivano perlopiù a Lugano e a volte a Milano - con
clienti ai quali egli sottoponeva documentazione relativa alle società per
verifica. La stessa ha poi affermato che il marito non si assentava spesso
dall’ufficio per recarsi all’estero, precisando che a Dublino gli venivano
messi a disposizione indirizzi e che la documentazione era minima. L’attività
della __________ SA, sempre a detta della ex-moglie, era caratterizzata da
vendite sporadiche e in ogni caso si inseriva nell’ambito di quella fiduciaria.
Ora, sebbene la predetta
testimonianza - che colpisce nondimeno per la dovizia di dettagli e la
precisione delle circostanze e dei nominativi riferiti, che trovano peraltro corrispondenza
negli atti - possa apparire interessata visto il profondo conflitto esistente
tra le parti, quella della segretaria, che non ha più avuto alcun contatto con
i signori __________ a far tempo dal 2003, risulta del tutto attendibile e non
fa che avvalorare le dichiarazioni della ex-moglie.
In effetti, la teste __________
ha confermato che negli uffici della __________ SA l’accusato svolgeva attività
fiduciaria occupandosi della gestione di società estere. Ha poi precisato che
la maggior parte del tempo egli era attivo a Lugano. Lei stessa si è occupata
della stesura di lettere per questa attività, senza escludere di avere
allestito, assieme all’accusato, anche contratti di mandato che poi sono stati
firmati a Lugano dai clienti. È inoltre interessante rilevare che, a detta
della ex-segretaria, l’accusato poteva creare con il suo computer la carta
intestata delle varie società.
Entrambe le testi, contrariamente
a quanto sostenuto dall’accusato, hanno affermato di aver ripetutamente visto
negli uffici di Lugano clienti che venivano per discutere di affari legati alle
loro società e per incontrarsi con lui.
4.
In aggiunta alle chiare
e univoche testimonianze di cui sopra, vi è agli atti una caterva di indizi che
permette di concludere che l’attività fosse determinata dal Ticino e che si
svolgesse prevalentemente a Lugano, senza escludere che fosse in parte
espletata anche all’estero. Certo è che dagli atti si evince che fra il 1994 e
il 2000, l’accusato ha effettuato solamente tre o quattro viaggi a Dublino o
Londra, della durata di uno o due giorni (solo nel 1997 una trasferta è durata
tre giorni; cfr. AI 17, scatola 6/12, classificatore attività/viaggi/vacanze
periodo permanente 23.3.1996); anche nel periodo successivo al 2000 i viaggi
dichiarati dall’accusato, peraltro senza produrre alcuna prova, sono risultati
essere tre all’anno, ad eccezione del 2002 in cui si sarebbe recato a Londra
almeno 6-7 volte (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 10).
Tra i vari indizi che emergono
dagli atti, vi sono anzitutto alcuni contratti di mandato fiduciario e di
amministrazione patrimoniale in originale, firmati il 22 aprile 2005 a Lugano,
mediante i quali l’accusato ha assunto la carica di direttore responsabile
delle società __________ Ltd (cfr. AI 17, scatola 9/12) e __________ S.A. (cfr.
IA 17, scatola 5/12). In proposito, l’accusato ha asserito che gli stessi sono
stati sottoscritti a Torino alcuni giorni dopo la data ivi indicata; tuttavia
agli atti non vi è nessuna prova che smentisca che i contratti siano stati
firmati a Lugano. Giovi notare che quasi tutti i mandati salvati sul suo
server, come pure, in parte, i due contratti originali di cui sopra,
stabilivano una mercede in franchi svizzeri, l’applicazione del diritto
svizzero e soprattutto istituivano Lugano quale foro arbitrale.
Vi sono inoltre numerose
lettere estrapolate dai dati registrati sul computer dell’accusato che, oltre
all’intestazione “__________, C.P. __________, 6901 Lugano”, riportano tale
Comune prima della data (cfr. a titolo di esempio gli scritti 4 settembre 1997
e 27 aprile 2000 sub AI 114, classificatore n. 20; telefax 14 giugno 1993 e 11
aprile 1994, scritto 28 febbraio 1995 sub AI 17, scatola 11/12, fascicolo __________
Ltd, atti/costituzione/verbali ass/ registro, periodo permanente dal 22.6.1993;
scritto 20 febbraio 2003 sub AI 17, scatola 8/12, __________ Ltd,
classificatore corrispondenza generale), per cui non vi è motivo di dubitare
che sono state elaborate a Lugano.
Sintomatico dell’attività a
Lugano è senz’altro il fatto che quale recapito veniva sempre indicata la
casella postale dell’accusato - che contava più utilizzatori, tra cui varie
società off-shore - e il numero di telefono dell’ufficio di Lugano (cfr. tra
l’altro, risposta elettronica del 30 marzo 2005 all’indirizzo di posta
elettronica __________ in uso all’accusato, come da lui confermato al
dibattimento, sub AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd, companies/house/cardiff,
periodo permanente dal 1.1.2002). Qui veniva spedita numerosa documentazione:
dalle comunicazioni bancarie da parte di __________ SA, Lugano, relative non
solo alle relazioni di cui era avente diritto economico, ma anche a quelle di
società amministrate fiduciariamente sulle quali aveva diritto di firma
individuale (cfr. AI 17, scatola 10/12, classificatore __________ S.A.,
contabilità, periodo dal 1.1.2005), ai certificati azionari originali, ai
formulari per la costituzione di società, alla corrispondenza da parte delle
società di servizio alle quali faceva capo sia a Dublino (cfr. scritti 1°
febbraio 2001, 11 gennaio 2002 della __________ Ltd, sub AI 17, scatola 5/12,
classificatore __________ Ltd, atti, periodo permanente dal 27.7.1999) sia a
Londra (cfr. telefax 9 aprile 2002 della __________ Ltd, sub AI 17, scatola
8/12, classificatore __________ Ltd, corrispondenza generale periodo dal
1.1
).
Significativa in proposito è la
comunicazione di cui al telefax 17 maggio 2000 alla __________ Ltd, con la
quale l’accusato si faceva recapitare per posta certificati originali relativi
a tre società off-shore da lui gestite all’indirizzo “Mr. __________, C/o __________
SA, Via __________, Massagno” (cfr. AI 114, classificatore n. 1). Allo stesso
modo, in una comunicazione per posta elettronica 22 settembre 2002 precisava
che per l’invio di documentazione tramite DHL l’indirizzo esatto era quello
della __________ SA (cfr. AI 17, scatola 8/12, classificatore __________ Ltd,
corrispondenza generale, periodo permanente dal 1.1.2002).
Pure sintomatico è il fatto
che, come riferito dalla teste __________ in sede di dibattimento, l’accusato
elaborava lettere creando la carta intestata delle varie società off-shore con
il proprio computer a Lugano. Sempre a Lugano esistevano diverse relazioni
bancarie intestate a società off-shore da lui gestite, sulle quali aveva
diritto di firma individuale (cfr. AI 109, rapporto 20 marzo 2006 allestito
dall’equipe finanziaria del Ministero pubblico).
Non solo. La circostanza
secondo cui, per stessa ammissione dell’accusato (cfr. verbale 16 giugno 2005,
pag. 10), la segretaria a Londra non disponeva di alcuna autonomia decisionale,
ma dipendeva dalla sue istruzioni (cfr. a titolo di esempio lo scritto 20
febbraio 2003 a __________ presso __________ Ltd, sub AI 17, scatola 8/12, __________
Ltd, classificatore corrispondenza generale) depone a favore della tesi
dell’accusa. In effetti, non è credibile che l’accusato potesse dare tutte le
istruzioni e gestire fino a 150 clienti recandosi a Londra o Dublino, come
visto, solo saltuariamente.
5.
D’altra parte, la
versione dell’accusato - che anche in sede di dibattimento si è ostinato a
fornire o a tentare di fornire spiegazioni alquanto dubbie sugli elementi testé
evocati che gli venivano contestati - non è affatto credibile.
In primo luogo, per quanto
attiene all’argomentazione secondo cui l’ufficio a Lugano fungeva solo da
archivio, mal si comprende per quale motivo egli abbia atteso tutti questi anni
per bruciare la documentazione datata, come preteso in sede di dibattimento.
Certo è che tra la documentazione rinvenuta nei suoi uffici vi erano anche
parecchi atti originali e non solo inattuali, basti pensare ai numerosi mandati
fiduciari stipulati negli ultimi anni.
Per niente credibile è
l’affermazione secondo cui la documentazione sequestrata sarebbe stata
allestita dal personale amministrativo pagato dall’ufficio estero sull’arco di
6/8’000 ore, con periodi in cui lavoravano anche dieci collaboratori (cfr.
verbale 9 febbraio 2006, pag. 2). Come già si è detto, appare del tutto
improbabile che egli abbia potuto fornire le indicazioni al personale per
gestire le numerose società off-shore recandosi a Dublino o Londra solo
saltuariamente.
Inoltre, se davvero vi fosse
stato un così grande dispendio orario per allestire la documentazione,
l’accusato non avrebbe avuto alcun problema a produrre le fatture per il
personale emesse dalle società di servizio alle quali faceva capo. È quindi
sintomatico che malgrado sia stato più volte invitato in tal senso non ha mai
prodotto alcun conteggio.
Non è altresì credibile,
soprattutto dopo il fallimento della __________ SA, che l’accusato abbia tenuto
uffici così spaziosi (interessante in proposito è lo scritto 25 gennaio 2000
alla __________ Ltd in cui, per rendere attrattivo l’ufficio a Massagno,
accennava a una superficie di 1'000 sqft; cfr. AI 114, classificatore n. 20) e
costosi, come pure una segretaria amministrativa e contabile fissa, per la sola
__________ SA, viste le esigue entrate di quest’ultima.
In effetti, dalle cifre esposte
dall’accusato in sede di interrogatorio e ribadito durante il dibattimento si
evince che l’attività in questione non è mai stata redditizia, ritenuto che la
ditta, per suo stesso dire, non ha mai fatturato prestazioni per la consulenza
e l’allestimento di siti web (cfr. verbale 16 giugno 2005, pag. 7). Inoltre, attraverso
i pochi clienti acquisiti (fra quelli menzionati figurano __________ e __________
società di __________, con il quale risulta che ha sottoscritto un mandato
fiduciario in data 14 giugno 2000), la ditta ha fatturato solamente fr. 1'500.-/2'000.-
all’anno per la prima, rispettivamente fr. 30'000.- sull’arco di tre anni per
la seconda.
In buona sostanza, dalle
dichiarazioni dell’accusato risulta che in dieci anni di attività egli si è
occupato in proprio o tramite la __________ SA sostanzialmente di cinque
progetti:
-
la ripresa della ditta __________ SA, attività fallimentare sin
dall’inizio;
-
la costituzione della società __________ Srl, di proprietà di due
imprenditori italiani, __________ e __________, della quale ha assunto la funzione
di amministratore percependo un compenso di fr. 60'000.- in sei anni, attività che
rientra verosimilmente nell’ambito di quella fiduciaria in relazione alla
gestione di beni appartenenti a __________ e __________, con i quali risulta che
ha concluso alcuni mandati fiduciari nel 1999 e 2000;
-
la vendita di teste per decespugliatori alla __________ e il trasporto
di opere d’arte per la __________, di cui riferito sopra;
-
la consulenza e l’allestimento di siti web tramite la __________, per la
quale non ha fatturato nulla;
-
e, da ultimo, il progetto __________, fallito dopo le trattative.
Ciò che
avvalora la tesi secondo cui negli ampi uffici a Lugano svolgesse
prevalentemente attività fiduciaria.
Ma vi è di più. Tra la documentazione
sequestrata, vi è uno scritto 3 giugno 2005 dell’accusato alla Commissione
tutoria regionale di __________, in cui comunicava di non poter iscrivere il
figlio all’__________ poiché “nel frattempo (n.d.r.: a seguito del
procedimento penale in atto) i miei conti e tutta la mia attività
professionale (la messa in grassetto è del redattore) e privata
subisce un arresto forzato”. Ora, se come preteso dalla difesa l’attività
professionale dell’accusato si svolgeva prevalentemente e in modo decisivo
dall’estero, non si comprende per quale motivo il sequestro della
documentazione archiviata a Massagno (e pronta per essere bruciata) avrebbe dovuto
compromettere integralmente la continuazione di ogni sua attività.
A mente di questo giudice, non
vi è alcun dubbio che l’attività fiduciaria dell’accusato sia stata determinata
ininterrottamente e durevolmente dal Ticino - senza peraltro escludere che egli
si sia recato all’estero per incontrare clienti o firmare documenti - dapprima
tramite la fallita __________ SA e in seguito al fallimento della stessa e alla
conferma da parte dell’alta Corte del diniego dell’autorizzazione di
fiduciario, attraverso la __________ Ltd e la __________ SA, società quest’ultima
che fungeva da copertura dell’attività fiduciaria e garantiva all’accusato un
certo prestigio di fronte alla clientela estera.
6.
Appurato che l’attività
fiduciaria veniva determinata dal Ticino e svolta prevalentemente negli uffici
siti a Lugano, occorre ora chinarsi sulle eccezioni di prescrizione e di
carenza di competenza sollevate dalla difesa.
6.1
Per quanto attiene alla
prescrizione del reato di esercizio abusivo della professione di fiduciario è
applicabile il decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la
prescrizione in materia di contravvenzioni. Lo stesso stabilisce un termine di
prescrizione di due anni dal giorno in cui l’imputato ha compiuto il reato,
ritenuto che se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, lo stesso
decorre dal giorno in cui è stato compiuto l’ultimo atto, mentre se il reato è
continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione
(art. 2).
La difesa, avvalendosi del noto
cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale che ha sancito l’abbandono
della figura dell’unità sotto il profilo della prescrizione, sostiene che
l’azione penale sarebbe prescritta per tutta l’attività fiduciaria antecedente
ai due anni che precedono la data del dibattimento. Soggiunge che se si dovesse
ritenere la continuità dell’attività, andrebbero comunque prese in considerazione
solo le società ancora attive al momento del sequestro.
Orbene, nessuna delle ipotesi
avanzate dalla difesa può essere condivisa.
In effetti, basandosi su
criteri oggettivi, occorre ritenere che dal momento in cui l’accusato, dopo il
diniego della necessaria autorizzazione, ha svolto l’attività di fiduciario a
titolo professionale per conto di terzi ha instaurato una situazione di
illegalità durevole, a pregiudizio dello stesso bene giuridico, perpetratasi
sino al sequestro della documentazione e il blocco dei conti bancari ad opera
dell’autorità inquirente. Egli ha infatti agito con piena cognizione
nell’ambito di una struttura permanente e complessa nella quale confluivano i
diversi mandati fiduciari che si intrecciavano senza soluzione di continuità (considerato
che rimanevano in vigore a tempo indeterminato).
A non averne dubbio, trattasi
di un reato continuato per un certo tempo nel senso della legge, formante una
sola entità, per cui la prescrizione dell’azione decorre dal giorno in cui è cessata
la continuazione (DTF 117 IV 408; 131 IV 83; 132 IV 49). Ne segue che nessuna
delle attività previste nel decreto d’accusa è prescritta.
6.2
La difesa solleva poi
l’eccezione di carenza di competenza del Procuratore pubblico a emanare il
decreto d’accusa impugnato. A suo dire, l’attività esercitata dall’accusato non
costituirebbe un caso grave a norma dell’art. 19 cpv. 5 Lfid, perché non vi
sarebbero stati in gioco beni giuridici importanti.
Ora, se è vero che l’atteggiamento
poco collaborativo dell’accusato in sede di istruzione formale e
dibattimentale, come pure il mancato allestimento della dichiarazione di imposta
per la __________ SA - regolarmente tassata d’ufficio, nonostante egli
svolgesse anche attività di consulenza fiscale - non hanno permesso di
stabilire il reddito da lui conseguito, non può essere disatteso che dal
fascicolo processuale emerge che l’attività per la quale l’autorità inquirente
ha ravvisato l’obbligo di autorizzazione a norma dell’art. 1 LFid verte su una gestione
patrimoniale durata dal 1992 al 2005 che ha interessato fino a 150 clienti, permettendogli
di conseguire onorari non indifferenti. Visto il lungo periodo di attività
svolta e l’importante numero di clienti, l’esercizio abusivo della professione
di fiduciario da parte dell’accusato configura senz’altro un “caso grave” a
norma dell’art. 19 cpv. 5 LFid, per cui la competenza del Procuratore pubblico
risulta pacifica e la censura infondata.
In siffatte circostanze, questo
giudice perviene al convincimento che l'accusato abbia effettivamente commesso
l'infrazione ravvisata dal Procuratore pubblico. La violazione è del resto
intenzionale. Egli ha più volte ribadito in sede di dibattimento di conoscere
perfettamente la legge sui fiduciari, operando esclusivamente dall’estero
attraverso società create appositamente, tesi che, come detto, non appare per
nulla credibile ed è anzi sconfessata dagli atti.
Ciò posto - pur non senza
rilevare che si tratta di una persona che ha incontrato oggettive difficoltà
che non gli hanno permesso di esercitare la sua professione come avrebbe voluto
- occorre concludere che egli ha agito con coscienza e volontà, sapendo di
esercitare la professione di fiduciario in Ticino sprovvisto di regolare
autorizzazione e cercando di circuire la legge vigente, non da ultimo se si considera
che anche con la __________ SA non ha mai fornito la relativa dichiarazione
d’imposta provocandone la tassazione d’ufficio.
7.
Per quanto attiene alla
violazione della legge sulle armi, l'accusato non contesta di per sé di aver
custodito le armi e le munizioni rinvenute nell’appartamento e negli uffici
della __________ SA in posti non chiusi a chiave. Ritiene nondimeno infondato l’addebito,
evidenziando da un lato la particolare istruzione data al figlio __________ in
materia di armi (il quale ha sparato per la prima volta all’età di sei anni ed
è stato istruito da entrambi i genitori a non toccare le armi); dall’altro lato,
solleva lo stato di angustia in cui avrebbe agito, rispettivamente il fatto che
si sentiva gravemente minacciato a seguito di un episodio occorsogli il 25
settembre 2004 sull’autostrada A1 in territorio di Lodi (I), nel quale il suo
veicolo è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco.
Circa le munizioni, sostiene
che si trattava di fondi di magazzino legati all’attività della fallita __________
SA e non più suscettibili di essere utilizzati.
Per l’art. 26 LArm le armi, le
loro parti essenziali, gli accessori, come pure le munizioni e i loro elementi
devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi
non autorizzati. La diligenza implica che le armi vengano custodite in modo
tale da non creare pericolo, mentre la non accessibilità impone, perlomeno,
quando si trovano in luoghi facilmente accessibili a terzi (ospiti, bambini,
personale di servizio, ladri, ecc), che siano tenute sotto chiave.
Nella fattispecie, è pacifico
che le armi da fuoco trovate con il colpo in canna non rispettano il principio
di diligenza, poiché lo stesso può esplodere con troppa facilità in caso di
manipolazione accidentale o da parte di persone che ignorano la presenza del
proiettile. Altrettanto pacifico è il fatto che le armi, così come le
munizioni, erano custodite in vani o elementi non chiusi a chiave quindi
accessibili a chiunque, in urto con il principio di non accessibilità a terzi
non autorizzati. Peraltro la legge (art. 4) non distingue tra munizioni nuove o
antiche e la violazione dell’obbligo di custodire diligentemente le munizioni
non presuppone neppure che vi siano nelle vicinanze le relative armi.
Di transenna, si osserva che
l’asserzione dell’accusato secondo cui le armi e munizioni rinvenute
nell’appartamento sarebbero state messe sotto chiave nel vano realizzato
appositamente nelle adiacenze della camera da letto prima di uscire di casa è
poco credibile, in quanto difficilmente si può immaginare che egli si precipitava
a riporre le armi e a metterle sotto chiave ogni qualvolta si assentava da casa
dopo che le aveva tolte in precedenza. È ben più probabile che al momento del
sequestro gli oggetti si trovassero nei posti in cui venivano normalmente lasciati,
soprattutto le munizioni.
Per quanto attiene alle circostanze
che avrebbero spinto l’accusato a tenere armi con il colpo in canna, a mente di
questo giudice, le stesse risultano alquanto inconsistenti e, anzi, altamente
improbabili, poiché non vi è nessuna certezza che egli fosse effettivamente il
bersaglio prestabilito, tant’è che con scritto 20 marzo 2006 alla Procura della
Repubblica di Lodi accennava a un possibile scambio di persone (cfr. notifica
di prove 10 novembre 2006, doc. B).
Ma quand’anche si volesse
considerare che qualcuno abbia attentato alla sua vita in Italia, per motivi
del tutto sconosciuti, tale circostanza non costituirebbe valido motivo per non
rispettare le disposizioni in materia di armi, caso contrario la situazione
sfuggirebbe con ogni evidenza al controllo dell’autorità. In siffatte
evenienze, l’addebito mossogli in relazione alla violazione dell’obbligo di
diligenza merita senz’altro conferma.
L’unico addebito dal quale
l’accusato dev’essere prosciolto è quello relativo alla mancata denuncia al
competente Ufficio dei permessi della pistola SITES 9 mm matricola __________,
oggetto di un’autorizzazione di esportazione, che egli deteneva nella
cassaforte della __________ SA per conto dell’acquirente, in quanto nel caso
concreto non sussisteva un tale obbligo.
8.
Quanto alla
commisurazione della pena sancita dall'art. 19 cpv. 5 LFid, l'infrazione
perpetrata dall'accusato alla normativa cantonale sui fiduciari è indubbiamente
grave, ove solo si consideri che l'attività abusiva rimproverata all'interessato
verte – come si è detto – su una durata di oltre dodici anni e ha coinvolto un
numero importante di clienti (almeno una settantina le società off-shore da lui
amministrate fiduciariamente) permettendogli di conseguire un guadagno
senz’altro non indifferente.
Occorre nondimeno considerare,
d'altra parte, che l'autorità inquirente non ha ravvisato alcun illecito
nell'attività – in sé non autorizzata – svolta dall'interessato. Non si può
nemmeno del tutto ignorare che l’accusato si è trovato costretto ad agire
secondo tali modalità a causa di circostanze che verosimilmente non sono a lui
imputabili. Per questi motivi, la pena dell’arresto, anche tenuto conto della
modifica della parte generale del Codice penale che entrerà in vigore il 1°
gennaio 2007, non entra in linea di conto.
Tutto ben ponderato una multa
di fr. 12’000.– appare correttamente commisurata al grado di colpa e alle
particolarità del caso concreto, che giustificano pure di contenere gli oneri processuali
(art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 58, 63, 105 CP; 34 LArm;
19.
cpv. 5 Legge sui fiduciari; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di esercizio
abusivo della professione di fiduciario e contravvenzione alla LF sulle armi
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2468/2006 del 14 luglio 2006, salvo il fatto di aver omesso di denunciare al
competente Ufficio dei permessi la pistola SITES 9 mm matricola __________.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 12'000.-;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’200.-.
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
ordina il dissequestro, a crescita
in giudicato della sentenza, a favore di ACCU 1 di tutta la documentazione
sequestrata durante la perquisizione del 20.05.2005.
ordina il dissequestro a favore
dell’Ufficio dei permessi delle seguenti armi sequestrate il 20 maggio 2005:
pistola Walter PP matricola __________ calibro 380; pistola H&K USP 9 mm
para matricola __________; pistola SITES cal. 380 matricola __________; pistola
mitragliatrice semiautomatica SITES modello SPECTRE HC calibro 9 mm para
matricola __________, pistola SITES 9 mm matricola __________, 44 scatole
colpi/cartucce; 2 scatole contenenti colpi fiocchi 22 LR, 5 scatole munizione
diversa
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Procuratore pubblico AINQ 1,
ACCU 1,
Avv. DI 1,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando
Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 12'000.00 multa
fr. 900.00 tassa
di giustizia
fr. 220.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 13'200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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