10.2006.365
Condurre un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guido.
18 settembre 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.365
Data decisione, Autorità:
18.09.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guido.
GUIDA SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.365
DA
2430/2006
Bellinzona
18
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante la revoca,
per aver condotto la vettura __________
targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità
amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006;
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
13 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 10 luglio
2006 n. 2430/2006 del che propone la condanna:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 800.00,
con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
4.
Non prolunga il periodo di
iscrizione della multa inflittagli il 13.02.2005.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 luglio 2006;
indetto il dibattimento 18 settembre
2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente e il suo difensore DI 1,
mentre il Procura-tore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impu-gnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dell’accusato. La difesa chiede che le vengano assegnate
ripetibili e che venga ritornata la cauzione di fr. 1'000.— a suo tempo
versata;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto, a __________
il 13 maggio 2006, la vettura __________ targata __________ malgrado il divieto
di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della sospensione
condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere prolungato il
periodo di iscrizione a casellario giudiziale della multa inflittagli con
decreto d’accusa 13 febbraio 2006?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
Devono essere assegnate
ripetibili e se si in quale misura?
7.
Quid sulla cauzione di
fr. 1'000.— versata dall’accusato?
8.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 13 cpv. 1 CP;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub
1.
, come segue ai quesiti posti sub 6. e 7.; decaduti gli altri quesiti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di guida senza
licenza di condurre o nonostante la revoca;
assegna le tasse e le spese allo
Stato, il quale dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 700.—(settecento) a titolo di
ripetibili;
ordina la restituzione a ACCU 1 -
per il tramite dell’DI 1, __________ - della cauzione di fr. 1'000.--;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80665),
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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