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Decisione

10.2006.365

Condurre un'autovettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guido.

18 settembre 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

13 maggio 2006;

reato previsto dall’art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 10 luglio

2006 n. 2430/2006 del che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 800.00,

con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

4.

Non prolunga il periodo di

iscrizione della multa inflittagli il 13.02.2005.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 20 luglio 2006;

indetto il dibattimento 18 settembre

2007, al quale sono comparsi l’accusato personal-mente e il suo difensore DI 1,

mentre il Procura-tore pubblico con lettera 5 luglio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impu-gnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dell’accusato. La difesa chiede che le vengano assegnate

ripetibili e che venga ritornata la cauzione di fr. 1'000.— a suo tempo

versata;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di guida

senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto, a __________

il 13 maggio 2006, la vettura __________ targata __________ malgrado il divieto

di far uso sul territorio svizzero della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 3.03.2006, per il periodo 2.05.2006 - 1.08.2006?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della sospensione

condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere prolungato il

periodo di iscrizione a casellario giudiziale della multa inflittagli con

decreto d’accusa 13 febbraio 2006?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

Devono essere assegnate

ripetibili e se si in quale misura?

7.

Quid sulla cauzione di

fr. 1'000.— versata dall’accusato?

8.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg., 13 cpv. 1 CP;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al quesito posto sub

1.

, come segue ai quesiti posti sub 6. e 7.; decaduti gli altri quesiti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di guida senza

licenza di condurre o nonostante la revoca;

assegna le tasse e le spese allo

Stato, il quale dovrà rifondere a ACCU 1 fr. 700.—(settecento) a titolo di

ripetibili;

ordina la restituzione a ACCU 1 -

per il tramite dell’DI 1, __________ - della cauzione di fr. 1'000.--;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80665),

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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