10.2006.366
Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).
2 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.366
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).
DIFFAMAZIONE
INGIURIA
art. 173 CPS
art. 177 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.366
DA
2748/2006
Bellinzona
2
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. diffamazione,
per avere, a __________, il 19
maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti
suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella
lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI
Fatti
1 di essere un truffatore;
2. ingiuria,
per avere, a __________, il 17
maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”;
reati previsti dagli art. 173,
177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio
2006 n. 2748/2006 del che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.00,
con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Per ogni pretesa la parte
civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 agosto 2006;
indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al
quale sono comparsi l’accusato e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. febbraio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
si procede all’interrogatorio dell’accusato e
della parte civile, la quale dichiara di non avere pretese da fare valere;
sentito per ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. diffamazione, per avere, a __________,
il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti
suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella
lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI
1 di essere un truffatore?
1.2. ingiuria, per avere, a __________,
il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”?
2. In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3. L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate le tasse e
Considerandi
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1, 173 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti
sub 2. e 4.;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di diffamazione
(art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
ingiuria in virtù del principio in dubio pro reo;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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