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Decisione

10.2006.366

Offendere l'onore di una persona tacciandola di "bastardo" e accusarla di essere un truffatore (tramite uno scritto inviato ad una terza persona).

2 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 di essere un truffatore;

2. ingiuria,

per avere, a __________, il 17

maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”;

reati previsti dagli art. 173,

177 CP richiamato l'art. 68 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio

2006 n. 2748/2006 del che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.00,

con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2. Per ogni pretesa la parte

civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 9 agosto 2006;

indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al

quale sono comparsi l’accusato e la parte civile;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 1. febbraio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

si procede all’interrogatorio dell’accusato e

della parte civile, la quale dichiara di non avere pretese da fare valere;

sentito per ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1. diffamazione, per avere, a __________,

il 19 maggio 2006, comunicando con un terzo, incolpato una persona di fatti

suscettibili di nuocere alla reputazione di lei, e meglio per avere, nella

lettera 19 maggio 2006 inviata all’avv. __________ di __________, accusato CIVI

1 di essere un truffatore?

1.2. ingiuria, per avere, a __________,

il 17 maggio 2006, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo di “bastardo”?

2. In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3. L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4. A chi vanno caricate le tasse e

Considerandi

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1, 173 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 3; negativamente al quesito posto sub 1.2.; come segue ai quesiti posti

sub 2. e 4.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di diffamazione

(art. 173 CP), per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 2748/2006 del 31 luglio 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per

complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

ingiuria in virtù del principio in dubio pro reo;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 600.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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