10.2006.367
ripetuto consumo e vendita di eroina e cocaina
8 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.367
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, PRPEN
Titolo:
ripetuto consumo e vendita di eroina e cocaina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2006.367
DA
2799/2006
Bellinzona
8
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa
da: DI 1)
detenuta dal 20 marzo 2006 al 7
aprile 2006
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
ripetuta,
per avere, senza essere
autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo
novembre 2005 / marzo 2006, procurato ad __________ grammi 25 di eroina; nonché
venduto al dettaglio, a vari consumatori, fra cui __________ un quantitativo
imprecisato di eroina, ma almeno circa 40 grammi; nonché ceduto, a __________ grammi 5 di cocaina quale compenso per averla accompagnata,
con la propria auto, a __________; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30
grammi di eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi
4.5 di eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;
2. contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti ripetuta,
per avere, senza essere
autorizzata, a __________ ed in altre località del Cantone, nel periodo
novembre 2005 / marzo 2006, consumato un imprecisato quantitativo di eroina,
nonché almeno un grammo di cocaina;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra
Fatti
1 LStup, art. 19a LStup;
perseguita con decreto d’accusa del 9 agosto
2006 n. 2799/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) mesi
di detenzione da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00
(cento).
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 agosto 2006;
indetto il
dibattimento 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il
suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti salvo la cessione di 5 grammi di
cocaina a __________ e chiede che la pena venga rivista in considerazione del
fatto che l’accusata ha definitivamente abbandonato il mondo della droga e
della sua situazione personale; postula che la pena che si vorrà infliggere sia
in ogni caso sospesa;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
ripetuta infrazione alla
LF sugli stupefacenti
1.2
ripetuta contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup, art.
19a LStup; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
ripetuta infrazione alla LF
sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in
altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, procurato
ad __________ grammi 25 di eroina; nonché venduto al dettaglio, a vari
consumatori, fra cui __________, un quantitativo imprecisato di eroina, ma
almeno circa 40 grammi; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30 grammi di
eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi 4.5 di
eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;
e di
ripetuta contravvenzione alla
LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in
altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, consumato
un imprecisato quantitativo di eroina, nonché almeno un grammo di cocaina.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 71
(settantuno) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
5'680.- (cinquemilaseicentottanta); già dedotto il carcere preventivo sofferto
(art. 51 CP);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di
fr. 500.- (cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 800.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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