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Decisione

10.2006.367

ripetuto consumo e vendita di eroina e cocaina

8 marzo 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 LStup, art. 19a LStup;

perseguita con decreto d’accusa del 9 agosto

2006 n. 2799/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 3 (tre) mesi

di detenzione da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.00 (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00

(cento).

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 10 agosto 2006;

indetto il

dibattimento 8 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il

suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusata;

sentito il

difensore, il quale non contesta i fatti salvo la cessione di 5 grammi di

cocaina a __________ e chiede che la pena venga rivista in considerazione del

fatto che l’accusata ha definitivamente abbandonato il mondo della droga e

della sua situazione personale; postula che la pena che si vorrà infliggere sia

in ogni caso sospesa;

sentita da

ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

ripetuta infrazione alla

LF sugli stupefacenti

1.2

ripetuta contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup, art.

19a LStup; 34, 42, 47 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

ripetuta infrazione alla LF

sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in

altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, procurato

ad __________ grammi 25 di eroina; nonché venduto al dettaglio, a vari

consumatori, fra cui __________, un quantitativo imprecisato di eroina, ma

almeno circa 40 grammi; per avere ceduto gratuitamente circa 20/30 grammi di

eroina ad amici; per avere detenuto, in parte per la vendita, grammi 4.5 di

eroina, nonché 4 buste dosi di eroina da 0.2 grammi, e una busta dose da 0.1 grammi;

e di

ripetuta contravvenzione alla

LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata, a __________ ed in

altre località del Cantone, nel periodo novembre 2005 / marzo 2006, consumato

un imprecisato quantitativo di eroina, nonché almeno un grammo di cocaina.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 71

(settantuno) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

5'680.- (cinquemilaseicentottanta); già dedotto il carcere preventivo sofferto

(art. 51 CP);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di

fr. 500.- (cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 800.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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