10.2006.373
condurre un'autovettura in stato di grave ubriachezza (min. 3.15 - max 3.66)
2 maggio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.373
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
condurre un'autovettura in stato di grave ubriachezza (min. 3.15 - max 3.66)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.373
DA
2740/2006
Bellinzona
2
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 3.15 - max. 3.66 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 13 maggio 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 31 luglio
Fatti
2006 n. 2740/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.--
(duemila), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 agosto 2006;
indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al
quale sono comparsi l’accusato personal-mente e il suo difensore avv. DI 1, __________,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 25 gennaio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede
una riduzione della pena; la multa va commisurata alla situazione finanziaria
attuale;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di guida
in stato di inattitudine, per aver condotto a Lugano il 13 maggio 2006
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave
ubriachezza (alcolemia: min. 3.15 - max. 3.66 grammi per mille)?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2740/2006 del 31 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 80
(ottanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr.
6'400.-- (seimilaquattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 1'600.--
(milleseicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 16 (sedici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 650.-- (seicentocinquanta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (80714),
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'600.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 2'250.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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