10.2006.374
allestire un estratto falso dell'Ufficio esecuzione fallimenti
2 maggio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.374
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, PRPEN
Titolo:
allestire un estratto falso dell'Ufficio esecuzione fallimenti
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 251 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.374
DA
2729/2006
Bellinzona
2
maggio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di falsità in documenti,
per avere, a Lugano e a __________,
nel corso del mese di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito
profitto, formato e fatto uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio
per avere presentato a __________, proprietaria dell’immobile sito in Via __________
a __________ presso il quale il figlio __________ ha in locazione un
appartamento, un estratto dell'ufficio esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________
da lei stessa falsificato, sul quale, contrariamente al vero, si attestava che
non vi erano procedure esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di
carenza beni a nome del figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo
risultano 32 esecuzioni in corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati
di carenza beni per complessivi frs. 46'061,65;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 251
cifra 1 CP, in collegamento con gli artt. 18, 36, 41, 62 e 63 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 31 luglio
Fatti
2006 n. 2729/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 20 (venti)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese di fr. 100.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 agosto 2006;
indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al
quale è comparsa l’accusata, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26
gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la
quale chiede in via principale il proscio-glimento, in via subordinata che la
pena venga sensibilmente ridotta;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di falsità
in documenti, per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese
di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto
uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________,
proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale
il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio
esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato,
sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure
esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del
figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in
corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per
complessivi frs. 46'061,65?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 251 cpv. 1 CP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di falsità
in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2729/2006 del 31 luglio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
450.
-- (quattrocentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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