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Decisione

10.2006.374

allestire un estratto falso dell'Ufficio esecuzione fallimenti

2 maggio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2729/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 20 (venti)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese di fr. 100.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 8 agosto 2006;

indetto il dibattimento 2 maggio 2007, al

quale è comparsa l’accusata, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26

gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, la

quale chiede in via principale il proscio-glimento, in via subordinata che la

pena venga sensibilmente ridotta;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di falsità

in documenti, per avere, a Lugano e a __________, nel corso del mese

di aprile 2006, per procacciare ad altri un indebito profitto, formato e fatto

uso a scopo di inganno di un documento falso e meglio per avere presentato a __________,

proprietaria dell’immobile sito in Via __________ a __________ presso il quale

il figlio __________ ha in locazione un appartamento, un estratto dell'ufficio

esecuzioni di Lugano a nome del figlio __________ da lei stessa falsificato,

sul quale, contrariamente al vero, si attestava che non vi erano procedure

esecutive in corso né risultavano iscritti attestati di carenza beni a nome del

figlio, mentre in realtà a carico di quest’ultimo risultano 32 esecuzioni in

corso per complessivi frs. 27'143,15 e 43 attestati di carenza beni per

complessivi frs. 46'061,65?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 251 cpv. 1 CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di falsità

in documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2729/2006 del 31 luglio 2006;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

450.

-- (quattrocentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-- per

complessivi fr. 300.-- (trecento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza,

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. 300.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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