Lexipedia

Decisione

10.2006.377

esercizio della prostituzione in camera di albergo; responsabilità; mancata notifica di ospiti di albergo

3 aprile 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2763/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.00, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 18 agosto 2006;

indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al

quale hanno presenziato l’accusato ed il difensore avv. DI 1, mentre che il

Procuratore Pubblico con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa

impugnato;

rilevato che con ordinanza 17 gennaio 2007

è stata ordinata la riunione del presente procedimento con quello dipendente da

decreto d’accusa n. 2764/2006 del 7 agosto 2006 nei confronti di ACCU 2,

che i due procedimenti sono

stati disgiunti con menzione a verbale del dibattimento, preso atto che ACCU 2

non è comparso e dovendo di conseguenza procedere nei suoi confronti nelle

forme contumaciali;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

il proscioglimento da ogni capo d’accusa postulando l’assegnazione di congrue

ripetibili;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore

colpevole di:

1.1

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, a ____________________

nel periodo 27.4./17.5.2006, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in

correità con il gerente ACCU 2, impiegato la cittadina brasiliana ____________________

dedita alla prostituzione, non autorizzata a svolgere attività lucrativa in

quanto priva del richiesto permesso della Polizia degli stranieri?

1.2

contravvenzione alla

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, per avere, quale

aiuto gerente dell’Albergo V__________, in correità con il gerente ACCU 2,

omesso di notificare alla Polizia, entro le 24 ore previste durante il mese di

maggio 2006, 33 notifiche di ospiti alloggiati presso l’albergo?

2.

In caso di risposta

affermativa quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

Devono essere assegnate

ripetibili e se si in quale misura?

6.

A chi vanno caricate le

tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che in data 4/5 aprile 2007 il

Procuratore Pubblico ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a norma

dell’art. 289 cpv. 1 CPP, sebbene “cautelativamente”, chiedendo

contestualmente la motivazione della sentenza;

da qui le presenti motivazioni;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 1, cresciuto in

Italia, è giunto in Svizzera nel 1969 e ha frequentato la scuola alberghiera a L__________.

Nel 1980 si è trasferito in Ticino e ha lavorato, cambiando frequentemente

luogo di lavoro, come cuoco, gerente di ristorante e direttore d'albergo.

Titolare della patente di esercizio pubblico di tipo 1, ha lavorato da ultimo quale gerente del locale notturno __________ ____________________ sino alla

fine di gennaio 2006. Da allora è senza lavoro e dal 1. gennaio 2007 percepisce

le indennità di disoccupazione.

2.

A far tempo dal mese di marzo

2006.

egli collabora (“dò una mano”) alla gestione dell’hotel V__________.

È bene precisare che sin dal 1992 gerente dell’albergo è ACCU 2, già proprietario

della struttura, il quale essendo piuttosto anziano (classe __________),

ancorché presente quotidianamente in albergo, fatica a sbrigare da solo tutte

le faccende amministrative, per far fronte alle quali ha assunto alle sue

dipendenze la moglie dell’accusato. Questa, visto che il marito (con il quale

nonostante la separazione ha mantenuto un buon rapporto) era rimasto senza

lavoro, gli ha chiesto di prestarle un aiuto in albergo, ciò che egli ha

accettato di buon grado e senza retribuzione.

Al dibattimento l’accusato ha

precisato che gerente “de iure” e “de facto” dell’albergo V__________

è ACCU 2, coadiuvato da sua moglie alla quale sono affidate mansioni di réception

e “tuttofare”. L’accusato, oltre a collaborare con la moglie alla

ricezione, all’allestimento delle presenze, dei fogli paga, ecc., si trattiene

di tanto in tanto anche la notte.

È in questi termini, così ha

insistito al dibattimento, che debbono intendersi le dichiarazioni consegnate

nei verbali di polizia 18 maggio 2006 (ACCU 2) e 30 maggio 2006 (ACCU 1), non

già dunque nel senso di una sua gestione effettiva. Men che meno egli si

attribuisce una qualsivoglia responsabilità per la gestione e l’annuncio delle

presenze, incombenze che competono alla “ex moglie”, secondo quanto

stabilito fra quest’ultima ed il gerente ACCU 2.

3.

Sulla propria pagina web

l’hotel V__________ è definito “a conduzione familiare” e così descritto:

“immerso nel verde in zona tranquilla e soliva dominante la città. Confortevoli

camere con servizi TV, telefono e vista panoramica. Parcheggi. Grande giardino

con piscina. Ristorante Bar con terrazza, cucina casalinga. Fermata autobus a 400 metri. A 2 minuti dall'uscita autostradale di L__________. Prezzi

camera doppia: CHF 120 – 150, € 80 – 100. Prezzi camera singola: CHF 75 – 90, €

50.

– 60. Incluso la colazione al buffet, il servizio e le

tasse”. L’offerta “speciale” per il mese di marzo 2007 prevede inoltre che “per

soggiorni di almeno 3 notti pagate solo CHF 105 per la camera doppia e CHF 75

per la camera singola. Ricca colazione a buffet inclusa e parcheggio gratis.

Piccoli animali ammessi. Ulteriori sconti per famiglie in camere triple”

Al dibattimento l’accusato ha

spiegato che l’albergo dispone di 20 camere ed è frequentato da clientela

germanica e svizzero-tedesca, in prevalenza coppie, studenti, operai di ditte

estere operanti in Ticino, impiegati stranieri e collaboratori della R__________.

Ai clienti dell’albergo viene

consegnata una chiave, di modo che gli stessi in particolare di notte possono

andare e venire indisturbati senza dover annunciarsi alla ricezione.

4.

A seguito di una segnalazione

anonima il 17 maggio 2006 la polizia eseguiva un controllo presso la camera 19

dell’albergo __________ identificando all’interno tale S__________ __________,

cittadina brasiliana nata il __________ e tale C__________, pure cittadino

brasiliano ma residente a __________. Interrogata, la S__________ confessava di

essersi prostituita all’interno dell’hotel V__________, dichiarando in

particolare di essersi accompagnata con una quindicina di clienti durante il

suo soggiorno durato dal 27 aprile al 17 maggio 2006. È emerso poi che l’altro

cittadino brasiliano trovato nella camera è l’amico della S__________, con la

quale si è abbandonato alla prostituzione (in coppia) in tre occasioni durante

le prime due settimane di maggio 2006.

5.

Per la qualità dell’accusato di

“aiuto gerente” in correità con il gerente ACCU 2, l’accusa ha

ravvisato nel suo agire gli estremi di infrazione alla Legge federale

concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS), per avere gli

stessi “impiegato” la cittadina brasiliana S__________, dedita alla

prostituzione, non autorizzata a svolgere attività lucrativa in quanto priva

del richiesto permesso della polizia degli stranieri.

Oltre a ciò, avendo la polizia

recuperato in una busta nell’ufficio dell’albergo 33 primi fogli del modulo di

notifica degli ospiti datate a partire dal 2 maggio 2006, constatata

l’omissione, appunto, di 33 notifiche alla polizia entro il termie di 24 ore

come previsto dalla legge, il Procuratore Pubblico ha posto ACCU 1 in stato

d’accusa, sempre in correità con ACCU 2, anche per contravvenzione alla

LDDS.

6.

Per l'art. 23 cpv. 4 LDDS

chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in

Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino

a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso

1.

Se l'autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila

franchi. Nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena. Se

l'autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questi

massimi.

L'azione consiste nel fatto che

l'agente, svizzero o straniero, "impiega" stranieri non

autorizzati a lavorare in Svizzera. "Impiegare" nel senso

dell'art. 23 cpv. 4 LDDS significa dare la possibilità a qualcuno di esercitare

un'attività lucrativa rientrante nella nozione espressa all'art. 6 dell'Ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (cfr. DTF

128.

IV 175; Roschacher, Die

Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der

Ausländer, pag. 122).

Con

questa definizione l'applicazione della norma in esame non è limitata a datori

di lavoro in senso civilistico (cfr. DTF 128 IV 174).

7.

Per quanto attiene alla sua

posizione in seno all’hotel V__________ l’accusato ha confermato alla polizia

la sua presenza quotidiana in albergo pur senza percepire uno stipendio (“collaboro

con il gerente e la mia ex moglie nell’attività della conduzione dell’albergo

…. sono comunque sempre presente sul giorno e aiuto come detto nella

conduzione”). Egli ha pure dichiarato che effettivamente il gerente ACCU 2

gli aveva delegato funzioni di gerenza.

Al dibattimento egli è però

tornato sulle sue affermazioni, precisando che la sua posizione si limita ad un

aiuto alla “ex moglie”, senza alcuna responsabilità di gerenza e/o

direzione della struttura. Ha tenuto inoltre a soggiungere che ACCU 2, laddove

dichiara di avergli delegato l’effettiva gerenza (verbale 18 maggio 2996, pag.

1), parla di ACCU 1 intendendo non la persona ma la famiglia __________, senza

distinguere ruoli che invero sono ben distinti: sua moglie è l’effettiva

sostituta del gerente ACCU 2, e come tale è stipendiata; l’accusato per contro,

non è altro che un collaboratore della moglie a titolo benevolo nelle mansioni

amministrative. Sempre a mente dell’accusato, è vero che, di fatto, nel periodo

considerato lo si poteva trovare all’accoglimento dei clienti, come portiere di

notte, oppure in ufficio ad allestire i fogli paga (fra cui anche il salario

del gerente ACCU 2), ma è altrettanto vero che queste attività, non remunerate,

non facevano di lui un responsabile della conduzione, e nemmeno, come vorrebbe

l’accusa, un “aiuto gerente”. A lui non spettava la conduzione

dell’albergo, neanche in ruolo di subalterno, tanto meno il potere di decidere

o scegliere il tipo di clientela dell’hotel.

8.

L’assenza del gerente ACCU 2 al

dibattimento, e quindi l’impossibilità di procedere al confronto tra i due

accusati, non ha contribuito a chiarire se l’accusato si trovasse, o meno, in

una posizione suscettibile di “impiegare” stranieri non autorizzati, nel

senso dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, con riferimento all’attività (prostituzione)

svolta dalla cliente brasiliana all’interno dell’albergo.

Il dubbio deve quindi

profittare all’accusato.

D’altra parte sembra perlomeno

strano che un gerente d’albergo deleghi le sue mansioni ad una persona “che

svolge l’attività di portiere di notte” (verbale ACCU 2 18 maggio 2006,

pag. 1) e che nemmeno viene stipendiata.

Per la verità su questo punto

ci si poteva attendere un maggior approfondimento da parte dell’accusa: la

moglie andava in ogni caso sentita; e questo non solo per contestualizzare la

posizione del marito, ma anche per verificare eventuali sue responsabilità di

ordine penale.

9.

Dal profilo dell’elemento

soggettivo l’infrazione di cui all’art. 23 cpv. 4 LDDS presuppone

l’intenzionalità. Per ritenere l’intenzionalità l’accusa era tenuta ad assodare

che l’accusato fosse a conoscenza del fatto che la cliente brasiliana

esercitava la prostituzione nella camera d’albergo.

L’accusa si è basata sul

rapporto di polizia che recita: “hanno pure dichiarato (__________, ndr)

che ACCU 1 era a conoscenza della loro attività illegale che svolgevano

nella camera e che ha omesso di notificarli” (rapporto d’inchiesta 30

maggio 2006, pag. 2).

Ciò che l’accusato ha

contestato sin dalle prime battute.

10.

L’accusato ha dichiarato che la

clientela dell’hotel V__________ si compone prevalentemente di ospiti

germanici, svizzero-tedeschi, studenti, operai di ditte estere operanti in

Ticino, impiegati stranieri e collaboratori della R____________________. Questo

per rendere ben chiara l’idea che trattasi di un albergo, con ristorante,

piscina, ecc., e non di un postribolo; tanto che la procedura penale in

rassegna non è il frutto della classica retata nel solito albergo-bordello, ove

generalmente tutte le camere sono adibite all’esercizio della prostituzione e

tutte le clienti vi svolgono questa attività. Per questa ragione, e oltretutto

essendo lui presente a V__________ da soli due mesi, egli ha dichiarato di non

aver notato nulla di anomalo nel comportamento della cliente brasiliana né

degli altri clienti che alloggiavano in quel periodo. La S__________, poi,

siccome munita di una propria chiave, andava e veniva per lo più senza nemmeno

essere vista dal personale dell’albergo. Non a caso la medesima, alla domanda a

sapere se qualcuno dell’hotel notificava i clienti con i quali si accompagnava

ha risposto: “non c’è nessuno all’entrata dell’albergo quindi i clienti

vanno e vengono senza venire eventualmente notificati” (verbale 17 maggio

2006, pag. 9).

11.

Lo scrivente giudice ha richiamato

d’ufficio gli interrogatori di S__________ e M__________ (dal quale è stata

tratta l’affermazione di cui sopra) che non figuravano agli atti.

A verbale 17 maggio 2006 la S__________

ha dichiarato di aver visto “lavorare” nell’albergo altre ragazze nella

camera 18 e 21 come pure in un appartamento facente parte dell’albergo. Da ciò

l’affermazione che l’accusato “è perfettamente al corrente di quello che

succede in alcune camere” (pag. 9).

Analogamente, assunto a verbale

lo stesso giorno, il M__________, alla domanda a sapere se “i responsabili

dell’albergo erano a conoscenza che usavate la camera 19 per l’esercizio della

prostituzione”, ha risposto: “penso proprio che ne erano a conoscenza,

anche per il fatto che mi vedevano entrare ed uscire dalla camera, come pure

vedevano i clienti che raggiungevano la camera in questione” (verbale 17

maggio 2006, pag. 3).

In entrambi i casi non trattasi

di fatti assodati dai testimoni ma di ragionamenti deduttivi che, presi a sé

stanti, non recano la prova della consapevolezza dell’accusato. Da notare poi

che il M__________ non si riferisce esplicitamente all’accusato ma in termini

più generici ai “responsabili dell’albergo”.

Né gli atti riferiscono sulla

presenza di altre clienti di V__________ dedite alla prostituzione; non vi è

traccia di un verbale di interrogatorio, di un decreto d’accusa o quant’altro.

Da osservare, inoltre, che tra

il personale di V__________ e la cliente brasiliana non vi era altro tipo di

rapporto al di fuori della normale relazione albergatore-ospite. Nessuna

subordinazione, nessun contatto né conoscenza precedenti, nessuna differenza di

prezzo della camera rispetto a quanto pagato dagli altri clienti. Né l’accusa

ha saputo provare un consenso tacito o espresso da parte dell’accusato

all’esercizio della prostituzione all’interno della struttura.

Da ultimo non può essere

tralasciata la circostanza che durante la permanenza a V__________, durata 22

giorni, la S__________ ha dichiarato che si sarebbe accompagnata con “circa

15.

clienti”, ossia mediamente poco più di un cliente ogni due giorni. In

queste circostanze, tenuto conto della diversificata tipologia dei clienti

dell’albergo e del fatto che perlopiù i clienti, siccome muniti di chiave,

vanno e vengono senza doversi annunciare, la tesi dell’accusato in punto alla

sua non consapevolezza dei fatti ben può apparire credibile.

12.

In applicazione del principio in

dubio pro reo occorre pertanto concludere che l’accusa non ha saputo

provare la realizzazione dell’elemento costitutivo oggettivo e soprattutto di

quello soggettivo del reato ascritto ad ACCU 1 che deve quindi essere

prosciolto dall’’accusa di infrazione alla LDDS.

13.

ACCU 1 è inoltre accusato di contravvenzione

LDDSi, per avere l’accusato, quale aiuto gerente dell’Albergo V__________, in

correità con il gerente ACCU 2, omesso di notificare alla Polizia, entro le 24

ore previste durante il mese di maggio 2006, 33 notifiche di ospiti alloggiati

presso l’albergo.

Il procuratore Pubblico si richiama qui agli art. 2 cpv. 2 e 24 cpv. 6 LDDS,

nonché all’art. 2 cpv. 2 ODSS. A tenore dell’art. 2 cpv. 2 LDDS “chiunque

alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia

locale (…)”. L’art. 2 cpv. 2 ODDS ribadisce

questo principio: “lo straniero è tenuto a dichiarare il suo

arrivo e il suo alloggiatore a notificarlo (…)”.

14.

Come visto più sopra al

dibattimento l’accusato ha precisato la sua posizione presso l’hotel V__________,

dichiarandosi alieno da ogni funzione di gerente o anche solo di “aiuto gerente”.

In relazione alle notifiche degli ospiti ha affermato che lui veniva

incaricato, di tanto in tanto, unicamente di recapitare le notifiche alla

polizia, ritenuto che la responsabilità per il loro l’allestimento incombeva al

gerente ACCU 2 e/o a sua moglie. Del resto, l’accusato già aveva avuto modo di

dichiarare alla polizia che “si tratta di una dimenticanza da parte della

mia ex moglie, la quale ha lasciato i fogli di notifiche in albergo” (verbale

30.

maggio 2006, pag. 4).

Egli ha tuttavia ammesso di

aver allestito la notifica del cittadino svizzero che si era presentato in

albergo con la S__________ il 27 aprile 2006 (trattasi più che verosimilmente

di tale P__________, sul quale gli atti non fanno stato di accertamenti di

sorta), ma non quella della sua accompagnatrice.

Ora, a prescindere dal fatto che l’accusa non ha saputo provare in termini

sufficientemente chiari la posizione di “alloggiatore” dell’accusato,

non può essere disatteso che le 33 (omesse) notifiche riguardano il periodo 2

maggio 2006 – 16 maggio 2006. Nessuna di queste notifiche si riferisce alla S__________

__________, la quale, giunta in albergo il 27 aprile 2006, andava semmai

notificata prima dell’inizio di maggio. Ma oltre a ciò, nulla risultando agli

atti circa queste 33 notifiche, non è possibile affermare che la loro omessa

notifica alla polizia entro 24 ore assurga a violazione dei disposti della LDDS

rispettivamente della ODDS. Niente permette infatti di concludere che le 33

notifiche riguardassero (anche) ospiti stranieri. L’omessa notifica cade, in

questi termini, sotto le prescrizioni contravvenzionali di diritto cantonale

(art. 66 LesPubb in relazione con gli art. 53 cpv. 3 LesPubb e art. 1 e 5 RNot)

e come tale è stata oggetto di sanzione attraverso la multa di fr. 360.--

inflitta all’accusato in data 12 gennaio 2007 dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico.

15.

Ne segue che ACCU 1 deve essere

prosciolto anche dall’accusa di contravvenzione alla LDDS.

P.Q.M. visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 1.2., come segue ai quesiti posti sub 5 e 6, decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dalle accuse di infrazione alla

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e di

contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri;

assegna la tasse e le spese allo

Stato, che dovrà rifondere ad ACCU 1 fr. 400.-- (quattrocento) a titolo di

ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 150.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster