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Decisione

10.2006.385

grave infrazione alle norme della circolazione per eccesso di velocità in autostrada con motoveicolo

6 febbraio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2845/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'500.--

con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.

80.

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 agosto 2006;

indetto il dibattimento 6 febbraio 2007,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

richiamato l’art. 250 cpv. 1 CP il giudice ha

prospettato all’accusato l’imputazione di grave infrazione alle norme della

circolazione, anche per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________,

il 9.05.2006 a Carasso, su tratto autostradale, alla velocità di circa

180.

Km/h (da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato,

che postula una riduzione della pena proposta;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, il

9.05.2006

a Rivera, nella galleria autostradale del Monte Ceneri, le norme

medesime cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con il motoveicolo Honda targato (I) __________

alla velocità di circa 190 Km/h (e da lui stesso ammessa davanti alla Polizia),

malgrado il vigente limite di 80 Km/h?

1.1

E’ ACCU 1 autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione, per aver violato gravemente, il

9.05.2006

a Carasso, nel tratto autostradale, le norme medesime cagionato un

serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con

il motoveicolo Honda targato (I) __________ alla velocità di circa 180 Km/h (e

da lui stesso ammessa), malgrado il vigente limite di 120 Km/h?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr in

relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, 4a cpv.

1.

lett. a ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 1.1., 3., 4.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 5.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di grave

infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) per aver

violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato il 9.05.2006 con il

motoveicolo Honda targato (I) __________ a Carasso, sul tratto autostradale,

alla velocità di circa 180 Km/h (da lui stesso ammessa) malgrado il vigente

limite di 120 Km/h, nonché a Rivera, nella galleria autostradale del Monte

Ceneri alla velocità di circa 140 Km/h malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 25

(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di

fr. 1'750.-- (millesettecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.— per

complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (80700),

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.-- multa

fr. 150.-- tassa di giustizia

fr. 250.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'900.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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