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Decisione

10.2006.389

Condurre un'autovettura senza licenza (revoca).

17 aprile 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 19.06.2006;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa del 14 agosto

2006 n. 2801/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.00.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal

Kreispräsident Schams il 14.10.2002.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese

giudiziarie

di fr. 200.00.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà

cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art.

41.

cifra CPS.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 28 agosto 2006;

indetto il dibattimento 17 aprile 2007,

al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore DI

1, __________, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 22 gennaio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale, non

contestando i fatti, chiede che la pena proposta venga ridotta;

viene sentito per ultimo l'accusato, il quale, così

richiesto dal Giudice, dichiara di essere disposto ad effettuare il lavoro di

pubblica utilità;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di

guida senza licenza di condurre o nonostante revoca, per aver condotto a Stabio

il 19.06.2006 l’autovettura Ford targata AI __________ sebbene la licenza di

condurre gli fosse stata revocata in modo definitivo dalla competente Autorità

amministrativa in data 2.12.1993?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della sospensione

condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di

detenzione decretata dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto o deve esservi

formale ammonimento?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.

, 4. e 5., negativamente ai quesiti posti sub 3. e 4.1., come segue ai

quesiti posti sub 2. e 6.;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

malgrado il rifiuto o la revoca della licenza di condurre (art. 95 cifra 2 LCStr)

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

2801/2006 del 14 agosto 2006.

condanna ACCU 1

1.

al lavoro di pubblica

utilità di 240 (duecentoquaranta) ore da espiare;

1.1

il

condannato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena

sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di

lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena

pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-- per

complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione

decretata dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002, che,

richiamati gli art. 1 cpv. 1

delle disposizioni finali della modificazione del 13 dicembre 2002 al CP e

l’art. 46 CP, commuta in

lavoro di

pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore da espiare, avvertendo il

condannato che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP:

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico

della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 300.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'500.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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