10.2006.39
Riferire a terzi, sapendo di affermare cosa non vera, di essere stata minacciata con una pistola.
21 giugno 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.39
Data decisione, Autorità:
21.06.2006, PRPEN
Titolo:
Riferire a terzi, sapendo di affermare cosa non vera, di essere stata minacciata con una pistola.
CALUNNIA
art. 174 cf. 1 CPS
CIVI 1
Incarto
n.
10.2006.39
DA
247/2006
Bellinzona
21
giugno 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuta colpevole di calunnia,
per avere detto a terzi,
sapendo di dire cosa non vera, di essere stata minacciata con la pistola da CIVI
1, frase sentita anche da __________;
fatti avvenuti a __________,
presso lo studio medico dott. __________, in data 6 giugno 2005;
reato previsto dall’art. 174
cifra 1 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 25 gennaio
Fatti
2006 n. DA 247/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Per ogni pretesa, la parte
civile CIVI 1 viene rinviata al competente foro civile.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 26 gennaio 2006 dall’allora
difensore;
indetto il dibattimento 21 giugno 2006,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 20 aprile
2006, non è comparsa, mentre la parte civile ha partecipato ed il Sostituto Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa,
proceduto all’esame della parte civile e all’audizione della teste;
sentita la parte civile, la quale chiede
la conferma integrale del decreto d’accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di calunnia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso
affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 174 cifra 1 CPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
calunnia, art. 174 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 6 giugno 2005 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
247/2006 del 25 gennaio 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 340.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento, e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 40.00 indennità
teste
fr. 540.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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