10.2006.400
prendere parte ad una rissa
8 marzo 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.400
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, PRPEN
Titolo:
prendere parte ad una rissa
RISSA
art. 133 CPS
Incarto
n.
10.2006.400
DA
2876/2006
Bellinzona
8
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in
qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di rissa,
per avere, in data 8 aprile
2006 all’interno del locale notturno __________ di __________ preso parte
unitamente a __________ e a __________ ad una rissa che ha avuto per
conseguenza la sua lesione come attestato dal certificato medico
dell’8.04.2006, che lo riguarda, stilato dalla dr.ssa med. __________ dell’Ospedale
__________;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 133
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 agosto
Fatti
2006 n. 2876/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 23 agosto 2006;
indetto il
dibattimento 8 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre
il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato, che non si ritiene colpevole;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di rissa per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006
del 21 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 850.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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