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Decisione

10.2006.400

prendere parte ad una rissa

8 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2876/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 23 agosto 2006;

indetto il

dibattimento 8 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre

il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato, che non si ritiene colpevole;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di rissa per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006

del 21 agosto 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: Il

segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 850.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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