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Decisione

10.2006.401

Acquisto ripetuto di dosi di cocaina e consumo.

9 marzo 2007Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento).

2. Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 agosto 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 9 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed

il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio

2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel

contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;

sentito il

difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.Se ACCU 1 è autore colpevole di

ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3.Se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni

di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il __________.

letti ed esaminati gli

atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

Considerandi

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. 2822/2006 del 9 agosto 2006.

carica le spese allo Stato, il

quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 700.- (settecento) per ripetibili.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a

carico dello Stato,

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 84.00 testi

fr. 184.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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