10.2006.401
Acquisto ripetuto di dosi di cocaina e consumo.
9 marzo 2007Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2006.401
Data decisione, Autorità:
09.03.2007, PRPEN
Titolo:
Acquisto ripetuto di dosi di cocaina e consumo.
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19 let. a LSTUP
Incarto n.
10.2006.401
DA 2822/2006
Bellinzona
9 marzo 2007
Sentenza
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela
Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1, __________
prevenuto colpevole di ripetuta contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________, nel periodo da novembre 2004 al febbraio 2005,
ripetutamente acquistato da __________ buste dosi di cocaina per un
quantitativo complessivo di 20 grammi circa, ricevendone pure altri due
gratuitamente, il tutto interamente usato per proprio consumo;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con
decreto d’accusa del 9 agosto 2006 n. 2822/2006 del AINQ 1 che propone la
condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 agosto 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 9 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed
il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio
2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.Se ACCU 1 è autore colpevole di
ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3.Se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il __________.
letti ed esaminati gli
atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
Considerandi
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. 2822/2006 del 9 agosto 2006.
carica le spese allo Stato, il
quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 700.- (settecento) per ripetibili.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a
carico dello Stato,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 84.00 testi
fr. 184.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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