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Decisione

10.2006.402

lesioni semplici (vie di fatto)

13 marzo 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con

decreto d’accusa del 22 agosto 2006 n. 2993 del Sostituto Procuratore pubblico AINQ

1, Lugano, che propone la condanna:

1. Alla

pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.- ed inoltre

- la

parte civile CIVI 1 è rinviata al foro civile per le pretese di corrispondente

natura (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

- ordina,

previa crescita in giudicato del presente decreto, la confisca di un manico di

piccone in legno di lunghezza di 85 cm (CAS 2006/10) sequestrato all’accusato

(art. 58 e 59 CP).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 31 agosto 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 13 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il

difensore e la parte civile, assistita dal suo patrocinatore, mentre il Sost.

Procuratore pubblico con lettera 2 febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;

sentito il

patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma della pena

proposta nel decreto d’accusa e postula il risarcimento del danno patito

quantificato in fr. 17'592.60 (fr. 2'350.- per la sostituzione degli occhiali;

fr. 14'700.- per la sostituzione dell’orologio; fr. 118.65 per partecipazione

alle spese mediche; fr. 423.95 per la nota del precedente patrocinatore);

sentito il

difensore, il quale osserva che non vi è alcuna prova che la parte civile sia

stata colpita con il bastone, anzi i testimoni hanno riferito che il bastone

era sempre tenuto basso; contesta che vi sia il reato di lesioni semplici,

potendosi al massimo ipotizzare, tenuto conto delle conseguenze subite, quello

di vie di fatto, le quali sono da ritenere reciproche, tanto che entrambi i

partecipanti alla colluttazione devono andare esenti da pena; chiede il

proscioglimento in ossequio al principio in dubio pro reo, subordinatamente che

la sanzione sia limitata a una modesta pena pecuniaria;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto,

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere confiscato un manico di piccone in legno lungo 85 cm (CAS 2006/10).

4.

Se

deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede un risarcimento di

complessivi fr. 17'592.60.

letti ed esaminati gli

atti;

considerato in

fatto ed in diritto

1.

L’episodio

in narrativa si inserisce nel contesto di una diatriba sorta tra la moglie dell’accusato,

__________, e il signor __________ a dipendenza di un contratto di locazione

stipulato il 6 ottobre 2003 tra quest’ultimo (in rappresentanza della costituenda

__________ sagl, della quale è poi diventato socio-gerente), in qualità di

conduttore, e la Comunione ereditaria fu __________ (successivamente

rappresentata dalla signora __________), in qualità di locatrice, avente per

oggetto una stazione di servizio di cui alla particella n. __________ RFD del

Comune di __________ di proprietà della comunione ereditaria (cfr. AI 3,

allegato 4).

Al

punto 1.4 del predetto contratto figurava la seguente clausola: “il

conduttore dichiara di aver preso conoscenza del contratto di locazione

30.5.1984

stipulato con il signor __________, avente per oggetto una striscia

di terreno della part. __________, adibita a piazzale annesso alla stazione di

servizio, e di impegnarsi a rispettare le clausole in esso menzionate”.

Tale

striscia di terreno di 5 ml (cfr. contratto di locazione concluso tra __________

e gli eredi fu __________, accluso all’AI 3, allegato E) adibita a piazzale,

compresa tra il ciglio della strada cantonale e il parallelo muro di cinta sul

lato est della stazione di benzina, è stata concessa in uso gratuitamente al

signor __________ con l’obbligo di eseguirne la manutenzione, ritenuto che il

relativo canone di locazione continuava a essere corrisposto dalla comunione

ereditaria (cfr. estratto conto bancario, AI 3, allegato F).

Con

scritto 9 giugno 2006 agli atti, indirizzato alla signora __________ (suocera

dell’accusato), il signor __________ invitava quest’ultima ad “avvisare i

proprietari delle auto parcheggiate sul [suo] terreno, come da contratto

stipulato nel maggio 1984, verbalmente era stato convenuto che sulla striscia

di terreno part. __________ a lei affittato, non devono sostare auto o quant’altro”

(cfr. AI 3, allegato A).

2.

Sulla

scorta di tale raccomandazione, il giorno precedente i fatti, ossia il 21

giugno 2006, __________ si era recata nella sede della __________ GmbH, ubicata

sul lato opposto della strada cantonale di fronte alla stazione di servizio, poiché

aveva notato che sul piazzale di proprietà del signor __________ era posteggiata

una vettura con targhe germaniche che sapeva appartenere a una dipendente della

ditta. Invitava quindi quest’ultima a spostare il proprio veicolo, informandola

che non poteva essere stazionato su quell’area (cfr. verbale di interrogatorio

10.

agosto 2006 __________, pag. 1) .

3.

Il

22.

giugno 2006, verso le ore 10.00, l’accusato stava lasciando in auto la

propria abitazione, sita in prossimità del distributore, in compagnia della

moglie. Constatata nuovamente la presenza della vettura con targhe germaniche sul

piazzale in questione, __________ si recava presso il negozio di mobili,

intimando per la seconda volta alla proprietaria di spostarla. La stessa dichiarava

tuttavia di aver parcheggiato previa autorizzazione del gerente del

distributore, __________ (cfr. verbale di interrogatorio 21 luglio 2006 __________,

pag. 1).

Ciò

stante, la moglie dell’accusato si dirigeva verso il distributore di benzina

dove era presente il signor __________, seguita dalla dipendente della ditta, __________.

Mentre quest’ultima stava attraversando la strada per raggiungere la sua

vettura, il __________ le “gridava di non spostarla, in quanto [poteva]

lasciarla lì” (cfr. verbale ibidem, pag. 2). All’esterno del

distributore di benzina nasceva quindi una discussione tra la moglie

dell’accusato e CIVI 1

4.

L’accusato,

che nel frattempo si era diretto a piedi verso la propria abitazione determinato

a chiedere l’intervento risolutore della polizia, notava da lontano il CIVI 1

gesticolare con le mani alzate in direzione della moglie, per cui, pensando al

peggio, impugnava il primo oggetto che gli capitava, in specie il manico di in vecchio

piccone rotto che si trovava appoggiato all’interno del cancello della sua proprietà

e rapidamente si avvicinava alla coppia.

Ne

seguiva una colluttazione, che l’imputato ha così descritto:

“Io

cercavo di afferrareCIVI 1 e __________ che era in mezzo a noi ci divideva. Con

una mano tenevo il bastone rivolto verso terra e con l’altro ho cercato di

afferrarlo. Durante questa disputa CIVI 1 è riuscito a tenermi lontano,

provocandomi una lacerazione superficiale tra il collo e la spalla destra (…).

Nel contempo subito interveniva il responsabile del negozio di computer signor __________,

il quale mi levava di mano il bastone e lo portava via. CIVI 1 riusciva con il

telefonino a chiamare la Polizia e poco dopo giungeva dapprima l’agente __________

della PolComunale __________” (cfr. verbale di interrogatorio 9 agosto 2006

ACCU 1, pag. 2).

Il

signor CIVI 1, dal canto suo, ha riferito che l’accusato, sceso dalla macchina,

gli andava incontro e “minaccioso brancolando il manico di piccone mi

metteva le mani addosso afferrandomi per il collo e dandomi un colpo dietro la

nuca”. A precisa domanda dell’agente verbalizzante, non era tuttavia in

grado di dire se fosse stato colpito con il bastone o con un pugno (cfr.

verbale di interrogatorio 25 luglio 2006, pag. 2) . Durante il dibattimento -

cambiando in parte la sua versione - asseriva di aver ricevuto dapprima un

colpo sulla mano destra e, mentre chiamava la polizia, un altro colpo sulla

spalla sinistra.

In

sede di interrogatorio CIVI 1 aggiungeva che “nello stesso tempo giungeva il

__________ titolare del negozio di computer, posto di fronte a noi, il quale

riusciva a togliere il bastone dalle mani del __________ e a separarci. In

luogo giungeva prima l’agente della polizia comunale di __________ signor __________

il quale pure lui ha faticato per riportare __________ alla calma. In effetti

in presenza del poliziotto __________ riusciva a darmi uno schiaffo in faccia facendomi

cadere e rompere gli occhiali da vista, come pure il mio orologio da polso,

marca ‘Concord’ in oro giallo, che nella caduta si è rotto” (cfr. verbale

ibidem, pag. 2/3).

L’agente

di Polizia comunale__________, intervenuto per primo sul luogo della vicenda,

ha affermato che “giunto sul posto con il veicolo di servizio, sul piazzale

del distributore era presente il signor __________, mentre il gerente signor __________

era all’interno del negozio annesso al distributore. Chiedevo al signor __________

lumi sull’accaduto e in quel frangente giungeva pure il __________ e la moglie

del __________, i tre iniziavano a urlare e a litigare, da parte mia, con

fatica riuscivo ad immobilizzare il signor __________ portandolo all’interno

della sua proprietà, il quale minacciosamente si stava dirigendo verso il __________

(…). Potevo comunque notare che il __________ aveva dei segni sul naso, gli

occhiali rotti e all’interno del negozio, un manico di legno che era stato

tolto di mano al __________”. A precisa domanda del verbalizzante l’agente

asseriva che “dal momento in cui ero presente __________ e __________ non

hanno più avuto alcun contatto fisico” (cfr. verbale di interrogatorio 27

agosto 2006, pag. 1/2).

5.

Preso

atto di quanto sopra, il Sostituto Procuratore pubblico ha riconosciuto ACCU 1

autore colpevole di lesioni semplici e ha proposto la sua condanna alla pena di

10.

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni. Non ha invece ritenuto realizzati gli elementi costitutivi del reato di

danneggiamento.

6.

Il

patrocinatore di parte civile ha sottolineato come l’accusato abbia agito in

base a una furia cieca descritta nelle varie testimonianze agli atti, per cui

l’intenzione di colpire il signor CIVI 1 e la sua colpevolezza è pacifica.

Quanto agli elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione, egli ha inoltre

rilevato che il signor CIVI 1 è sicuramente stato colpito nella colluttazione e

che ha pure ricevuto una manata o una sberla in presenza dell’agente di polizia

che gli ha fatto volare gli occhiali e l’orologio, ancorché quest’ultimo non

abbia confermato tale circostanza, forse per pudore o per imbarazzo. Ha chiesto

per concludere la conferma del decreto d’accusa, oltre al risarcimento del

danno patito quantificato in fr. 17'592.60 (fr. 2'350.- per la sostituzione

degli occhiali; fr. 14'700.- per la sostituzione dell’orologio; fr. 118.65 per

partecipazione alle spese mediche; fr. 423.95 per la nota del precedente

patrocinatore).

7.

Il

difensore ha chiesto in primo luogo l’assoluzione dell’imputato in ossequio al

principio in dubio pro reo, in quanto le varie deposizioni agli atti

sarebbero tra loro a tal punto contrastanti e zeppe di contraddizioni che non

permettono di ricostruire in modo chiaro l’accaduto; in proposito ha evidenziato

che la parte civile stessa si è contraddetta laddove in sede di dibattimento ha

affermato di essere stata colpita sulla spalla sinistra, allorquando dal

certificato medico prodotto risulta che è stata interessata la spalla destra.

In

secondo luogo ha contestato il reato ipotizzato dall’accusa, asserendo

che non vi sarebbero lesioni nel senso giuridico dei termini, bensì unicamente

vie di fatto per rapporto alle conseguenze di quanto successo. A suo dire, non

vi è stato alcun danno alla persona, ma un lieve dolore. In sostanza, ha

concluso che, data la reciprocità delle vie di fatto, attestata dal certificato

medico riguardante il graffio riportato dall’accusato alla spalla destra, si

giustificherebbe di mandarlo esente da pena (art. 177 cpv. 3 CP) o di

condannarlo semmai a una ridottissima sanzione pecuniaria. Ha infine contestato

le pretese finanziarie avanzate dalla parte civile.

8.

Per l’art. 123 cifra 1 CP in vigore al momento dei fatti chiunque

intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una

persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione. Nella versione

attuale, in vigore dal 1° gennaio 2007, la punizione è una pena detentiva fino

a tre anni o una pena pecuniaria, alla quale, se sospesa, può essere aggiunta

una multa.

Quando

ci si trova confrontati con ematomi, escoriazioni, graffi e contusioni

provocati da un colpo o da altre cause del genere la distinzione tra vie di

fatto e lesioni semplici è delicata. In questi casi occorre tener conto, se il

danno è solo passeggero e senza importanza per il benessere della parte lesa

(vie di fatto), anche dell’importanza del dolore patito (cfr. DTF 119 IV 25).

La

giurisprudenza riconosce al giudice, nei casi limite, un margine di

apprezzamento dal momento che l’accertamento dei fatti e l’interpretazione di

una nozione giuridica indeterminata - come lo sono quelle di vie di fatto e di

lesioni semplici - sono strettamente legati fra loro.

9.

In

concreto, l’unica certezza che emerge dagli atti è che vi è stata una

colluttazione tra i due protagonisti, come pure assodato è il fatto che

l’accusato abbia impugnato il manico di legno sequestratogli. Durante il

dibattimento egli si è detto più volte dispiaciuto e imbarazzato per la

reazione avuta. Sull’episodio del manico di legno ha comunque sempre ribadito

di averlo utilizzato solo a scopo intimidatorio, dopo che aveva visto da

lontano il signor CIVI 1 con le mani alzate verso la moglie e temuto il peggio,

tenendolo nella mano destra rivolto verso il basso, senza colpire la parte

avversa. Quest’ultima, non è del resto stata in grado di dire se fosse stata

colpita con l’oggetto o con un pugno. Neppure i testi

escussi durante l’inchiesta preliminare hanno saputo fornire elementi utili ad

appurare con certezza i fatti:

la

teste __________ si è limitata ad asserire che l’accusato “era arrabbiato e

gridava contro CIVI 1 (…) minacciandolo di volerlo colpire con il pezzo di

legno” (cfr. verbale 21 luglio 2006, pag. 2); il teste __________ riferisce

che “con questo legno in mano [l’accusato] si dirigeva con fare minaccioso e

aggressivo verso il CIVI 1, il quale a corsa scappava. Vedendo le chiare

intenzioni del ACCU 1, di picchiare CIVI 1, io mo stavo preparando a

intervenire, quando nel contempo il signor __________, che ha un negozio di

computer vicino a noi è intervenuto, fermandoACCU 1 e rubandogli la ‘mazza’ di

mano” (cfr. verbale 24 luglio 2006, pag. 2).

Solamente

il signor __________ ha affermato che “vedendo le serie intenzioni di ACCU 1

di colpire CIVI 1 con il bastone intervenivo per separarli (…). Ad un certo

momento c’era il ACCU 1 e la moglie che contemporaneamente aggredivano il CIVI

1.

ACCU 1 brancolava il pezzo di legno e colpiva ripetutamente il CIVI 1 dietro

le spalle mentre che lui con il telefonino stava chiamando la polizia, io

riuscivo ad afferrargli il bastone e a strapparglielo dalle mani.” (cfr.

verbale 25 luglio 2006, pag. 1). Tuttavia, la predetta testimonianza non può

essere ritenuta attendibile in quanto smentita dalla stessa parte civile che ha

dichiarato di aver ricevuto un solo colpo sulla schiena; inoltre nessuna

persona presente in loco ha dichiarato che la moglie dell’accusato ha aggredito

il signor CIVI 1, ciò che neppure quest’ultimo ha mai preteso, denunciandola

per reati contro l’onore. Per quanto attiene ai testi escussi in sede di

dibattimento – nonostante le loro dichiarazioni appaiano alquanto vacillanti – gli

stessi sono stati unanimi nell’escludere che l’accusato abbia utilizzato il

bastone per colpire la parte civile.

In

sostanza, dagli atti non emerge in modo chiaro la dinamica dei fatti, in

particolare non vi è la certezza che il bastone sia stato brandito per colpire

il CIVI 1; appare invece più credibile che sia stato utilizzato per incutere

timore. La questione può tuttavia rimanere aperta, in quanto non decisiva.

10.

In

merito alle conseguenze della colluttazione subita dalla parte civile, il medico - in una visita durata dieci minuti, compresa la

radiografia eseguita, verosimilmente, a titolo preventivo, come da prassi - ha

attestato per quanto attiene la mano destra la presenza di “escoriazioni a

livello della testa metatarso II e III, superficiali”, mentre per la spalla

una “dolenzia alla palpazione del bordo super-interno della scapola, al

trapezio (destro)” e inoltre una “lieve dolenzia pure alla colonna cervico

dorsale” (cfr. certificato medico 22 giugno 2006 di cui all’AI 3). Ora, richiamati

i precetti giurisprudenziali e dottrinali esposti al considerando precedente, l’escoriazione

superficiale alla mano - che ha conservato la propria mobilità e non ha subito

alcun deficit a livello tendineo - e il leggero dolore al trapezio percepito alla

palpazione, non costituiscono danni particolarmente gravosi tali da essere

qualificati come lesioni semplici, ma rientrano nell’ambito delle vie di fatto.

Tale reato - il cui elemento soggettivo è sicuramente dato nel caso

concreto, né del resto l’accusato o il suo difensore pretendono il contrario -

costituisce una contravvenzione, passibile di multa.

11.

Ciò

posto, occorre ancora esaminare se l’accusato possa beneficiare di un’esenzione

dalla pena in applicazione dell’art. 177 cpv. 3 CP, secondo il quale se

all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il

giudice può mandar esente da pena entrambe le parti.

Nella

fattispecie, deve tuttavia essere risposto per la negativa, in quanto l’attacco

verbale del signor CIVI 1 non era proferito nei confronti dell’accusato, bensì

della di lui moglie: non si è quindi trattato di ingiuria o vie di fatto

dirette all’accusato. In altri termini, la sua reazione non è stata provocata

da un precedente attacco diretto alla sua persona. In queste circostanze,

l’accusato non può essere mandato esente da pena per il comportamento assunto.

12.

Quo

alla commisurazione della multa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso

concreto e della situazione personale ed economica dell’accusato, incensurato, questo

giudice ritiene che una multa di fr. 200.- risulti confacentemente proporzionata

alla gravità dell’infrazione e rettamente commisurata al suo grado di colpa.

13.

Per

quanto attiene alle pretese avanzate dalla parte civile, questo giudice non può

che confermare il rinvio al competente foro civile, posto come la stessa non

abbia impugnato il relativo dispositivo del decreto d’accusa, che è pertanto

cresciuto in giudicato.

visti gli

art. 106 cpv. 3, 123 e 126 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2993/2006 del 22 agosto 2006.

condanna ACCU

1.

1.

alla

multa di fr. 200.- (duecento);

1.1

in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 610.-.

ordina il

dissequestro, alla crescita in giudicato della sentenza, di un manico di

piccone in legno lungo 85 cm (CAS 2006/10).

rinvia la

parte civile al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sost.

Procuratore pubblico AINQ 1,

ACCU

1,

Avv.

DI 1,

CIVI

1,

Avv.

PR 1,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 500.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 60.00 testi

fr. 810.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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