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Decisione

10.2006.405

Condurre in stato di ubriachezza (min. 1.29 max 1.84)

15 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 01.06.2006;

reato

previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito con

decreto d’accusa n. 2913/2006 di data 21 agosto 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 15 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato il quale non contesta i fatti, ma ritiene eccessiva la pena

proposta;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a

suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2913/2006 del 21 agosto 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 260.- (duecentosessanta), per un totale

di fr. 3'900.- (tremilanovecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2’000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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