10.2006.405
Condurre in stato di ubriachezza (min. 1.29 max 1.84)
15 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.405
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, PRPEN
Titolo:
Condurre in stato di ubriachezza (min. 1.29 max 1.84)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.405
DA
2913/2006
Bellinzona
15
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di guida in stato di inattitudine,
per
aver condotto l'autovettura Saab targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.84 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a __________ il 01.06.2006;
reato
previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2913/2006 di data 21 agosto 2006 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 15 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato il quale non contesta i fatti, ma ritiene eccessiva la pena
proposta;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a
suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47 CP; 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 2913/2006 del 21 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 260.- (duecentosessanta), per un totale
di fr. 3'900.- (tremilanovecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2’000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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