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Decisione

10.2006.414

cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona

16 marzo 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2959/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.--

(duecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006;

indetto il dibattimento 16 marzo 2007, al

quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il

Sostituto Procuratore pubblico con lettera 1 febbraio 2007 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,

sentiti due testi;

sentito il difensore, il quale, rileva

dapprima che le conseguenze subite dalla parte civile non possono configurare

il reato di lesioni semplici e che se del caso si dovrebbe parlare di vie di

fatto; evidenzia poi le provocazioni messe in atto da tempo dal signor LESA 1 e

quelle specifiche del giorno dei fatti, come pure le vie di fatto dello stesso

nei confronti della signora ACCU 1 infine, dopo avere sostenuto che l’accusata

ha agito per legittima difesa, chiede il proscioglimento;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se ha agito per legittima

difesa.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123 cifra 1, 126 CP; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

tenuto conto del comportamento della vittima;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di vie di

fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2959/2006 del 21 agosto 2006.

manda ACCU 1

esente da pena.

carica a ACCU 1

le tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 150.-.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 50.-- tassa

di giustizia

fr. 50.-- spese

giudiziarie

fr. 50.-- testi

fr. 150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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