10.2006.414
cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona
16 marzo 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.414
Data decisione, Autorità:
16.03.2007, PRPEN
Titolo:
cagionare un danno al corpo o alla salute di una persona
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.414
DA
2959/2006
Bellinzona
16
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia
Ferrara in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di lesioni semplici,
per avere, in data __________ a
__________ presso il negozio __________, cagionato un danno al corpo o alla
salute di LESA 1 e meglio colpendolo con uno schiaffo alla nuca cagionatogli le
lesioni descritte dal certificato medico di dato 5.01.2006 del dr. __________
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 123
cifra 1 seconda frase CP;
perseguita con decreto d’accusa del 21 agosto
Fatti
2006 n. 2959/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 200.--
(duecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--
(cinquanta).
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006;
indetto il dibattimento 16 marzo 2007, al
quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore mentre il
Sostituto Procuratore pubblico con lettera 1 febbraio 2007 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata,
sentiti due testi;
sentito il difensore, il quale, rileva
dapprima che le conseguenze subite dalla parte civile non possono configurare
il reato di lesioni semplici e che se del caso si dovrebbe parlare di vie di
fatto; evidenzia poi le provocazioni messe in atto da tempo dal signor LESA 1 e
quelle specifiche del giorno dei fatti, come pure le vie di fatto dello stesso
nei confronti della signora ACCU 1 infine, dopo avere sostenuto che l’accusata
ha agito per legittima difesa, chiede il proscioglimento;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di lesioni semplici subordinatamente vie di fatto per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se ha agito per legittima
difesa.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1, 126 CP; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
tenuto conto del comportamento della vittima;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di vie di
fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2959/2006 del 21 agosto 2006.
manda ACCU 1
esente da pena.
carica a ACCU 1
le tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 150.-.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 50.-- tassa
di giustizia
fr. 50.-- spese
giudiziarie
fr. 50.-- testi
fr. 150.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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