10.2006.416
Perdere la padronanza di guida, circolare in stato di ubriachezza (min. 1.26 - max 2.24 grammi per mille) e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare di danneggiati.
21 marzo 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.416
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, PRPEN
Titolo:
Perdere la padronanza di guida, circolare in stato di ubriachezza (min. 1.26 - max 2.24 grammi per mille) e abbandonare il luogo dell'incidente senza avvisare di danneggiati.
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 2 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.416
DA
2859/2006
Bellinzona
21
marzo 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.26 - max. 2.24 grammi per mille);
fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra
negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra
cozzando conseguentemente contro il cordolo dell’adiacente marciapiede per poi
rimbalzare sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata
dalla linea di sicurezza, fuoriuscendo infine dal campo stradale;
fatti avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCStr;
3. inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
per aver
abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
Fatti
avvenuti ad Ascona il 26.05.2006;
reato
previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr;
avvenuti il 26 maggio 2006 a Ascona;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2859/2006 di data 21 agosto 2006 AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 20
(venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese
giudiziarie
di fr. 300.-.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 6 settembre 2006 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 21 marzo 2007, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e
il suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1°
febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato e sentito un teste;
prospettato il reato di elusione di
provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida art. 91 a LCStr;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione alle norme
della circolazione
1.3
inosservanza dei doveri
in caso di infortunio
1.4
elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 34, 42, 47, 49 CP; 90 cifra 1, 91a cpv. 1, 91 cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa n.
2859/2006 del 21 agosto 2006.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di elusione
dei provvedimento per accertare l’incapacità alla guida, infrazione alle norme
della circolazione e inosservanza dei doveri in caso d'infortunio per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2859/2006 del 21
agosto 2006.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per
un totale di fr. 1'000.-
(mille);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 600.-
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
AINQ 1, ,
ACCU 1, ,
DI 1, ,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, ufficio giuridico, Camorino
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 1'100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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