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Decisione

10.2006.417

Esercitare l'attività di prostituta senza annunciarsi alla Polizia e soggiornare illegalmente sul territorio elvetico

20 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 199 CP, 23 cpv. 1 LDDS, richiamati gli art. 41 cpv. 1 e 5 e

8 LEsProst;

perseguita con

decreto d’accusa del 1 settembre 2006 n. 3189/2006 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00 (cinquanta).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 4 settembre 2006 dall'accusata;

indetto il

dibattimento 20 aprile 2007, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo

raccomandata del 31 gennaio 2007, non è comparsa, mentre il Sostituto Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle

forme contumaciali;

data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed

esaminati gli atti;

visti gli

art. 34, 42, 47, 199 CP, 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autrice colpevole di:

1.1

infrazione

alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.2

esercizio

illecito della prostituzione

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

dichiara ACCU

1.

autrice

colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli

stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3189/2006 del 1° settembre 2006.

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta),

per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla

multa di fr. 300.- (trecento);

2.1

in

caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte le

parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso

alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il

condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei

mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione

a:

Rua Joao Luiz Q 11 Lote 11 El Forte,

Uruacu (GO) Brasile

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e, alla

crescita in giudicato della sentenza,

intimazione

a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr.

50.

- tassa di giustizia

fr. 50.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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