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Decisione

10.2006.418

Abusare di un impianto di telecomunicazione per inquietare e minacciare terze persone.

4 aprile 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2006 n. 2884/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 400.--

(quattrocento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.--

(cinquanta).

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 7 settembre 2006 dall'accusato;

indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio 2007, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 179septies, 180

cpv. 1 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

abuso di impianti di

telecomunicazioni

1.2

minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di abuso di

impianti di telecomunicazioni e minaccia per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2884/2006 del 21 agosto 2006.

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 400.-

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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