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Decisione

10.2006.42

guidare ripetutamente un ciclomotore senza assicurazione RC e nonostante la revoca della licenza di condurre

5 settembre 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della

libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. Deve essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il __________ 2004 dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 3, 123 cifra

1, 144 cpv. 1, 177 CPS; 95 cifra 2, 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuta guida nonostante

la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per avere, il 22 giugno

2005 ed il 12 ottobre 2005, ad __________ e sulla tratta __________, condotto

il ciclomotore __________ targato __________, nonostante la licenza di

circolazione gli fosse stata ritirata il __________ 2003 a tempo indeterminato,

Considerandi

2.

ripetuta guida senza

l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr,

per avere, il 22 giugno

2005.

ed il 12 ottobre 2005, ad __________ e sulla tratta __________, condotto

il ciclomotore __________ targato __________, pur sapendolo privo della

necessaria assicurazione RC;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4

(quattro) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________

2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv.

2.

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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