10.2006.42
guidare ripetutamente un ciclomotore senza assicurazione RC e nonostante la revoca della licenza di condurre
5 settembre 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2006.42
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, PRPEN
Titolo:
guidare ripetutamente un ciclomotore senza assicurazione RC e nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
VEICOLI SENZA LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 2 LCSTR
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2006.42
DA
130/2006
Bellinzona
5
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, il 22 giugno
2005, ad __________, colpito CIVI 1 con un calcio in pancia e un pugno in viso,
provocandogli le lesioni indicate nel certificato medico 22 giugno 2005 agli
atti (ecchimosi para-auricolare destra, canino inferiore destro mobile, difesa
alla palpazione addominale);
2. danneggiamento,
per avere, nelle
circostanza riferite al punto 1. del presente decreto, e meglio colpendolo al
volto con un pugno, causato, per dolo eventuale, la rottura degli occhiali di CIVI
1, che ha così riportato un danno di fr. 110.50;
3. ingiuria,
per avere, nelle
circostanze riferite al punto 1. del presente decreto, offeso l’onore di CIVI 1,
dicendogli di “farsi i cazzi suoi”, chiamandolo “figlio di puttana” e
indirizzandogli gesti ingiuriosi (dito medio alzato);
4. guida nonostante la
revoca della licenza di condurre,
per avere, il 12 ottobre
2005, sulla tratta __________, condotto il ciclomotore __________ targato __________,
nonostante la licenza di circolazione gli fosse stata ritirata il 24 luglio
2003 a tempo indeterminato;
5. conducenti senza
l'assicurazione di responsabilità civile,
per avere, il 12 ottobre
2005, sulla tratta __________, condotto il ciclomotore __________ targato __________,
pur sapendolo privo della necessaria assicurazione RC;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 1, 144 cpv. 1 e 177 CPS, 95 cifra 2 e 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr, richiamato
l’art. 41 cifra 3 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 23 gennaio
2006 n. DA 130/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 15 giorni di
detenzione.
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell'importo di fr. 110.50 a titolo di risarcimento per il danno
causato agli occhiali (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni
di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il __________ 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova
(art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 27 gennaio 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 settembre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
rilevato che la parte civile ha rinunciato
a partecipare dichiarandosi disposta a ritirare la querela per i reati che la
concernono a condizione che l’imputato sottoscriva una dichiarazione da lei
allestita;
preso atto che l’imputato ha sottoscritto la dichiarazione
sottopostagli dalla parte civile e che pertanto la querela penale per i reati
di cui ai primi tre punti del decreto d’accusa è decaduta;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato l’estensione del decreto
d’accusa anche alla guida del ciclomotore in data 22 giugno 2005, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato limitatamente alle infrazioni alla LCStr;
sentito il difensore, il quale si rimette
alla clemenza della corte per quanto concerne la commisurazione della pena,
auspicando che essa venga limitata ad una multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Ripetuta
guida nonostante la revoca della licenza di condurre,
1.2. Ripetuta
guida senza l’assicurazione di responsabilità civile,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il __________ 2004 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
6. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41 cifra 3, 123 cifra
1, 144 cpv. 1, 177 CPS; 95 cifra 2, 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. ripetuta guida nonostante
la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per avere, il 22 giugno
2005 ed il 12 ottobre 2005, ad __________ e sulla tratta __________, condotto
il ciclomotore __________ targato __________, nonostante la licenza di
circolazione gli fosse stata ritirata il __________ 2003 a tempo indeterminato,
Considerandi
2.
ripetuta guida senza
l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr,
per avere, il 22 giugno
2005.
ed il 12 ottobre 2005, ad __________ e sulla tratta __________, condotto
il ciclomotore __________ targato __________, pur sapendolo privo della
necessaria assicurazione RC;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________
2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv.
2.
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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