10.2006.423
consumo di marijuana e coltivazione di 12 piantine di canapa
3 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.423
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, PRPEN
Titolo:
consumo di marijuana e coltivazione di 12 piantine di canapa
COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANAPA
CONSUMO DI STUPEFACENTI
art. 19a LSTUP
Incarto
n.
10.2006.423,
10.2006.432
DA
3053/2006
DA
3054/2006
Bellinzona
3
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
e
ACCU 2
prevenuti colpevole di 1. ACCU 1
ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzata, ad __________, da tre anni a questa parte fino al 10 agosto 2006,
consumato circa 10 grammi di marijuana ricevuta in regalo, rispettivamente, in
correità con ACCU 2, coltivato 12 piantine di canapa destinate al loro consumo
personale, sequestrate dalla Polizia;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
19a LStup;
perseguita con decreto
d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3053/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla multa di fr.
300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Ordina la disgiunzione
del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 2.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
2.
ACCU
2.
ripetuta
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, ad __________, da tre anni a questa parte fino al 10 agosto 2006,
consumato circa 50 grammi di marijuana ricevuta in regalo, rispettivamente, in
correità con ACCU 1, coltivato 12 piante di canapa destinate al loro proprio
consumo personale, sequestrate e già distrutte dalla Polizia;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art.
19a LStup;
perseguito con decreto
d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3054/2006 del Procuratore pubblico __________,
Lugano, che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr.
300.
-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
2.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Ordina la disgiunzione
del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 1.
4.
La condanna non verrà
iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 13 settembre 2006;
indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al
quale ha partecipato ACCU 1, invece ACCU 2, regolarmente citato a mezzo
raccomandata del 14 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali nei
confronti di ACCU 2;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata, la quale
chiede il proscioglimento;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
È la signora
ACCU 1 autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa in questione?
1.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
1.3
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
1.4
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1
È il signor
ACCU 2 autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa in questione?
2.2
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
2.3
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
2.4
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti art. 19a LStup; 9 e segg., 273
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
ripetuta contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3053/2006 del 30 agosto
2006;
condanna 1. ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 200.-- (duecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
dichiara 2. ACCU 2
autore colpevole di:
ripetuta contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3054/2006 del 30 agosto
2006;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla multa di fr. 300.--
(trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 2 può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato ACCU 2 della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data
del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 1 è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 500.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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