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Decisione

10.2006.423

consumo di marijuana e coltivazione di 12 piantine di canapa

3 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla multa di fr.

300.-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Ordina la disgiunzione

del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 2.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

2.

ACCU

2.

ripetuta

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, senza essere

autorizzato, ad __________, da tre anni a questa parte fino al 10 agosto 2006,

consumato circa 50 grammi di marijuana ricevuta in regalo, rispettivamente, in

correità con ACCU 1, coltivato 12 piante di canapa destinate al loro proprio

consumo personale, sequestrate e già distrutte dalla Polizia;

fatti avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art.

19a LStup;

perseguito con decreto

d’accusa del 30 agosto 2006 n. 3054/2006 del Procuratore pubblico __________,

Lugano, che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr.

300.

-- (trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

2.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Ordina la disgiunzione

del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 1.

4.

La condanna non verrà

iscritta a casellario giudiziale;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 13 settembre 2006;

indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al

quale ha partecipato ACCU 1, invece ACCU 2, regolarmente citato a mezzo

raccomandata del 14 febbraio 2007, non è comparso, mentre il Procuratore

pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali nei

confronti di ACCU 2;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultimo l'accusata, la quale

chiede il proscioglimento;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È la signora

ACCU 1 autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli

stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa in questione?

1.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

1.3

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1

È il signor

ACCU 2 autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli

stupefacenti per i fatti descritti nel decreto d'accusa in questione?

2.2

In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

2.3

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali

condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti art. 19a LStup; 9 e segg., 273

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla

Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3053/2006 del 30 agosto

2006;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 200.-- (duecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

dichiara 2. ACCU 2

autore colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla

Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3054/2006 del 30 agosto

2006;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla multa di fr. 300.--

(trecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento

e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato ACCU 2 può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato ACCU 2 della

facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data

del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza pronunciata nei confronti di ACCU 1 è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 500.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 300.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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