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Decisione

10.2006.427

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 gr/oo), incidente della circolazione e abbandono del luogo dell'incidente

3 aprile 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la

cancellazione?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;

2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

rilevato che la competenza di questo

giudice è data per attrazione,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di

inattitudine, 91 cpv. 1 prima frase LCStr,

Considerandi

2.

infrazione alle norme della

circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

3.

inosservanza dei doveri in

caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti ad __________

il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

3172/2006 del 4 settembre 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di elusione dei provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr, prospettatagli in

sede dibattimentale;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di

fr. 500.-- (cinquecento);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

dispone che la condanna non venga

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 1150.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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