10.2006.427
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 gr/oo), incidente della circolazione e abbandono del luogo dell'incidente
3 aprile 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2006.427
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 gr/oo), incidente della circolazione e abbandono del luogo dell'incidente
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
INOSSERVANZA DEI DOVERI IN CASO DI INFORTUNIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 92 cpv. 1 LCSTR
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.427
DA
3172/2006
Bellinzona
3
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l'autovettura Opel targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.57 - max. 1.18 grammi per mille);
fatti avvenuti ad __________
il 25 giugno 2006;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di
guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei
paletti posti a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti ad __________
il 25 giugno 2006;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1
e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
3. inosservanza dei doveri
in caso di infortunio,
per aver
abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri
impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato
o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti ad __________
il 25 giugno 2006;
reato previsto dall'art.
92 cpv. 1 LCStr in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre
2006 n. 3172/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1’000.--
(mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 15 settembre 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il difensore, mentre il Procuratore
pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato, ai sensi dell’art. 250
CPP, un’eventuale condanna ex art. 91a cpv. 1 LCStr;
sentito il difensore, il quale postula il
proscioglimento del suo assistito dall’accusa di guida in stato di ebrietà,
sostenendo l’inaffidabilità del referto del laboratorio bioanalitico ed
illustrandone i motivi. Chiede pure che il suo assistito venga liberato dall’accusa
di elusione, in quanto non ne sono adempiti i requisiti soggettivi. Infine
sostiene che l’infrazione alle norme della circolazione è stata cagionata da
una manovra improvvisa di una terza persona e che non vi era la volontà di non
osservare i doveri in caso di infortunio. Da ultimo osserva come in ogni caso
tutti e tre i capi di imputazione siano delle contravvenzioni e che quindi il
caso avrebbe dovuto essere trattato dall’Ufficio della circolazione e non dalla
Pretura penale. In conclusione chiede che l’imputato venga condannato ad una
multa di fr. 500.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida
in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3 Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
1.4. Elusione
di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr;
2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rilevato che la competenza di questo
giudice è data per attrazione,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di
inattitudine, 91 cpv. 1 prima frase LCStr,
Considerandi
2.
infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
3.
inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti ad __________
il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3172/2006 del 4 settembre 2006;
e lo proscioglie dall’accusa di elusione dei provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr, prospettatagli in
sede dibattimentale;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 500.-- (cinquecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;
dispone che la condanna non venga
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1150.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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