10.2006.429
minacciare l'ex-moglie con la frase "ti spacco la faccia"
3 aprile 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2006.429
Data decisione, Autorità:
03.04.2007, PRPEN
Titolo:
minacciare l'ex-moglie con la frase "ti spacco la faccia"
MINACCIA
art. 180 cpv. 1 CPS
LESA 1
Incarto
n.
10.2006.429
DA
3043/2006
Bellinzona
3
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere incusso giustificato
timore nell’ex moglie LESA 1, dicendole che le avrebbe “spaccato la faccia”;
fatti avvenuti a __________,
presso il parcheggio Centro Sportivo, il 22 maggio 2006;
reato previsto dall'art. 180
cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 30 agosto
Fatti
2006 n. 3043/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.--
(trecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
3.
Non revoca il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti da questo Ministero pubblico il 12.09.2005, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS),
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3
CPS);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 settembre 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 3 aprile 2007, al
quale ha partecipato l’imputato, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito per ultimo l'accusato, il quale
chiede che il periodo di prova della precedente condanna non venga prolungato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
L’imputato è autore
colpevole di minaccia per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d'accusa in questione?
2.
In caso di
risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 12 settembre 2005 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 cpv. 1 vCPS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
minaccia, art. 180 cpv. 1 vCPS,
per i fatti compiuti a __________
il 22 maggio 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3043/2006 del 30 agosto 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di
fr. 300.-- (trecento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti il 12 settembre 2005 dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino, ma lo ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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