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Decisione

10.2006.430

guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 2.19 - max. 2.73 gr/oo), invasione corsia di contromano e conseguente incidente della circolazione; in dubio pro reo

3 aprile 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. In

caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. L'eventuale condanna deve

essere iscritta a casellario giudiziale?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,

31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 e 4, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv.

1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 22 giugno 2006 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del decreto di

accusa n. 3129/2006 del 4 settembre 2006;

e lo proscioglie dall’accusa di infrazione alle

norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

per i fatti descritti al punto

n. 2 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1’800.-- (milleottocento);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 369 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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