10.2006.431
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.60 gr/oo)
4 aprile 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2006.431
Data decisione, Autorità:
04.04.2007, PRPEN
Titolo:
guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.60 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2006.431
DA
3142/2006
Bellinzona
4
aprile 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Laura
Bernasconi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.29 - max. 1.60 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il
Fatti
25 giugno 2006
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 settembre
2006 n. 3142/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.--
(seicento), tenuto conto delle sue condizioni economiche, con l'avvertenza che
la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Alla revoca del beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto
inflittagli il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico (art. 41 cifra 3 cpv. 1
CPS).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80.
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 settembre 2006
dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 aprile 2007, al
quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
chiede una riduzione della pena ritenuto che si tratta della prima guida in
stato di inattitudine e postula parimenti che non venga revocato il beneficio
della sospensione condizionale della pena precedente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore colpevole
di guida in stato di inattitudine per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa in questione?
2.
In
caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L'imputato può beneficiare
della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali
condizioni?
4.
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale?
5.
Deve essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto
decretata nei suoi confronti il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino, e, se si, a quali condizioni?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
art 91 cpv. 1 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 25 giugno 2006 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3142/2006 del 4 settembre 2006;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 25
(venticinque) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di
fr. 1’500.--(millecinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 3 giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti il 25 luglio 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma ne
prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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